“Ci sarà l'alba di un nuovo giorno anche per noi. Un'alba in cui ci sentiremo di nuovo bene e capiremo di non aver sbagliato percorso. Un'alba in cui ci sentiremo orgogliosi di quello che siamo riusciti a fare. Un'alba che arriverà anche grazie a chi, quando staremo per cadere, ci porgerà la mano. E anche grazie a chi non lo farà” (Braveheart)

"Non pretendiamo che le cose cambino se continuiamo a farle nello stesso modo. La crisi è la miglior cosa che possa accadere a persone e interi paesi perché è proprio la crisi a portare il progresso. La creatività nasce dall'ansia, come il giorno nasce dalla notte oscura. E' nella crisi che nasce l'inventiva, le scoperte e le grandi strategie. Chi supera la crisi supera se stesso senza essere superato. Chi attribuisce le sue sconfitte e i suoi errori alla crisi, violenta il proprio talento e rispetta più i problemi che le soluzioni. La vera crisi è la crisi dell'incompetenza. Lo sbaglio delle persone e dei paesi è la pigrizia nel trovare soluzioni. Senza crisi non ci sono sfide, senza sfide la vita è una routine, una lenta agonia. Senza crisi non ci sono i meriti. E' nella crisi che il meglio di ognuno di noi affiora perché senza crisi qualsiasi vento è una carezza. Parlare di crisi è creare movimento; adagiarsi su di essa vuol dire esaltare il conformismo. Invece di questo, lavoriamo duro! L'unica crisi minacciosa è la tragedia di non voler lottare per superarla" (Albert Einstein 1879-1955)
Questo Blog nasce con il preciso intento di far sentire la propria voce ed esprimere il proprio pensiero liberamente e democraticamente.

...la flessibilità è una caratteristica meritevole, la precarietà è uno stato di sofferenza...
"Esorto tutti ad una presa di coscienza, esorto tutti a non subire un trattamento ignomignoso. Invito tutti a non subire gli eventi ma partecipare agli stessi. Bisogna portare ogni vicenda, ogni torto, ogni intento dilatorio dinanzi alle sedi giudiziarie ed in tutti i gradi del giudizio. Bisogna essere uniti e partecipi."
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STABILIZZAZIONE DEL RUOLO UFFICIALI DELLE FORZE ARMATE

La Comunità Europea con Direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, ha stabilito il diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato per tutti i lavoratori a tempo determinato del settore privato e pubblico (tanto per chi soggiace a diritto pubblico quanto per chi viene sottoposto a diritto privato) una volta che venissero maturati determinati requisiti.

L’ITALIA, in applicazione della riportata Direttiva 1999/70/CE ha emanato il Decreto Legislativo 6 settembre 2001, n. 368, che garantisce, tra le altre cose, il diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato a tutti i dipendenti a tempo determinato, una volta che vengano superati i trentasei mesi di servizio con proroga.

Le sentenze della Corte di Giustizia Europea Ruoli C-212/04, C-53/04, C-180/04, tra luglio e settembre 2006, hanno ribadito il diritto alla trasformazione del rapporto a tempo indeterminato per tutta la compagine dei dipendenti pubblici (confermando il contenuto di cui alla Direttiva 1999/70/CE), ovvero anche il diritto al risarcimento per equivalente.

Di conseguenza, lo Stato Italiano, in deroga all’art.36, c.5, D.Lgs. n.165/01, il 27.12.2006, con Legge 296/06 (Finanziaria 2007) ha disposto (art. 1 cc.417, 420, 519, 523, 526), la stabilizzazione (id est: trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato, a tempo indeterminato) di tutto il personale della Pubblica Amministrazione assunto a tempo determinato per un periodo superiore ai 36 mesi, a partire da quello in servizio al 01.01.2007; infatti sarebbe risultato eccessivamente oneroso per le finanze statali procedere alla concessione di un immediato “risarcimento per equivalente” a tutto il personale in possesso del citato requisito.

La “Stabilizzazione” è semplicemente una sanatoria, conseguente a contingenti decisioni prese in ambito europeo.

