“Ci sarà l'alba di un nuovo giorno anche per noi. Un'alba in cui ci sentiremo di nuovo bene e capiremo di non aver sbagliato percorso. Un'alba in cui ci sentiremo orgogliosi di quello che siamo riusciti a fare. Un'alba che arriverà anche grazie a chi, quando staremo per cadere, ci porgerà la mano. E anche grazie a chi non lo farà” (Braveheart)

"Non pretendiamo che le cose cambino se continuiamo a farle nello stesso modo. La crisi è la miglior cosa che possa accadere a persone e interi paesi perché è proprio la crisi a portare il progresso. La creatività nasce dall'ansia, come il giorno nasce dalla notte oscura. E' nella crisi che nasce l'inventiva, le scoperte e le grandi strategie. Chi supera la crisi supera se stesso senza essere superato. Chi attribuisce le sue sconfitte e i suoi errori alla crisi, violenta il proprio talento e rispetta più i problemi che le soluzioni. La vera crisi è la crisi dell'incompetenza. Lo sbaglio delle persone e dei paesi è la pigrizia nel trovare soluzioni. Senza crisi non ci sono sfide, senza sfide la vita è una routine, una lenta agonia. Senza crisi non ci sono i meriti. E' nella crisi che il meglio di ognuno di noi affiora perché senza crisi qualsiasi vento è una carezza. Parlare di crisi è creare movimento; adagiarsi su di essa vuol dire esaltare il conformismo. Invece di questo, lavoriamo duro! L'unica crisi minacciosa è la tragedia di non voler lottare per superarla" (Albert Einstein 1879-1955)
Questo Blog nasce con il preciso intento di far sentire la propria voce ed esprimere il proprio pensiero liberamente e democraticamente.

...la flessibilità è una caratteristica meritevole, la precarietà è uno stato di sofferenza...
"Esorto tutti ad una presa di coscienza, esorto tutti a non subire un trattamento ignomignoso. Invito tutti a non subire gli eventi ma partecipare agli stessi. Bisogna portare ogni vicenda, ogni torto, ogni intento dilatorio dinanzi alle sedi giudiziarie ed in tutti i gradi del giudizio. Bisogna essere uniti e partecipi."
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STABILIZZAZIONE DEL RUOLO UFFICIALI DELLE FORZE ARMATE

La Comunità Europea con Direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, ha stabilito il diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato per tutti i lavoratori a tempo determinato del settore privato e pubblico (tanto per chi soggiace a diritto pubblico quanto per chi viene sottoposto a diritto privato) una volta che venissero maturati determinati requisiti.

L’ITALIA, in applicazione della riportata Direttiva 1999/70/CE ha emanato il Decreto Legislativo 6 settembre 2001, n. 368, che garantisce, tra le altre cose, il diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato a tutti i dipendenti a tempo determinato, una volta che vengano superati i trentasei mesi di servizio con proroga.

Le sentenze della Corte di Giustizia Europea Ruoli C-212/04, C-53/04, C-180/04, tra luglio e settembre 2006, hanno ribadito il diritto alla trasformazione del rapporto a tempo indeterminato per tutta la compagine dei dipendenti pubblici (confermando il contenuto di cui alla Direttiva 1999/70/CE), ovvero anche il diritto al risarcimento per equivalente.

Di conseguenza, lo Stato Italiano, in deroga all’art.36, c.5, D.Lgs. n.165/01, il 27.12.2006, con Legge 296/06 (Finanziaria 2007) ha disposto (art. 1 cc.417, 420, 519, 523, 526), la stabilizzazione (id est: trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato, a tempo indeterminato) di tutto il personale della Pubblica Amministrazione assunto a tempo determinato per un periodo superiore ai 36 mesi, a partire da quello in servizio al 01.01.2007; infatti sarebbe risultato eccessivamente oneroso per le finanze statali procedere alla concessione di un immediato “risarcimento per equivalente” a tutto il personale in possesso del citato requisito.

La “Stabilizzazione” è semplicemente una sanatoria, conseguente a contingenti decisioni prese in ambito europeo.

Per inciso, durante l'anno 2009, il Sig. Y. G., un ufficiale ausiliario del Corpo delle Capitanerie di porto (congedato durante l’anno 2007), è stato stabilizzato nella P.A. proprio in virtù del triennio di servizio maturato nel Corpo delle Capitanerie di porto

Si vuole infatti precisare che il comma 519, articolo unico della legge finanziaria 2007, ha disposto una procedura di assunzione straordinaria di personale della Pubblica Amministrazione, parallela, anche se diversa, a quella relativa alle ordinarie assunzioni.

Secondo la "Difesa" il comma 519, articolo 1 della legge n. 296/06 prevede la stabilizzazione del personale del pubblico impiego in ragione del 20% del fondo di cui al comma 96, art.3, Legge n. 311/04.

Il riportato "fondo" afferisce la disponibilità nei riguardi delle assunzioni in deroga al c.d. blocco del "turn over" stabilito con il comma 95, art. 3, Legge n. 311/04.

Tale divieto generalizzato di assunzioni di personale a tempo indeterminato imposto alle pubbliche amministrazioni per il triennio 2005-2007 dal comma 95 dell'articolo unico della finanziaria 2005 (legge 30 dicembre 2004, n. 311), non riguarderebbe il personale dipendente delle Forze armate, e ciò in quanto la detta norma precisa che sono fatte salve le assunzioni connesse con la professionalizzazione delle Forze armate di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 331, al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, ed alla legge 23 agosto 2004, n. 226.

Conseguentemente, le Forze Armate non potrebbero accedere allo speciale fondo, istituito dal successivo comma 96 per finanziare, in deroga al divieto di cui al suddetto comma 95, quelle assunzioni che si rendessero necessarie per fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza ed urgenza; pertanto i dipendenti precari delle Forze Armate non potrebbero beneficiare delle stabilizzazioni di cui al comma 519 dell'articolo unico della finanziaria 2007 (L. n. 296/2006), in quanto tale disposizione, per istituire il necessario nuovo fondo per finanziare tali stabilizzazioni, scorpora il 20% del fondo di cui al citato comma 96 della finanziaria 2005.

A ben guardare, il comma 519, articolo 1 della legge n. 296/06 prevede la c.d. stabilizzazione del personale del pubblico impiego statuendo apposito fondo, corrispondente ad una quota (20%) delle risorse di cui al precedente comma 513, e non già al c. 96, art. 3, L. 311/04 tout court; in particolare, si sottolinea che il comma 513 rifinanzia il fondo di cui al c. 96.

Ma già il comma 96 art.3, L.311/04 consisteva in un rifinanziamento del precedente fondo c.d. "in deroga al blocco delle assunzioni" stabilito dall'art. 3, comma 54, della legge n. 350 del 2003.

Il comma 55 della sessa legge stabiliva, poi, che le deroghe di cui al precedente comma – quindi le richieste di assunzione in deroga al "blocco" - erano autorizzate secondo la procedura di cui all’articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni; e che nell’ambito delle procedure di autorizzazione delle assunzioni è prioritariamente considerata l’immissione in servizio degli addetti a compiti connessi alla sicurezza pubblica, al rispetto degli impegni internazionali, alla difesa nazionale, al soccorso tecnico urgente, alla prevenzione e vigilanza antincendi e alla protezione civile; con ciò autorizzando anche le Forze Armate (in particolare il Ruolo Ufficiali) all'accesso al fondo di che trattasi, come infatti è avvenuto.

A fortiori si sottolinea che in tutti i provvedimenti di Autorizzazione all'assunzione del personale nelle pubbliche amministrazioni in deroga al c.d. "blocco", per gli anni 2004-5-6 e proprio per lo stesso anno di riferimento della stabilizzazione – 2007 - (cfr: D.P.R. 25 agosto 2004, D.P.R. 6 settembre 2005, D.P.R. 28 aprile 2006, D.P.R. 29 novembre 2007), è previsto il beneficio di una parte del fondo di che trattasi in favore del personale delle FFAA.

Nonostante tanto, la "Difesa", in maniera alquanto contraddittoria, sostiene le FFAA essere sottratte al beneficio di cui alla spartizione del fondo in parola.

Invero le Forze Armate, non sono esonerate in toto dal suddetto blocco generalizzato delle assunzioni, né, di conseguenza, ad esse è precluso l'accesso al fondo di cui al comma 96 art. 1 L. 311/04.


