IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sent. n.
Anno 2007
R.g. n. 1987
anno 2001
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sez. 1^ bis – ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 1987/2001, proposto da MARIANGELONI Luca, ELZER Paolo, GIANGRANDE Franco, PETROSINO Luigi, SCHILLACI Antonino, FUMAROLA Marcello, ARPESELLA Piervittorio, LEONI Fabio, TRINGALI Sebastiano, GALASSO Paolo, MICALI Massimo, COZZOLINO Massimiliano, RUGGIERO Mario Rosario, PERLO Giovanni, SANTORO Francesco, DI VENDRA Graziano, VALLESE Dario, ANDREA Franco, D’ONCHIA Tommaso, NITTI Fabio, MACERONI Cristiano, FIGLIOLI Leonardo, RIGA Davide, NATALE Aldo, SPIGA Martino, CURCI Yuri, ARDONE Vincenzo Antonio, CICALA Gianmarco, CAPO Vito, CAZZATO Walter, FILIZOLA Patrik, CITRO Massimo, CARNEVALE Pietro, DI VITA Christian, POLINI Alessandro, PALUMBO Giancarlo, PORATELLI Mauro, GINEX Alberto, RUBINO Giuseppe, ANAGNI Giuseppe, MARCHISCIANA Carmelo, SALDINO Raffaele, COLAZZO Giuseppe, MONOPOLI Michelangelo, CARBONI Gianni, PIRAS Gianluigi, MASELLI Donato, CHIARIACO’ Giovanni, MUTCH James, RAIMONDI Gianluca, DESSENA Marco, SORRENTINO Domenico, rappresentati e difesi, giusta mandato a margine dell’atto introduttivo, dall’avv. Anna Maria Tripodi, presso il studio sono elettivamente domiciliati, in Roma, v. Conca d’Oro, n. 206,
contro
il MINISTERO della DIFESA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso cui è domiciliato ex lege, in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12,
per l'accertamento
del diritto dei ricorrenti alla corresponsione del premio di congedamento previsto dall’art. 40 della legge n. 958 del 1986;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore alla pubblica udienza del 3 luglio 2007 il Consigliere Donatella Scala;
Uditi l’avv. Tripodi per i ricorrenti, e l’avv. dello Stato Maddalo per la resistente Amministrazione;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO
Riferiscono i ricorrenti di essere tutti militari transitati nel servizio permanente effettivo, successivamente lo svolgimento del servizio in ferma triennale, ma di non avere ricevuto, al termine di quest’ultima, il premio previsto dall’art. 40 della legge n. 958 del 1986.
Col ricorso in epigrafe reclamano, pertanto, previo annullamento degli atti denegativi, l’accertamento del diritto alla corresponsione del premio di congedamento, assumendo che requisito essenziale ai fini della corresponsione del premio di fine ferma è il congedamento formale del militare a qualsiasi titolo, e non la definitiva cessazione dal servizio, con conseguente illegittimità del contegno della p.a. che ha loro negato la spettanza del richiesto beneficio.
Si è costituita in giudizio la difesa erariale per l’intimato Ministero, eccependo l’infondatezza delle istanze ex adverso proposte.
Alla pubblica udienza del 3 luglio 2007 la causa è stata ritenuta in decisione.
DIRITTO
Con il ricorso in esame è proposta la questione circa la sussistenza del diritto alla corresponsione del premio di congedamento di cui all’art. 40 della legge n. 958 del 1986, anche a seguito dell’avvenuto passaggio dei ricorrenti al servizio permanente effettivo.
Osserva il Collegio che, ai sensi dell’art. 40 della legge 24 dicembre 1986 n. 958, il premio di congedamento è dovuto, all’atto del congedamento, ai graduati ed ai militari di truppa in ferma di leva prolungata (comma 1) ed ai sergenti di complemento trattenuti in servizio ai sensi dell’art. 32, contestualmente all’invio in congedo (commi 2 e 3).
Ritiene il Collegio che, non corrispondendo la posizione dei ricorrenti ad alcuna delle due situazioni indicate dalla fattispecie, i medesimi non hanno titolo ad ottenere l’invocato premio di congedamento.