Per inciso, durante l'anno 2009, il Sig. Y. G., un ufficiale ausiliario del Corpo delle Capitanerie di porto (congedato durante l’anno 2007), è stato stabilizzato nella P.A. proprio in virtù del triennio di servizio maturato nel Corpo delle Capitanerie di porto

Si vuole infatti precisare che il comma 519, articolo unico della legge finanziaria 2007, ha disposto una procedura di assunzione straordinaria di personale della Pubblica Amministrazione, parallela, anche se diversa, a quella relativa alle ordinarie assunzioni.

Secondo la "Difesa" il comma 519, articolo 1 della legge n. 296/06 prevede la stabilizzazione del personale del pubblico impiego in ragione del 20% del fondo di cui al comma 96, art.3, Legge n. 311/04.

Il riportato "fondo" afferisce la disponibilità nei riguardi delle assunzioni in deroga al c.d. blocco del "turn over" stabilito con il comma 95, art. 3, Legge n. 311/04.

Tale divieto generalizzato di assunzioni di personale a tempo indeterminato imposto alle pubbliche amministrazioni per il triennio 2005-2007 dal comma 95 dell'articolo unico della finanziaria 2005 (legge 30 dicembre 2004, n. 311), non riguarderebbe il personale dipendente delle Forze armate, e ciò in quanto la detta norma precisa che sono fatte salve le assunzioni connesse con la professionalizzazione delle Forze armate di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 331, al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, ed alla legge 23 agosto 2004, n. 226.

Conseguentemente, le Forze Armate non potrebbero accedere allo speciale fondo, istituito dal successivo comma 96 per finanziare, in deroga al divieto di cui al suddetto comma 95, quelle assunzioni che si rendessero necessarie per fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza ed urgenza; pertanto i dipendenti precari delle Forze Armate non potrebbero beneficiare delle stabilizzazioni di cui al comma 519 dell'articolo unico della finanziaria 2007 (L. n. 296/2006), in quanto tale disposizione, per istituire il necessario nuovo fondo per finanziare tali stabilizzazioni, scorpora il 20% del fondo di cui al citato comma 96 della finanziaria 2005.

A ben guardare, il comma 519, articolo 1 della legge n. 296/06 prevede la c.d. stabilizzazione del personale del pubblico impiego statuendo apposito fondo, corrispondente ad una quota (20%) delle risorse di cui al precedente comma 513, e non già al c. 96, art. 3, L. 311/04 tout court; in particolare, si sottolinea che il comma 513 rifinanzia il fondo di cui al c. 96.

Ma già il comma 96 art.3, L.311/04 consisteva in un rifinanziamento del precedente fondo c.d. "in deroga al blocco delle assunzioni" stabilito dall'art. 3, comma 54, della legge n. 350 del 2003.

Il comma 55 della sessa legge stabiliva, poi, che le deroghe di cui al precedente comma – quindi le richieste di assunzione in deroga al "blocco" - erano autorizzate secondo la procedura di cui all’articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni; e che nell’ambito delle procedure di autorizzazione delle assunzioni è prioritariamente considerata l’immissione in servizio degli addetti a compiti connessi alla sicurezza pubblica, al rispetto degli impegni internazionali, alla difesa nazionale, al soccorso tecnico urgente, alla prevenzione e vigilanza antincendi e alla protezione civile; con ciò autorizzando anche le Forze Armate (in particolare il Ruolo Ufficiali) all'accesso al fondo di che trattasi, come infatti è avvenuto.

A fortiori si sottolinea che in tutti i provvedimenti di Autorizzazione all'assunzione del personale nelle pubbliche amministrazioni in deroga al c.d. "blocco", per gli anni 2004-5-6 e proprio per lo stesso anno di riferimento della stabilizzazione – 2007 - (cfr: D.P.R. 25 agosto 2004, D.P.R. 6 settembre 2005, D.P.R. 28 aprile 2006, D.P.R. 29 novembre 2007), è previsto il beneficio di una parte del fondo di che trattasi in favore del personale delle FFAA.

Nonostante tanto, la "Difesa", in maniera alquanto contraddittoria, sostiene le FFAA essere sottratte al beneficio di cui alla spartizione del fondo in parola.