Assunzioni connesse con la professionalizzazione

La norma infatti non fa salve tutte le assunzioni delle Forze armate, ma soltanto quelle finanziate dalla legge 14 novembre 2000, n. 331, dal decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e dalla legge 23 agosto 2004, n. 226, ovverosia:

· per quel che attiene le FFAA, le assunzioni relative ai ruoli non direttivi e quelle del personale destinato all'inquadramento, alla formazione ed all'addestramento dell'organico da professionalizzare;

· per quel che attiene il Corpo delle Capitanerie di porto, le sole assunzioni delle categorie del ruolo truppa;

tanto, a mente della L. 331/00 e dell'art. 23, c. 3, e dell'art. 28, c. 1, L. 226/04, (come, peraltro confermato dallo stesso D.P.R.6 settembre 2005).

Infatti, la normativa relativa alla professionalizzazione di cui alla Legge 331/00, D.Lgs. 215/01, e L. 226/04, prevede (in coerenza con gli oneri di cui alla tabella "A" della L. 331/00, e a decorrere dall'anno 2007, dalle tabelle "C" ed "E" di cui alla L. 226/04), per quel che attiene le Forze Armate (ad esclusione del corpo delle Capitanerie di porto):

· l'aumento di 10.450 unità del ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente,

· il reclutamento di 30.506 volontari del medesimo ruolo in ferma prefissata,

· il mantenimento in servizio di circa 31.500 volontari di truppa in ferma breve,

Di più stabilisce che al fine di compensare il personale in formazione è computato un contingente di volontari in ferma prefissata di un anno determinato annualmente nelle misure di seguito indicate:

· 4.021 unità nell'anno 2005;

· 821 unità, in ciascuno degli anni dal 2006 al 2011;

· 749 unità, in ciascuno degli anni dal 2012 al 2020.

Infine dispone, al fine di inquadrare, formare e addestrare i volontari in ferma prefissata di un anno, un contingente di personale militare determinato annualmente nelle misure di seguito indicate:

· nell'anno 2005: 210 ufficiali, 350 marescialli, 350 sergenti, 1.743 volontari in servizio permanente;

· negli anni dal 2006 al 2007: 120 ufficiali, 200 marescialli, 200 sergenti, 996 volontari in servizio permanente;

· negli anni dal 2008 al 2020: 90 ufficiali, 150 marescialli, 150 sergenti, 747 volontari in servizio permanente.

Per quel che riguarda il Corpo delle Capitanerei di porto l'assunzione ed il mantenimento in servizio di:

· 3.500 volontari di truppa in servizio permanente del Corpo delle Capitanerie di porto,

· 1.775 volontari in ferma ovvero in rafferma del Corpo delle Capitanerie di porto,

In più al fine di compensare il personale in formazione non impiegabile in attività operative stabilisce un contingente di volontari in ferma prefissata di un anno nelle misure di seguito indicate:

· 200 unità nell'anno 2005;

· 235 unità negli anni 2006 e 2007;

· 5 unità in ciascuno degli anni dal 2008 al 2015.

Sotto tale segno la normativa sulla professionalizzazione delle Forze Armate prevede precisi fondi per l'attuazione del disposto normativo stesso (infatti, ai sensi dell'art. 81 della Costituzione Italiana, ogni legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte).

Da tanto, si precisa che gli unici oneri e relativi fondi previsti dalla detta normativa per l'assunzione del personale da professionalizzare si rinvengono nella Tabella "A" di cui alla legge 331/00 e alle Tabelle "C" ed "E" di cui alla L. 226/04; ovverosia 500.000.000 euro per le FFAA e 70.000.000 per il ruolo truppa delle Capitanerie di porto.

Tanto a fronte di una spesa pari a 9.000.000.000, per mantenere il personale delle Forze armate (escluso il Corpo CP), e di 500.000.000 per quello del Corpo delle Capitanerie.

Per quanto sopra citato, risulta di tutta evidenza che le uniche assunzioni del ruolo ufficiali connesse con la professionalizzazione delle FFAA di cui alle leggi 331/00, D.Lgs. 215/01, L. 226/04 attengono i seguenti contingenti:

a) nell'anno 2005, 210 ufficiali;

b) negli anni dal 2006 al 2007, 120 ufficiali;

c) negli anni dal 2008 al 2020, 90 ufficiali.

Per le restanti assunzioni di ufficiali delle FFAA, invece, si utilizzano gli ordinari stanziamenti inscritti nei fondi strutturali del Dicastero della Difesa, che, logicamente nulla hanno a che fare con i fondi e quindi con le assunzioni di cui alla L. 331/00, D.Lgs. 215/01, L. 226/04.

Per quel che attiene il Corpo delle Capitanerie, invece, alcuna componente del ruolo ufficiali è legata alla formazione del personale da professionalizzare; infatti il reclutamento degli ufficiali del "Corpo" interviene grazie agli ordinari stanziamenti del Dicastero delle Infrastrutture e dei trasporti.

Risulta, poi, del tutto inconferente con le assunzioni connesse con la professionalizzazione (di cui alla L. 331/00, D.Lgs. 215/01, e L. 226/04) l'inclusione, a partire dal 01.01.2006, delle dotazioni organiche del Ruolo Ufficiali delle FFAA nel decreto di cui all'art.2, c.3 del D.Lgs. 215/04.

Infatti la Legge 2 Dicembre 2004, n.299 (non già il D.lgs. 215/01) stabilisce da un lato, le dotazioni organiche del ruolo ufficiali, dall'altro, che il reclutamento del ruolo ufficiali è regolamentato secondo le disposizioni di cui all'art.60 e seg. del D.Lgs. 490/97, fino all'anno 2009, con ciò vanificando ogni tentativo di ricondurre in toto l'assunzione del personale del ruolo ufficiali delle FFAA o la determinazione organica dello stesso alla normativa sulla professionalizzazione di cui alla L.331/00, al D.Lgs. 215/01, e alla L. 226/04.

Ammesso e non concesso, poi, che la circostanza possa definirsi dirimente della connessione delle assunzioni del Ruolo Ufficiali delle FFAA con la normativa sulla professionalizzazione (di cui alla L. 331/00, D.Lgs. 215/01, e L. 226/04), comunque il Ruolo Ufficiali del Corpo delle Capitanerie di porto ne sarebbe escluso, stante la mera considerazione che l'ultimo decreto sull'organica del detto ruolo datato 9.11.2004 risulta adottato ai sensi e per gli effetti del combinato del disposto normativo di cui all'art. 1 e 60 del D.Lgs. 490/97, attinente il "Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali, a norma dell'articolo 1, comma 97, della legge 23 dicembre 1996, n. 662", pertanto altra destinata normativa del tutto inconferente con la Professionalizzazione delle FFAA.

Né la normativa sulla professionalizzazione prevede alcunché per il Ruolo Ufficiali del Corpo delle Capitanerie di porto; anzi a ben vedere la gestione del detto personale viene ex lege esclusa dallo stesso dettato normativo (cfr: art.3, c. 1, lett. a, L. 331/00, art. 1, c.1 D.Lgs. 215/01, art. 27, 28 L .226/04).

La prova di tanto si ha nel D.P.R. 6 settembre 2005, recante "autorizzazione ad assunzioni di personale nelle pubbliche amministrazioni, a norma dell'articolo 1, commi 95, 96 e 97 della legge 30 dicembre 2004, n. 311".

Infatti in tale anno aldilà delle 210 assunzioni di ufficiali delle FFAA connesse con la professionalizzazione si sono assunti circa 450 ufficiali delle FFAA, con i fondi per le assunzioni in deroga.

Se effettivamente fosse come sostenuto dalla Difesa, ovverosia che a far data dal 1.01.2006 tutte le assunzioni del ruolo ufficiali fossero connesse con la normativa di cui alla L. 331/00, D.Lgs. 215/01, L. 226/04, ci si domanda come potrebbe mai essere che proprio la stessa normativa sulla professionalizzazione disponga per l'anno 2005 l'assunzione di personale che, secondo la Difesa, solo a far data dall'anno successivo avrebbe dovuto "rientrare" tra le assunzioni connesse con la professionalizzazione; ovvero anche, come sia stato possibile per il ruolo ufficiali delle FFAA attingere lo stesso anno (2005) tanto ai fondi sulla professionalizzazione tanto a quelli sulla stabilizzazione, se non in virtù di un "diversa" destinazione delle risorse!