Il presupposto per l’erogazione del premio di cui al comma 2 dell’art. 40 della legge 24 dicembre 1986 n. 958 consiste, infatti, nell’effettivo congedamento dell’interessato, inteso quale momento in cui questi lascia il servizio per rientrare nella vita civile.
E’ ben vero che, ai fini della definizione della questione sottoposta all’esame del Collegio, vengono in considerazione due diverse concezioni della natura stessa del premio di congedamento, dalle quali derivano soluzioni invero antitetiche.
Secondo una prima impostazione, la ratio del beneficio in questione consisterebbe nell’esigenza di sopperire alle più immediate esigenze del militare che lasci il servizio senza avere diritto alla pensione, per l’effetto non spettando tale beneficio a favore dei militari che transitino in servizio permanente effettivo.
Secondo una diversa concezione – peraltro recepita in un precedente della Sezione - detto premio avrebbe invece natura di mera gratifica per la ferma di leva prestata e spetterebbe quindi indistintamente a chiunque termini tale periodo, "senza alcuna ulteriore distinzione tra i militari che, al termine del periodo di trattenimento e di conseguente ammissione ai corsi, transitano nei ruoli dei sottufficiali in servizio permanente ed i militari i quali invece siano dimessi dal servizio" (T.A.R. Lazio – Roma - Sez. I –n.12448 del 2003).
Orbene, ritiene la Sezione che la questione debba essere risolta in senso sfavorevole ai ricorrenti, cui non può riconoscersi la spettanza del premio di congedamento previsto dalla disposizione legislativa in esame.
Siffatto convincimento consegue, in primo luogo, al chiaro tenore letterale della norma sopra richiamata.
L’art. 40 della legge n. 958 del 1986, comma 1, prevede infatti testualmente che il beneficio de quo spetta “all’atto del congedamento”; ed il comma 3 della disposizione in esame prevede che “in favore del suddetto personale” (quindi anche dei graduati e militari di truppa in ferma di leva prolungata, indicati quali destinatari del premio nel comma 1) “che cessa dal servizio senza aver acquisito diritto a pensione, si provvede all’atto dell’invio in congedo e per l’effettivo periodo di servizio prestato, escluso quello di leva obbligatorio, alla costituzione, a cura e spese dell’Amministrazione, della posizione assicurativa nell’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, mediante il versamento dei contributi determinati secondo le norme in vigore per la predetta assicurazione” .
E’ quindi di tutta evidenza che, sia nel comma 1 che nel comma 3 dell’art. 40 citato, si fa chiaro riferimento “all’atto del congedamento” (o, il che è lo stesso, dell’"invio in congedo"), espressioni con le quali non può che intendersi il momento della cessazione della ferma di leva prolungata per reinserimento del militare o del graduato nella vita civile.
La tesi ora esposta riceve elementi di ulteriore persuasività dalla lettura dell’art. 21 della legge 10 maggio 1983 n. 212 (ora abrogato dall’art. 40 del D. Lgs. 12 maggio 1995 n. 196, con effetto dal 1° settembre 1995), che prevedeva la corresponsione di un premio di congedamento in favore dei sergenti volontari unicamente “all'atto del collocamento in congedo illimitato”.
Non risulta avere, dunque, diritto al suddetto premio chi non si trovi a cessare completamente dal servizio, proseguendo invece il suo rapporto di servizio (con annesso trattamento retributivo) passando da una situazione di ferma volontaria al servizio permanente effettivo.
Del tutto insignificante è inoltre, al riguardo, la circostanza che l’art. 40 della citata legge n. 958 del 1986 preveda la corresponsione del premio ai sergenti di complemento trattenuti in servizio ai sensi del precedente art. 36, dato che il presupposto chiaramente indicato dalla norma è il “congedamento”: termine, questo, il cui significato è, con ogni evidenza, quello di intervenuta cessazione dal servizio militare.
Soccorrono, inoltre, a sostegno di tale tesi, argomenti logici, dovendosi, a parere del Collegio, ritenere che la ratio del beneficio de quo consista in una sorta di gratifica assicurata dall’Amministrazione militare a coloro che - con l’effettivo congedo - escono definitivamente dalla vita militare, senza aver maturato il diritto a pensione, e non già - come sostiene parte ricorrenti - in una sorta di indennità spettante, indiscriminatamente, a tutti coloro che cessano dalla ferma di leva prolungata, ed indipendentemente dalla loro permanenza o meno nei ranghi dell’Amministrazione della Difesa.