Infatti, ammesso e non concesso – perchè è circostanza impossibile, né mai provata –, poi, che a partire dal 2006 le risorse già previste specificamente per la professionalizzazione (di cui alla L. 331/00, D.Lgs. 215/01, e L. 226/04), siano state utilizzate anche per l'assunzione del Ruolo Ufficiali delle FFAA, questo non dovrebbe significare che in quel momento le Forze armate sono state "sottratte al blocco delle assunzioni ed alla relativa deroga di cui al comma 96.

Si tratterebbe, come è evidente, di differenti risorse economiche, a cui le Forze Armate (in particolare il Ruolo Ufficiali) hanno avuto accesso alternativamente, in relazione alle proprie esigenze concrete ed alle concrete disponibilità dei relativi fondi, tutti in astratto accessibili.

Ma si ribadisce che la circostanza è del tutto irrealistica stante il fatto che le risorse messe a disposizione dalla professionalizzazione (di cui alla L. 331/00, D.Lgs. 215/01, e L. 226/04) hanno interessato il solo personale "non direttivo" delle FFAA, del quale notoriamente non fa parte il Ruolo Ufficiali; eccezion fatta per il personale assunto per la formazione, mai l'assunzione di alcun ufficiale delle Forze armate è stata garantita da alcun fondo sulla professionalizzazione, né è possibile riscontrare una simile affermazione nella normativa di che trattasi.

Ora, se già nel 2005, come del resto anche nel 2006 e addirittura nello stesso 2007 le FF.AA. sono state autorizzate ad accedere al detto fondo - per giunta proprio per le assunzioni che si vorrebbe far ricadere nella professionalizzazione, quelle che sarebbero dovute essere certamente escluse dal blocco e dal relativo fondo - non si vede per quale ragione le Forze armate non abbiano proceduto a richiedere l'autorizzazione all'accesso al fondo de quo anche per la richiesta di stabilizzazione dei propri "ufficiali precari", peraltro per far fronte a nuove ed autonome esigenze (quelle relative appunto alla stabilizzazione dei dipendenti precari), totalmente diverse, se non addirittura diametralmente opposte, a quelle sottese alla professionalizzazione.

Peraltro, si aggiunga sommessamente che, anche a voler escludere l'accesso delle FF.AA. all'originario fondo di cui al comma 96 della finanziaria 2005, si deve tener presente che, nel momento in cui la finanziaria 2007 ha scorporato il 20% del suddetto fondo, ha bloccato tale quota, mutandone la destinazione. In altri termini, quel 20% non fa più parte del fondo originario, ma costituisce un nuovo fondo, con una nuova destinazione, accessibile soltanto per finanziare le stabilizzazioni di cui al comma 519 della finanziaria 2007. Di conseguenza l'originaria destinazione del primo fondo (le assunzioni urgenti in deroga al blocco del turn over) diventa oggi del tutto irrilevante con riferimento a quel 20% che oggi costituisce un fondo nuovo, autonomo e diverso.

Con specifico riferimento agli Ufficiali, la "Difesa" afferma che le assunzioni a tempo indeterminato (rectius in S.P.E.) degli Ufficiali non potrebbero accedere al fondo di cui al comma 519, in quanto si tratterebbe di assunzioni "funzionali" alla riforma della professionalizzazione, che dunque andrebbero effettuate solo con i fondi propri della professionalizzazione, e non con i fondi del comma 519.

Tuttavia, neanche tale assunto pare condivisibile. Innanzi tutto lascia perplessi il fatto che le assunzioni a tempo indeterminato degli ufficiali delle FFAA possano essere considerate istituto giuridico connesso alla riforma della professionalizzazione, visto che già all'epoca dei fatti (1 gennaio 2007) la riforma era compiuta, in quanto legata alla contingenza dell'abolizione del servizio di leva e alla riduzione dell'organico delle FFAA a 190.000 unità, dunque fisiologicamente temporanea, pensata e realizzata per la "graduale sostituzione leva con militari di professione" (si vedano in tal senso le norme istitutive di tale riforma: legge 14 novembre 2000, n. 331, decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, legge 23 agosto 2004, n. 226).

Inoltre, anche a volere riscontrare tale rapporto funzionale, ciò non toglie che le stesse assunzioni possano essere considerate altrettanto necessarie (al pari degli omologhi colleghi dell'Arma dei Carabinieri) pure con riferimento alla stabilizzazione dei precari, e ciò proprio in base alla ratio sottesa al comma 519.

D'altronde, non bisogna dimenticare che il comma 519 disciplina non le assunzioni tout court, bensì solo quelle mirate, appunto, alla stabilizzazione dei precari. In altri termini, se l'Ufficiale "militare di professione" è pure precario, non si vede per quale ragione non possa accedere alla stabilizzazione ex art. 519.

Peraltro è solo il caso, brevemente di accennare che il c. 95, L. 311/04, non fa salve solamente le assunzioni connesse con la professionalizzazione delle FFAA di cui alle leggi L. 331/00, D.Lgs. 215/01, L. 226/04, ma pure quelle connesse con la professionalizzazione dell'Arma dei carabinieri di cui all'articolo 3, comma 70, della legge 24 dicembre 2003, n.350.

Queste ultime assunzioni, in particolare, intervengono a completamento del programma di sostituzione dei carabinieri ausiliari (di cui all’art. 21 della legge 28 dicembre 2001, n.448 e dell’articolo 34, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289), che dispone che in relazione alla necessità di procedere alla progressiva sostituzione dei carabinieri ausiliari in deroga a quanto stabilito dall’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, è attivato un arruolamento di contingenti annui di carabinieri in ferma quadriennale.

Il successivo c. 96 art. 1 della L. 311/04 ha disposto, in deroga al divieto di cui al comma 95, per le amministrazioni ivi previste, apposito fondo per le assunzioni che si rendessero necessarie per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, asservendo l'autorizzazione alle modalità di cui all’articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n.449, e successive modificazioni.

Ha, infine, statuito al c.96 che nell’ambito delle procedure e nei limiti di autorizzazione all’assunzione di cui al comma 97 è prioritariamente considerata l’immissione in servizio, in particolare, del personale necessario per assicurare il rispetto degli impegni internazionali e il controllo dei confini dello Stato, e degli addetti alla difesa nazionale.

Con ciò, pertanto, da un lato, ha escluso l'accesso al fondo di che trattasi al ruolo truppa tanto delle tre FFAA quanto dell'Arma dei Carabinieri, in quanto dotati di specifico fondo per le assunzioni connesse con la professionalizzazione dello stesso ruolo; dall'altro, ha riservato al personale del Ruolo Ufficiali sia delle FFAA che dell'Arma il beneficio di cui al c. 96, art. 1, L. 311/04.

Invero la finanziaria 2007 ha voluto estendere le risorse destinate alla stabilizzazione scorporando, in aggiunta, anche una porzione del già citato fondo, distinto ed autonomo istituito proprio per la riforma della professionalizzazione.

Di conseguenza, l'accesso al fondo ex comma 96 non può essere precluso in modo generalizzato alle Forze armate, ma al contrario costituisce una risorsa finanziaria a cui anche le FF.AA. (ed in particolare il ruolo ufficiali) possono accedere.

Ciò è comprovato anche dal successivo comma 97, che prevede, proprio con riferimento alle suddette autorizzazioni in deroga al c.d. blocco del turn over, che sia "prioritariamente considerata l'immissione in servizio degli addetti a compiti di sicurezza pubblica e di difesa nazionale" - peraltro ripercorrendo quanto già disciplinato dal riportato comma 55, articolo 3, L. 350/03 -.

Nel merito è solo il caso di accennare l'evidenza della frase che coinvolge le FFAA, e non già i soli corpi di polizia ad ordinamento militare (Arma dei Carabinieri e corpo della Guardia di Finanza); infatti, qualora il legislatore avesse voluto intendere gli appartenenti alle sole forze di polizia (tanto ad ordinamento civile quanto militare), gli sarebbe bastato citare gli addetti a compiti di sicurezza pubblica; tutto ciò, come è noto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 57 del C.P.P.

Il legislatore ha, comunque, messo a disposizione ulteriori risorse (di cui all'art. 1, c. 417, 419, L. 296/07); a fortiori nella circolare del 24 marzo 2007 del Ministro per le Riforme e le Innovazioni nelle Pubbliche amministrazioni, si legge che le amministrazioni pubbliche non citate espressamente nel comma 519, in quanto sottoposte a specifiche disposizioni in materia di assunzioni ... adeguano i propri ordinamenti a quanto previsto dal medesimo comma 519 in termini di requisiti e modalità di assunzione, tenendo conto delle relative peculiarità e nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio.

Di più si sottolinea che la procedura di cui alla stabilizzazione del personale precario della pubblica amministrazione, prevede altresì (cfr: c. 526, art.1, L. 296/06) che tale procedimento si debba necessariamente estendere ai successivi due anni (2008, 2009); in questo caso, però le assunzioni devono essere garantite dai fondi strutturali del singolo Dicastero, come testimoniato dallo stesso D.p.c.m. 06.08.2008, che ha stabilito le assunzioni a tempo indeterminato di che trattasi con i fondi del singolo Ministero; con ciò legittimando l'ultroneità di riferimento al fondo di cui all'art. 1, c. 96, L. 311/04.

In tal senso è solo il caso di ricordare quanto espresso nel parere del Capo Ufficio Legislativo del Ministero per le Riforme e le Innovazioni nella Pubblica Amministrazione, Avv. Danilo DEL GAIZO, datato 05.12.2006 si legge: "...per le assunzioni in deroga autorizzate sempre per l'anno 2007 è, infine, considerata prioritaria l'immissione in servizio, tra gli altri, degli addetti al personale della difesa nazionale.

giovedì 28 febbraio 2008

PREMIO DI FINE FERMA

TAR LAZIO -sentenza del 22.10.2007- n. 10232

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sent. n.
Anno 2007
R.g. n. 1987
anno 2001
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sez. 1^ bis – ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 1987/2001, proposto da MARIANGELONI Luca, ELZER Paolo, GIANGRANDE Franco, PETROSINO Luigi, SCHILLACI Antonino, FUMAROLA Marcello, ARPESELLA Piervittorio, LEONI Fabio, TRINGALI Sebastiano, GALASSO Paolo, MICALI Massimo, COZZOLINO Massimiliano, RUGGIERO Mario Rosario, PERLO Giovanni, SANTORO Francesco, DI VENDRA Graziano, VALLESE Dario, ANDREA Franco, D’ONCHIA Tommaso, NITTI Fabio, MACERONI Cristiano, FIGLIOLI Leonardo, RIGA Davide, NATALE Aldo, SPIGA Martino, CURCI Yuri, ARDONE Vincenzo Antonio, CICALA Gianmarco, CAPO Vito, CAZZATO Walter, FILIZOLA Patrik, CITRO Massimo, CARNEVALE Pietro, DI VITA Christian, POLINI Alessandro, PALUMBO Giancarlo, PORATELLI Mauro, GINEX Alberto, RUBINO Giuseppe, ANAGNI Giuseppe, MARCHISCIANA Carmelo, SALDINO Raffaele, COLAZZO Giuseppe, MONOPOLI Michelangelo, CARBONI Gianni, PIRAS Gianluigi, MASELLI Donato, CHIARIACO’ Giovanni, MUTCH James, RAIMONDI Gianluca, DESSENA Marco, SORRENTINO Domenico, rappresentati e difesi, giusta mandato a margine dell’atto introduttivo, dall’avv. Anna Maria Tripodi, presso il studio sono elettivamente domiciliati, in Roma, v. Conca d’Oro, n. 206,
contro
il MINISTERO della DIFESA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso cui è domiciliato ex lege, in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12,
per l'accertamento
del diritto dei ricorrenti alla corresponsione del premio di congedamento previsto dall’art. 40 della legge n. 958 del 1986;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore alla pubblica udienza del 3 luglio 2007 il Consigliere Donatella Scala;
Uditi l’avv. Tripodi per i ricorrenti, e l’avv. dello Stato Maddalo per la resistente Amministrazione;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO
Riferiscono i ricorrenti di essere tutti militari transitati nel servizio permanente effettivo, successivamente lo svolgimento del servizio in ferma triennale, ma di non avere ricevuto, al termine di quest’ultima, il premio previsto dall’art. 40 della legge n. 958 del 1986.
Col ricorso in epigrafe reclamano, pertanto, previo annullamento degli atti denegativi, l’accertamento del diritto alla corresponsione del premio di congedamento, assumendo che requisito essenziale ai fini della corresponsione del premio di fine ferma è il congedamento formale del militare a qualsiasi titolo, e non la definitiva cessazione dal servizio, con conseguente illegittimità del contegno della p.a. che ha loro negato la spettanza del richiesto beneficio.
Si è costituita in giudizio la difesa erariale per l’intimato Ministero, eccependo l’infondatezza delle istanze ex adverso proposte.
Alla pubblica udienza del 3 luglio 2007 la causa è stata ritenuta in decisione.
DIRITTO
Con il ricorso in esame è proposta la questione circa la sussistenza del diritto alla corresponsione del premio di congedamento di cui all’art. 40 della legge n. 958 del 1986, anche a seguito dell’avvenuto passaggio dei ricorrenti al servizio permanente effettivo.
Osserva il Collegio che, ai sensi dell’art. 40 della legge 24 dicembre 1986 n. 958, il premio di congedamento è dovuto, all’atto del congedamento, ai graduati ed ai militari di truppa in ferma di leva prolungata (comma 1) ed ai sergenti di complemento trattenuti in servizio ai sensi dell’art. 32, contestualmente all’invio in congedo (commi 2 e 3).
Ritiene il Collegio che, non corrispondendo la posizione dei ricorrenti ad alcuna delle due situazioni indicate dalla fattispecie, i medesimi non hanno titolo ad ottenere l’invocato premio di congedamento.
Il presupposto per l’erogazione del premio di cui al comma 2 dell’art. 40 della legge 24 dicembre 1986 n. 958 consiste, infatti, nell’effettivo congedamento dell’interessato, inteso quale momento in cui questi lascia il servizio per rientrare nella vita civile.
E’ ben vero che, ai fini della definizione della questione sottoposta all’esame del Collegio, vengono in considerazione due diverse concezioni della natura stessa del premio di congedamento, dalle quali derivano soluzioni invero antitetiche.
Secondo una prima impostazione, la ratio del beneficio in questione consisterebbe nell’esigenza di sopperire alle più immediate esigenze del militare che lasci il servizio senza avere diritto alla pensione, per l’effetto non spettando tale beneficio a favore dei militari che transitino in servizio permanente effettivo.
Secondo una diversa concezione – peraltro recepita in un precedente della Sezione - detto premio avrebbe invece natura di mera gratifica per la ferma di leva prestata e spetterebbe quindi indistintamente a chiunque termini tale periodo, "senza alcuna ulteriore distinzione tra i militari che, al termine del periodo di trattenimento e di conseguente ammissione ai corsi, transitano nei ruoli dei sottufficiali in servizio permanente ed i militari i quali invece siano dimessi dal servizio" (T.A.R. Lazio – Roma - Sez. I –n.12448 del 2003).
Orbene, ritiene la Sezione che la questione debba essere risolta in senso sfavorevole ai ricorrenti, cui non può riconoscersi la spettanza del premio di congedamento previsto dalla disposizione legislativa in esame.
Siffatto convincimento consegue, in primo luogo, al chiaro tenore letterale della norma sopra richiamata.
L’art. 40 della legge n. 958 del 1986, comma 1, prevede infatti testualmente che il beneficio de quo spetta “all’atto del congedamento”; ed il comma 3 della disposizione in esame prevede che “in favore del suddetto personale” (quindi anche dei graduati e militari di truppa in ferma di leva prolungata, indicati quali destinatari del premio nel comma 1) “che cessa dal servizio senza aver acquisito diritto a pensione, si provvede all’atto dell’invio in congedo e per l’effettivo periodo di servizio prestato, escluso quello di leva obbligatorio, alla costituzione, a cura e spese dell’Amministrazione, della posizione assicurativa nell’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, mediante il versamento dei contributi determinati secondo le norme in vigore per la predetta assicurazione” .
E’ quindi di tutta evidenza che, sia nel comma 1 che nel comma 3 dell’art. 40 citato, si fa chiaro riferimento “all’atto del congedamento” (o, il che è lo stesso, dell’"invio in congedo"), espressioni con le quali non può che intendersi il momento della cessazione della ferma di leva prolungata per reinserimento del militare o del graduato nella vita civile.
La tesi ora esposta riceve elementi di ulteriore persuasività dalla lettura dell’art. 21 della legge 10 maggio 1983 n. 212 (ora abrogato dall’art. 40 del D. Lgs. 12 maggio 1995 n. 196, con effetto dal 1° settembre 1995), che prevedeva la corresponsione di un premio di congedamento in favore dei sergenti volontari unicamente “all'atto del collocamento in congedo illimitato”.
Non risulta avere, dunque, diritto al suddetto premio chi non si trovi a cessare completamente dal servizio, proseguendo invece il suo rapporto di servizio (con annesso trattamento retributivo) passando da una situazione di ferma volontaria al servizio permanente effettivo.
Del tutto insignificante è inoltre, al riguardo, la circostanza che l’art. 40 della citata legge n. 958 del 1986 preveda la corresponsione del premio ai sergenti di complemento trattenuti in servizio ai sensi del precedente art. 36, dato che il presupposto chiaramente indicato dalla norma è il “congedamento”: termine, questo, il cui significato è, con ogni evidenza, quello di intervenuta cessazione dal servizio militare.
Soccorrono, inoltre, a sostegno di tale tesi, argomenti logici, dovendosi, a parere del Collegio, ritenere che la ratio del beneficio de quo consista in una sorta di gratifica assicurata dall’Amministrazione militare a coloro che - con l’effettivo congedo - escono definitivamente dalla vita militare, senza aver maturato il diritto a pensione, e non già - come sostiene parte ricorrenti - in una sorta di indennità spettante, indiscriminatamente, a tutti coloro che cessano dalla ferma di leva prolungata, ed indipendentemente dalla loro permanenza o meno nei ranghi dell’Amministrazione della Difesa.
Del resto, che questa rappresenti la più convincente interpretazione del dato normativo in esame è confermato dall’esame della giurisprudenza amministrativa che si è, con carattere di assoluta prevalenza, pronunziata a favore della tesi precedentemente esposta (in termini, sentenze della Sezione n. dal 3098 al 4903 del 2007; dal n. 4157 al n. 4161 del 2007; n. 8010 del 2004; Tar Puglia, Lecce n. 6619 del 2004 e n. 4164 del 2001; T.A.R. Campania – Napoli - 1 ottobre 1998 n. 3032; T.A.R. Sicilia – Palermo - 17 aprile 2001 n. 560; 15 luglio 1999 n. 1459 e 9 settembre 1999 n. 1716; T.A.R. Emilia-Romagna – Bologna - Sez. I - 12 dicembre 2000 n. 1013; 3 giugno 1997 n. 362; T.A.R. Emilia-Romagna – Parma - 17 gennaio 1996 n. 7; T.A.R. Marche - 29 settembre 2000 n. 1373; T.A.R. Lombardia - Milano - Sez. I - 24 novembre 1999 n. 3917); orientamento questo che appare assolutamente meritevole di essere ribadito.
Sulla stessa linea argomentativa delle citate pronunzie si pone, inoltre:
- il parere reso della III Sezione del Consiglio di Stato, in data 20 giugno 2000, a fronte un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica riguardante appunto la mancata corresponsione del premio previsto dall’art. 40 della legge n. 985 del 1986, in cui si legge, tra l’altro, la chiara affermazione del principio per cui l’attribuzione del premio de quo trova un indefettibile presupposto nell’effettivo congedamento da parte del militare in servizio;
- la circolare ministeriale n. 61346/80/1/TE.B.5/1/Ter dd. 4.2.98 che, relativamente alla corresponsione del premio di congedamento de quo al personale militare in ferma di leva prolungata che al termine della stessa transita nel servizio permanente senza soluzione di continuità, si è espressa in senso negativo, ribadendo che “presupposto essenziale per la concessione del premio in questione, cosí come espressamente previsto dall’art. 40 della citata legge n. 948/86, è l’effettivo congedamento al servizio militare”; e che tale presupposto viene, altresí, espressamente confermato, per l’erogazione del premio, dalla circolare prot. N. 6/145/A1.11-25 della Direzione di Amministrazione (6° Sezione TEPS) della Regione militare Nord Est. (cfr., in tal senso, T.a.r. T.A.A.- Bolzano- sent. n. 96 del 2002)
Non osta poi alle conclusioni in rassegna il parere della Sezione III del Consiglio di Stato n. 1752 del 3.11.1970, in quanto detto parere riguarda il “premio di fine ferma” previsto dall’art. 3 della legge n. 371 del 1968, per la cui corresponsione sono richiesti presupposti diversi dal premio di congedamento, essendo stato istituito a favore dei soli “ufficiali di complemento raffermati che lasciano il servizio per proscioglimento volontario o per proscioglimento conseguente a inabilità permanente al servizio incondizionato” e viene commisurato ad ogni semestre di ferma volontaria (ossia ogni semestre ulteriore rispetto alla durata della ferma di leva).
Conclusivamente la rilevata infondatezza della pretesa sostanziale avanzata dai ricorrenti, impone l’integrale reiezione del ricorso in esame; le spese sono liquidate in dispositivo, secondo il criterio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, Sez. 1^ bis, respinge il ricorso in epigrafe.
Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di lite in favore delle resistente Ministero della Difesa, liquidate forfetariamente nella somma di €. 1.000,00 (€. mille/00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma il 3 luglio 2007, in Camera di consiglio, con l'intervento dei sigg. magistrati:

Dott. Elia Orciuolo - Presidente
Dr.ssa Donatella Scala - Consigliere, est.
Dott. Roberto Proietti - Primo referendario

39 commenti:

Anonimo ha detto...

beh, a leggere attentamente la sentenza, mi par di capire che per chi è transitato in spe non spetta nulla (e volendo è anche concepibile in quanto esisterebbe un principio di continuità); ma per chi come noi si è congedato (o come me è agli sgoccioli) e non ha fatto o non ha vinto o non frega nulla dei concorsi in spe, il premio spetta, tant'è che si evidenzia come il premio sia un ausilio al reinserimento nella vita civile.
inoltre noi siamo in rafferma TUTTI già all'atto dell'incorporamento, non sia altro che nella busta paga risultiamo raffermati e, come espressoi del d. lgs 215/01 siamo equiparati al complemento raffermato; pertanto ci spetta su 30 mesi.
Diversamente il TFS. Lì devo chiedere meglio al mio avvocato. Mi pare di aver sentito discorsi del tipo "vedi la busta paga se hanno accantonato..." come dice il saggio:
"with quite and vaseline the elephant can fuck the butterfly!!"
ciao ciao
UP THE IRONS!!!

P.S. ABBIATE TUTTI PAZIENZA LA NOSTRA E' UNA BATTAGLIA PSICOLOGICA. IL PRIMO CHE CEDE E' VINTO. L'AMMINISTRAZIONE QUESTO LO HA CAPITO. ANCHE SE CI PAGHERANNO TRA 10 ANNI ALLA FINE AVREMO VINTO (INOLTRE CI SONO GLI INTERESSI!!!)

jem79 ha detto...

Allora è servita a qualcosa la sentenza che ho trovato...bhè sono contento

STV Santa Rosa ha detto...

In sintesi....niente premio di fine ferma a nessuno!!!! W l'ITALIA!!!!!!!!!

Anonimo ha detto...

La sentenza non dà adito a dubbi: nel caso di interruzione tra la ferma volontaria ed il servizio permanente effettivo, agli Ufficiali in ferma prefissata spetta il premio di fine ferma; peraltro la sentenza avvalora ancor di più l'analogia tra la rafferma biennale degli auc e la ferma di 30 mesi: entrambe volontarie e totalmente diversificate dal servizio obblligatorio di leva.

Facendo due conti credo anche che coloro i quali non hanno prestato serivizio di leva abbiano ugualmente diritto al premio integralmente per tutti e 30 i mesi in quanto l'aufp è una figura nata con la sospensione della leva; pertanto tutti gli ufp non avevano l'obbligo di prestare servizio per i 12 mesi di leva, stesso dicasi per le donne per le quali non vi è mai stato obbligo di servizio militare.

Questa è solo la mia modesta opinione ma è frutto dell'interpretazione della legge istitutiva del premio alla luce della sentenza anzidetta e di un pò di buon senso.

Per quanto riguarda, invece, il TFR ho contattato la sede INPDAP di Roma il cui funzonario è rimasto sinceramente sconvolto dal fatto che l'Amm.ne Difesa non voglia riconoscere il diritto alla liquidazione.
Da quanto riferitomi, i contenziosi di questo tipo nascono frequentemente con i datori di lavoro privati che ricorrono spesso a fallimenti, truffette e scappatoie pur di non sganciare la moneta intascata, in teoria essendo Pubblica Amministrazione saremmo dovuti essere più tutelati.