Del resto, che questa rappresenti la più convincente interpretazione del dato normativo in esame è confermato dall’esame della giurisprudenza amministrativa che si è, con carattere di assoluta prevalenza, pronunziata a favore della tesi precedentemente esposta (in termini, sentenze della Sezione n. dal 3098 al 4903 del 2007; dal n. 4157 al n. 4161 del 2007; n. 8010 del 2004; Tar Puglia, Lecce n. 6619 del 2004 e n. 4164 del 2001; T.A.R. Campania – Napoli - 1 ottobre 1998 n. 3032; T.A.R. Sicilia – Palermo - 17 aprile 2001 n. 560; 15 luglio 1999 n. 1459 e 9 settembre 1999 n. 1716; T.A.R. Emilia-Romagna – Bologna - Sez. I - 12 dicembre 2000 n. 1013; 3 giugno 1997 n. 362; T.A.R. Emilia-Romagna – Parma - 17 gennaio 1996 n. 7; T.A.R. Marche - 29 settembre 2000 n. 1373; T.A.R. Lombardia - Milano - Sez. I - 24 novembre 1999 n. 3917); orientamento questo che appare assolutamente meritevole di essere ribadito.
Sulla stessa linea argomentativa delle citate pronunzie si pone, inoltre:
- il parere reso della III Sezione del Consiglio di Stato, in data 20 giugno 2000, a fronte un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica riguardante appunto la mancata corresponsione del premio previsto dall’art. 40 della legge n. 985 del 1986, in cui si legge, tra l’altro, la chiara affermazione del principio per cui l’attribuzione del premio de quo trova un indefettibile presupposto nell’effettivo congedamento da parte del militare in servizio;
- la circolare ministeriale n. 61346/80/1/TE.B.5/1/Ter dd. 4.2.98 che, relativamente alla corresponsione del premio di congedamento de quo al personale militare in ferma di leva prolungata che al termine della stessa transita nel servizio permanente senza soluzione di continuità, si è espressa in senso negativo, ribadendo che “presupposto essenziale per la concessione del premio in questione, cosí come espressamente previsto dall’art. 40 della citata legge n. 948/86, è l’effettivo congedamento al servizio militare”; e che tale presupposto viene, altresí, espressamente confermato, per l’erogazione del premio, dalla circolare prot. N. 6/145/A1.11-25 della Direzione di Amministrazione (6° Sezione TEPS) della Regione militare Nord Est. (cfr., in tal senso, T.a.r. T.A.A.- Bolzano- sent. n. 96 del 2002)
Non osta poi alle conclusioni in rassegna il parere della Sezione III del Consiglio di Stato n. 1752 del 3.11.1970, in quanto detto parere riguarda il “premio di fine ferma” previsto dall’art. 3 della legge n. 371 del 1968, per la cui corresponsione sono richiesti presupposti diversi dal premio di congedamento, essendo stato istituito a favore dei soli “ufficiali di complemento raffermati che lasciano il servizio per proscioglimento volontario o per proscioglimento conseguente a inabilità permanente al servizio incondizionato” e viene commisurato ad ogni semestre di ferma volontaria (ossia ogni semestre ulteriore rispetto alla durata della ferma di leva).
Conclusivamente la rilevata infondatezza della pretesa sostanziale avanzata dai ricorrenti, impone l’integrale reiezione del ricorso in esame; le spese sono liquidate in dispositivo, secondo il criterio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, Sez. 1^ bis, respinge il ricorso in epigrafe.
Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di lite in favore delle resistente Ministero della Difesa, liquidate forfetariamente nella somma di €. 1.000,00 (€. mille/00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma il 3 luglio 2007, in Camera di consiglio, con l'intervento dei sigg. magistrati:
Dott. Elia Orciuolo - Presidente
Dr.ssa Donatella Scala - Consigliere, est.
Dott. Roberto Proietti - Primo referendario