Comunque, sulla base della sua esperienza nel settore, molto spesso i ricorsi per il riconoscimento del TFR si sono conclusi con la condanna al pagamento della somma dovuta più le spese processuali più gli interessi maturati e con un addebito al funzionario responsabile per danno erariale.

La scusa, poi, che il TFR non spetti in quanto la ferma che abbiamo contratto è volontaria è una vera baggianata; il contratto che si stipula tra datore di lavoro e dipendente non è forse un accordo volontario tra le parti?

Restiamo fiduciosi.

Unknown ha detto...

"La scusa, poi, che il TFR non spetti in quanto la ferma che abbiamo contratto è volontaria è una vera baggianata;"

Altro che baggianata! una affermazione del genere racchiude in se significati ancora più sconcertanti mi sà. Intanto dimostra quanto il Ministero Difesa ci stia continuando a voler prendere in giro, quanto ci voglia ancora dare degli scemi, quanto ci vuole continuare a togliere (o meglio, non dare) il più possibile!
E poi sottolinea quanta ignoranza serpeggi ai "ranghi superiori". Anche se forse è più la paura che hanno che altro. Certo, così facendo forse sperano che più personale possibile ceda il passo e lasci perdere; e forse, nel caso ci sia questa possibilità, puntano a portare più avanti possibile la questione perchè esiste chissà quale termine di prescrizione o giù di lì.

"il contratto che si stipula tra datore di lavoro e dipendente non è forse un accordo volontario tra le parti?"

Io su questa questione rimango ancora in dubbio. Non sulla domanda posta, che chiaramente è retorica e con risposta univoca, ma sulla questione del contratto.
Ragazzi, tecnicamente noi non abbiamo firmato nessun contratto e in mano non abbiamo nulla! come facciamo a dire che il nostro lo è (è stato) ? per il mondo militare sono un pò diverse le cose. Vinci il concorso e poi entri in servizio, però non c'è nessuno che ti chiama in un ufficio e ti fà firmare un contratto.
Sinceramente io non lo ricordo (lo sò, è da imbecille), ma noi qualcosa la abbiamo firmata??
Ho solo qualche flash di tutte le menate che ci han fatto fare durante i primi gg in accademia: qualcuno a "precisi ricordi"?
D'altra parte c'è da dire che noi, accettando di entrare in servizio, comunque avevamo chiari obblighi, come quello, per esempio, della ferma minima di 18mesi. Ciò come potrebbe essere girato a nostro favore?
Sicuro qualcuno di voi c'è già andato..Io mesi fà sono stato al Centro per l'impiego della mia provincia ad iscrivermi per la prima volta nelle liste di disoccupazione. Bene. Guardando la mia situazione "a terminale" sapete che mi han detto??che i 4 anni che ho passato in Marina non contano nulla, non risultano da nessuna parte. Per loro è come se non avessi fatto nulla per tutti quegli anni!!!

Peccato che per me quei 4 anni siano stati quello che di meglio ho fatto da 28 anni a questa parte..
Quello che mi amareggia di più, amici miei, è essermi reso conto che, in Marina Carabinieri Esercito o Polizia che sia, non sono voluto io che vivrei e ho vissuto ogni attimo di servizio con passione dedizione e sentimento..

Unknown ha detto...

"Allora è servita a qualcosa la sentenza che ho trovato...bhè sono contento"

E belin, come pensavi che una cosa simile non potessere essere utile!!
é ora di andare a dormire

jem79 ha detto...

Io sinceramente ricordo (vorrei che i colleghi del I° confermassero o smentissero la mia labile memoria) di essere entrato nell'ufficio del CC Virdis Angelo a firmare una carta dove era scritto che si accettava una ferma di 30 mesi ... qualcuno ricorda qualcosa in merito?

Anonimo ha detto...

Non ragionare come "l'avvocato del diavolo" ma attieniti solo ai fatti ed al diritto:
servizio di leva obbligatorio è una cosa, ferma contratta con vincolo di 18 mesi è tutt'altra.
E comunque, ripeto, a parte le donne (per le quali non vi è mai stato obbligo del servizio militare) credo che il 90% di noi abbia già assolto gli obblighi di leva prima di entrare in servizio da UFP oppure è esentato anagraficamente dal servizio obligatorio.

Considerata la situazione e le circostanze inoltrerò richiesta di liquidazione del premio specificando che, avendo già assolto gli obblighi con l'auc nel lontano 1998, il servizio prestato da UFP è stato volontario al 100%.

Per il TFS: il primo anonimo ha riferito che il suo avvocato ha consigliato di vedere sulla busta paga se è stato accantonato. Nel mio caso (ma credo nella totalità) è evidente che dalla nostra retribuzione mensile sono state decurtate le ritenute previdenziali alias contributi INPDAP, lo stesso statino paga è una ricevuta/quietanza di pagamento.

Il conto INPDAP è come un conto di deposito (estremizzando il paragone) dove tu versi per 35 anni e alla fine lo Stato ti ridà i soldi sotto forma di una tantum di liquidazione e mensilmente come pensione.

Attenzione: solo se il rapporto si interrompe spetta il trattamento di fine rapporto; nel mio caso (sono stato "distaccato" da un'altra amministrazione per i 30 mesi) percepirò il TFR tra ventanni al momento della pensione.

In tutti gli altri casi il TFR spetta, eccome; l'unico "problema" è che nel caso di rientro nella P.A. (nel privato i contributi si versano all'INPS) dal conto INPDAP sarà decurata quella somma liquidata adesso come TFR.

Cioè il TFR che si percepirà alla pensione sarà ridotto di una certa percentuale pari a 30 mesi di servizio. (fonte INPDAP Roma)

Per l'ultimo aspetto relativo all'esistenza di un contratto ti faccio notare una delle sentenze di rigetto del ricorso di un UFP MMI(non ricordo chi però) chiarì proprio che il rapporto instaurato dagli UFP è di tipo pubblicistico e, pertanto, non può inquadrarsi nell'ambito dei rapporti contrattuali propriamente detti ma nell'accettazione tacita di una ferma volontaria.

La fonte di questo accordo tacito è lo stesso bando di concorso in cui erano chiarite tutte le "istruzioni per l'uso" degli AUFP tra cui l'accettazione di qualsiasi destinazione, il tutto sottoscritto nella domanda di partecipazione.

lucabigon ha detto...

Per Jem79:
Gionata ricordi bene che firmammo qualcosa ma quella era l'accettazione del fatto che, a seguito del D. Lgs. 236/2003, la ferma era stata portata da 18 a 30 mesi.

Gianluca Purrello

GM H ha detto...

salvoh@yahoo.it

allora ragazzi ma sti benedetti soldini ci spettano o no?
ce li daranno o solamente ci faranno spendere soldi in avvocati?

SPEranzoso ha detto...

Premesso che questa sentenza a mio parere sancisce il nostro diritto al premio di congedamento...

No, dico... vi siete accorti che i ricorrenti sono stati pure condannati alle spese?!?

Però quando a vincere sono stati i ricorrenti del I e II AUFP le spese sono state compensate! (ovvero ognuno si paga le proprie...)

Sta cosa è scandalosa!

E' inaccettabile!

Ma per quanto tempo ancora vogliamo sopportare le angherie, le sperequazioni, le ritorsioni, le umiliazioni di questo stato?

Sono sempre più schifato!

jem79 ha detto...

Per Lucabigon
Hai ragione Gianluca, ora che mi hai rinfrescato la memoria ricordo bene...
grazie per la rinfrescata :D

ignazio ha detto...

ferma volontaria iniziale: andate a rivedere i bandi di concorso, c'è una clausola che dice che "chi non accetta di contrarre una ferma volontaria a 18 mesi (poi diventati 30, come correttamente ricorda Gianluca) è considerato rinunciatario e rimandato dall'Accademia; per i primi corsi è l’art.10 comma 1. lettera e.. Tutti gli UFP l'hanno firmata.

"...nel mio caso (sono stato "distaccato" da un'altra amministrazione per i 30 mesi) percepirò il TFR tra ventanni..." questa (che arriva da un anonimo che recentemente ho visto tristemente riapparire sul blog), non l'ho capita..che vuol dire?

Anonimo ha detto...

"tristemente riapparire"......a cosa ti riferisci? io nono sono per nulla triste.

Cmq ti spiego meglio cosa vuol dire "distaccato da un'altra amministrazione": provengo da un'altra amministrazione dello Stato nella quale presto servizio da quasi dieci anni con rapporto a tempo indeterminato.

Dopo aver partecipato al 6° AUFP sono risultato vincitore di concorso e ultilmente collocato in graduatoria, pertanto in virtù dell'art 24 del bando (se non ricordo male" intitolato "Incentivi per l'arruolamento degli Ufficiali Ausiliari" che prevede la conservazione del posto di lavoro per tutta la durata della ferma, ho fatto richiesta di "distacco" (il termine tecnico è proprio "conservazione del posto di lavoro") e sono stato arruolato nella Marina Marina per 30 mesi, cioè fino a martedì prossimo con obbligo di riprendere servizio al termine della ferma.

In questa situazione, che io sappia, dovremmo essere in tre per tutti i corsi AUFP.

Tutto qui.

Ma ci conosciamo?

Antonio

ignazio ha detto...

ciao Antonio
no, non ci conosciamo ma sicuramente non mancherà occasione.
Interessante! Non conoscevo la clausola della conservazione del posto di lavoro...o meglio, la conoscevo riferita al servizio prestato in obbligo di leva, non avevo fatto caso che era stata applicata anche ai FP.
Il "tristemente" era riferito ad "anonimo"... ultimamente sembrava che tutti avessimo deciso di non apparire più tali ma, mi sbagliavo e mi dispiace...cmq, ognuno ha le sue ragioni.

Anonimo ha detto...

In effetti la conservazione del posto di lavoro era stata prevista per i richiamati alle armi per leva obbligatoria e mobilitazione in caso di stato di guerra (parliamo di una legge degli anni 60) e poi successivamente applicata anche agli Ufficiali Ausiliari con il d.lgs 215/2001

(art 26 comma 1: Agli ufficiali ausiliari si applicano le disposizioni dell'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, e successive modificazioni. nonche' le previsioni della legge 3 maggio 1955, n. 370, e successive modificazioni, in materia di conservazione del posto di lavoro per i richiamati alle armi).

Tornando all'argomento di questo post personalmente ritengo che il premio di fine ferma spetti in quanto , avendo già assolto gli obblighi di leva, i 30 mesi di servizio sono stati di ferma volontaria (più gli eventuali altri 12 mesi) analogamente alla rafferma biennale degli AUC (volontaria anch'essa).

Antonio 6° AUFP MMI

Francesco "MR" - il SICILIANO - ha detto...

A mio modesto modo di vedere il messaggio che pone in congedo gli aufp cp del 6° corso che abbiano i requisiti dei 36 mesi al 31.12.2006in virtù di un corso di complemento raffermato così cm stabilito dalle sentenze vinte dai colleghi del primo e secondo corso è da considerarsi ATTO AMMINISTRATIVO NULLO!!! Poichè adottato in violazione e/o in elusione di una sentenza passata in cosa giudicata.
Che ne dite Voi?

STV Santa Rosa ha detto...

Per 23° AUC - 6° AUFP:
secondo me NO (almeno in teoria), perchè ho saputo che il ministero infrastrutture e trasporti ed il comando generale c.p., sta presentando ricorso al consiglio di stato, avverso la sentenza che vi dava ragione!
Ma siccome non sono un giurista, voglio dirti che questo è il mio pensiero personale, e che comunque mi dispiace che stia toccando la nostra stessa sorte anche a voi!
In bocca al lupo!

Anonimo ha detto...

minkia anche il nostro comando generale ci dà addosso??

nnamo bene......

SPEranzoso ha detto...

PER STV SANTA ROSA

Hai ragione, è triste ma è proprio così.

Per l'anonimo subito dopo

E' un atto dovuto e soprattutto di sottomissione e maristat.
Devi sapere che i vertici delle capitanerie di porto non sono accessoriati dei dovuti "attributi", per cui giù a 90° e si fa come dice Maristat.

Viviamo in un paese di eroi... come no!

Unknown ha detto...

"..ricorso di un UFP MMI(non ricordo chi però) chiarì proprio che il rapporto instaurato dagli UFP è di tipo pubblicistico e, pertanto, non può inquadrarsi nell'ambito dei rapporti contrattuali propriamente detti ma nell'accettazione tacita di una ferma volontaria.."

Antonio, allora a questo punto a me sorge una domanda che ti pongo.
Rileggendo il (maledetto) comma 519 (e anche stavolta rileggendolo non capisco veramente come si fà ad essere nella nostra situazione) si nota come si parli chiaramente di "contratti stipulati".
Se come si evince da quella citazione sulla sentenza che dici tu il gioco è bello che fatto: i nostri non sono contratti, ma rapporti di tipo pubblicistico. Quindi il personale militare non rientrerebbe nella stabilizzazione.
Perchè allora agli uff.li della Marina del corpo delle Cap Porto il TAR ha accolto il ricorso? Se sti giudici qui volevano fare tanto i furbi non c'era bisogno che se la menassero per un anno in questa cavolo di maniera! bastava che chiarissero il fatto che i nostri non sono contratti ed eravamo tutti fuori..
E allora a me sovviene un'altra triste considerazione a questo punto: tutto continua ad essere stabilito ed orchestrato da dietro le quinte; ci continuano ad usare come burattini; hanno trovato il modo (attaccarsi al discorso dei fondi) per tirare fuori un contentino che tanto possono far svanire nel nulla quando vogliono!

Ma scusate..ci pensate..? il tar dice che a qualcuno spetta la stabilizzazione: bene. Stabilizzazione che è sancita da una LEGGE. Bene.
Ma poi il tar aggiunge che è l'Amministrazione che PUO' decidere di stabilizzare o meno a seconda delle necessità e dei fondi!

Ma come?? può decidere?? leggasi: "l'amministrazione può scegliere se applicare una legge o no"..AZZ!

Non me ne vogliate, ma ora ho troppo sonno e non ho granchè voglia di rileggere il commento prima di pubblicarlo come dichiarato in uno dei miei ultimi scritti..

Buon w end a tutti!

Anonimo ha detto...

il premio di fine ferma non lo so, ma sicuramente la liquidazione o trattamento di fine servizio ci spetta.
www.forzearmate.net

Anonimo ha detto...

Allora, sulla prima questione (contratto si contratto no) il termine in questione viene utilizzato solo parzialmente nel comma 519, nella parte in cui vengono identificati i requisiti per poter essere stabilizzati.

In particolare: dove cita i 36 mesi alla data del 31.12.2006 non si parla di contratti ma solo di servizio; il termine contratto spunta fuori quando il potenziale stabilizzando non ha (alla data di entrata in vigore della finanziaria) i requisiti ma li potrà raggiungere in futuro ..."in virtù di contratti stipulati prima del 29 settembre 2006"......

Per quanto riguarda, invece, l'aspetto della disapplicazione della sentenza del TAR, mi sembra proprio che il dispositivo sia stato elaborato ad hoc in quanto apparentemente non (mi) sembra che obblighi l'Amm.ne ad avviare le procedure si stabilizzazione e ciò escluderebbe l'esperibilità del giudizio di ottemperanza.

Non sono un avvocato quindi questa resta una semplice opinione personale, di sicuro tra di noi c'è chi ha le competenze per dare una valutazione più obiettiva.

Antonio

ignazio ha detto...

consiglio: merdius, non postare quando sei stanco.
il tar applica la storia dei contratti solo a chi al 31.12.2006 non ha ancora raggiunto i benedetti 3 anni di servizio nello stramaledetto quinquennio.
sempre il tar dice che i CP come la GDF ed i CC non sono soggetti al processo di professionalizzazione delle forze armate e sono quindi esclusi da alcune normative e integrati in altre diversamente da tutti gli altri corpi di qualsiasi arma...ergo questi hanno diritto e quelli no.
P.S.: secondo me sono tutte str...ate confezionate nemmeno troppo bene per raggiungere lo scopo delle tue considerazioni e non solo.

STV(CP)[III AUFP] ha detto...

Buongiorno a tutti,
QUOTE
<< Per Jem79:
Gionata ricordi bene che firmammo qualcosa ma quella era l'accettazione del fatto che, a seguito del D. Lgs. 236/2003, la ferma era stata portata da 18 a 30 mesi.

Gianluca Purrello>>

<< Per Lucabigon
Hai ragione Gianluca, ora che mi hai rinfrescato la memoria ricordo bene...
grazie per la rinfrescata :D>>
UNQUOTE

Anche io ricordo perfettamente questa cosa, con l'unica differenza che facemmo tutto a 'studio3'.

Saluti,
Roberto.

S.V.P.P.B. ha detto...

X l'anonimo "Antonio"...

Cioè, scusa... fammi capire!
Ultimamente i miei neuroni si sono presi una vacanza per stress eccessivo...

Allora, tu lavori da 10 (dieci!) anni per una "AMMINISTRAZIONE DELLO STATO"... poi decidi di fare un concorso, lo vinci e passi in un'altra AMMINISTRAZIONE DELLO STATO per 30 mesi... finiti i 30 mesi, per traslazione, che fai? Torni nella "AMMINISTRAZIONE DELLO STATO" di cui prima? Ho capito bene?

Stamattina mi son guardato allo specchio... forse sarà stato il sonno... ma sulla mia fronte mi pare di aver letto a caratteri cubitali "IO SONO UNO STROXXO"!

A proposito... erano le 05:00 e mi toccava uscire per la mia mezza giornata mal retribuita di lavoro sotto pioggia e vento...

Sono proprio un grande *BIIIIIIP*!

Vi prego! Il mio cervelletto ormai è fatto di "caselle annerite"! Spiegatemi il segreto! Come si fà ad imbucarsi? Come si vince?


AIIIIIUUUUUTTTTT.......

Anonimo ha detto...

aprite le orecchie e spalanacate gli occhi 7000 precari stabilizzandi nel ministero politiche agricole e forestali, altro che ricorso dovremmo fare lo sciopero della fame:
AVVISO
Avviso di avvio della procedura volta alla stabilizzazione del personale operaio a tempo determinato, assunto dal Corpo forestale dello Stato in base alla legge 5 aprile 1985, n. 124, ai sensi dell'art. 1, commi 519 e 521 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007). (GU n. 17 del 29-2-2008 )

Anonimo ha detto...

I tuoi neuroni funzionano benissimo ma il termine "imbucarsi" è improprio.

Non c'è stata nessuna traslazione ma semplicemente l'applicazione di una legge dello Stato che prevede la conservazione dl posto di lavoro per i richiamati alle armi, poi estesa agli Uff.li ausilari delle FF.AA..

La spiegazione di questa pazzia (secondo molti ma non per me) fondamentalmente si basa su due aspetti:

1-la qualifica nell'altra Amm.ne è inferiore a quella di Ufficiale;

2-passione per questo lavoro.

Ovviamente non posso definirmi un precario e, di conseguenza, non posso accampare alcun diritto alla stabilizzazione peraltro non avrei avuto nemmeno i requisiti in quanto non raffermato nè da aufp (6° corso) nè da Auc (2° corso anno 1998 SM MMI).

Sul discorso del premio di fine ferma, invece, credo di esserne destinitario quanto qualunque altro UFP.

Cmq ti ripeto, non solo l'unico a trovarsi in questa particolare (e positiva) situazione.

Rispondo alla tua ultima domanda ("come si fà a vincere?") prima di tutto partecipando e, poi, sperando nella buona sorte.

Cosa vuol dire? Nel lontano 1996 partecipai ad un concorso pubblico per 780 impiegati dello Stato, il titolo di studio richiesto era la licenza media, al tempo ero al II anno di università; per tanti miei colleghi di università era un concorso poco dignitoso per un futuro laureato.

Le esigenze del momento hanno fatto sì che da 780, i posti sono diventati quasi 6000 e le assunzioni sono durate per 5 anni fino alla scadenza della validità delle graduatorie; dopo due anni dalla conclusione del concorso, nel 1998 mentre ero AUC SM sono stato assunto.

I colleghi universitari che criticavano la mia scelta sono ancora a spasso.

Tenete duro e in k.... alla balena.

Antonio

ignazio ha detto...

Loro sono 7000...e siamo pure in campagna elettorale.....noi quando ci arriviamo a quei numeri?

Anonimo ha detto...

per svppb io sono un collega (ex) e amico di antonio, è vero lui è molto fortunato ad avere comunque tutto uno stipendio ma è altrettanto vero che nella vita ci sono obiettivi e sogni che ogniuno di noi deve perseguire.
nel caso di antonio io l'ho visto in questi 30 mesi come ha lavorato e quanti sacrifici ha fatto e per questo che gli auguro, con la stima incondizionata di sempre, di continuare a perseverare ed a conorare il suo obiettivo.
angelo kr

S.V.P.P.B. ha detto...

X Antonio...

La mia era solo una esternazione tanto per farci un "sorrisino", non un attacco a te, sia chiaro!

Su "l'importante è partecipare"...

Oddio, qui mi spiazzi! Se chiedi qui, in giro a chi mi conosce, di diranno questo... 56!!! Si, 56 concorsi mi sono macinato!

E vabbè... prima o poi, uno lo azzecco...

"Ognuno ha i suoi sogni..."

Vero, il mio è quello di tornare a fare il Soldato!!!

Fino alla morte... ci proverò fino alla morte!!!

Ho preso una laurea sono per il punteggio nei concorsi...!!!
Solo per quello!
Risultato? Il nulla più completo!

Scusate se a volte salgo di giri...
Ma mi meraviglio com'è che ancora non ESPLODO!!!

Buona Domenica a tutti!

STV Santa Rosa ha detto...

Anche io mi chiedo come mai ancora non esplodo, svpb! Io non ho la laurea, però sono a quoto 39 concorsi, meno di te, ma tanti comunque! Questa è l'Italia, è il paese che mi sta facendo cambiare i miei sogni perchè ho capito che sono difficili da raggiungere.....non importa, troverò altro....in fin dei conti è tutta esperienza di vita! A volte vorrei essere un figlio di papà!!!
Buona domenica

S.V.P.P.B. ha detto...

X stv santa rosa...

Il mio "pezzo di carta" non vale nulla...
Ti ribadisco che l'ho presa con molta calma e solo per l'obiettivo "+2 punti" sui concorsi RS, Allievi Marescialli e quant'altro... Io questo sono, solo questo! Il mio cervello è maculato (o mimetico, se preferite)!

Purtroppo anche con una laurea di livello superiore non cambia molto...

Dovresti vedere la mia ragazza... o mia sorella! Entrambe a casa nonostante i 110 e lode e tanti tanti tanti sacrifici dei rispettivi genitori ed i troppi concorsi andati a male! Però in giro ci sono i vari Masxxxxx, Cufxxxxx (omissis volontario) e chi ne ha più ne metta, che non solo fanno danni a livello politico, rimpinzano i posti pubblici di amici, parenti, amici degli amici! A proposito... Prendete il centro d'Abruzzo (www.ilcentro.it), guardate che altra bella figura hanno rifatto i nostri "politicanti"! 14 milioni di euro!!! PUFF!!!

Vabbè... vuol dire che tanto ci meritiamo!

X il comitato...

Non sento più i tamburi di battaglia... che fine ha fatto la manifestazione e/o la richiesta di "cittadinanza estera virtuale" a qualche ambasciata?

Non molliamo, ragà!

In fin dei conti siamo noi a non aver ricevuto giustizia!!!

Ortofrutticolo gino pino ha detto...

Ho ricevuto sabato mattina una lettera di Maricommi con la quale mi veniva comunicato l'imminente pagamento, a mezzo assegno, di quanto dovutomi per l'avanzamento di grado concesso pochi mesi prima del congedo.
Nel mio caso si tratta di 1500 euro lorde. Sul netto circa 1070 euro.
La suddetta comunicazione non ha comunque nulla a che vedere con il premio di fine ferma.
Saluti.

V aufp cp

Anonimo ha detto...

IO OGGI MI SONO ISCRITTO AL SUPU.... La somma non è elevata .. dobbiamo essere uniti, compatti, e con il sindacato saremo più visibili...

ASPIDE

Leonardo Pagano ha detto...

Comitato, si sa qualcosa sui contatti che il Gen. Pappalardo doveva prendere con gli esponenti politici interessati ad accogliere “seriamente” il punto del programma che interessava noi?

IL COMITATO ha detto...

X Capitano Nemo

Il Comitato è al corrente dell'operato del Generale Pappalardo, ma ritengo che il blog non sia il mezzo più idoneo per diffondere tali informazioni.

Grazie

Leonardo Pagano ha detto...

Mi dispiace per la domanda. Avete pienamente ragione. Sono fiduciosi nell'operato vostro e del Generale Pappalardo.

Anonimo ha detto...

Ragazzi è importante essere in tanti .. iscrivetevi al SUPU.. io personalmente ho eseguito l'iscrizione per me e altre due persone... E' la nostra ultima chance .. non possiamo rimanere a sfogare le nostre inibizioni dietro una tastiera.. costa solo 42euro...è un'altra strada...

ASPIDE