Invero le Forze Armate, non sono esonerate in toto dal suddetto blocco generalizzato delle assunzioni, né, di conseguenza, ad esse è precluso l'accesso al fondo di cui al comma 96 art. 1 L. 311/04.


Assunzioni connesse con la professionalizzazione

La norma infatti non fa salve tutte le assunzioni delle Forze armate, ma soltanto quelle finanziate dalla legge 14 novembre 2000, n. 331, dal decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e dalla legge 23 agosto 2004, n. 226, ovverosia:

· per quel che attiene le FFAA, le assunzioni relative ai ruoli non direttivi e quelle del personale destinato all'inquadramento, alla formazione ed all'addestramento dell'organico da professionalizzare;

· per quel che attiene il Corpo delle Capitanerie di porto, le sole assunzioni delle categorie del ruolo truppa;

tanto, a mente della L. 331/00 e dell'art. 23, c. 3, e dell'art. 28, c. 1, L. 226/04, (come, peraltro confermato dallo stesso D.P.R.6 settembre 2005).

Infatti, la normativa relativa alla professionalizzazione di cui alla Legge 331/00, D.Lgs. 215/01, e L. 226/04, prevede (in coerenza con gli oneri di cui alla tabella "A" della L. 331/00, e a decorrere dall'anno 2007, dalle tabelle "C" ed "E" di cui alla L. 226/04), per quel che attiene le Forze Armate (ad esclusione del corpo delle Capitanerie di porto):

· l'aumento di 10.450 unità del ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente,

· il reclutamento di 30.506 volontari del medesimo ruolo in ferma prefissata,

· il mantenimento in servizio di circa 31.500 volontari di truppa in ferma breve,

Di più stabilisce che al fine di compensare il personale in formazione è computato un contingente di volontari in ferma prefissata di un anno determinato annualmente nelle misure di seguito indicate:

· 4.021 unità nell'anno 2005;

· 821 unità, in ciascuno degli anni dal 2006 al 2011;

· 749 unità, in ciascuno degli anni dal 2012 al 2020.

Infine dispone, al fine di inquadrare, formare e addestrare i volontari in ferma prefissata di un anno, un contingente di personale militare determinato annualmente nelle misure di seguito indicate:

· nell'anno 2005: 210 ufficiali, 350 marescialli, 350 sergenti, 1.743 volontari in servizio permanente;

· negli anni dal 2006 al 2007: 120 ufficiali, 200 marescialli, 200 sergenti, 996 volontari in servizio permanente;

· negli anni dal 2008 al 2020: 90 ufficiali, 150 marescialli, 150 sergenti, 747 volontari in servizio permanente.

Per quel che riguarda il Corpo delle Capitanerei di porto l'assunzione ed il mantenimento in servizio di:

· 3.500 volontari di truppa in servizio permanente del Corpo delle Capitanerie di porto,

· 1.775 volontari in ferma ovvero in rafferma del Corpo delle Capitanerie di porto,

In più al fine di compensare il personale in formazione non impiegabile in attività operative stabilisce un contingente di volontari in ferma prefissata di un anno nelle misure di seguito indicate:

· 200 unità nell'anno 2005;

· 235 unità negli anni 2006 e 2007;

· 5 unità in ciascuno degli anni dal 2008 al 2015.

Sotto tale segno la normativa sulla professionalizzazione delle Forze Armate prevede precisi fondi per l'attuazione del disposto normativo stesso (infatti, ai sensi dell'art. 81 della Costituzione Italiana, ogni legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte).

Da tanto, si precisa che gli unici oneri e relativi fondi previsti dalla detta normativa per l'assunzione del personale da professionalizzare si rinvengono nella Tabella "A" di cui alla legge 331/00 e alle Tabelle "C" ed "E" di cui alla L. 226/04; ovverosia 500.000.000 euro per le FFAA e 70.000.000 per il ruolo truppa delle Capitanerie di porto.

Tanto a fronte di una spesa pari a 9.000.000.000, per mantenere il personale delle Forze armate (escluso il Corpo CP), e di 500.000.000 per quello del Corpo delle Capitanerie.

Per quanto sopra citato, risulta di tutta evidenza che le uniche assunzioni del ruolo ufficiali connesse con la professionalizzazione delle FFAA di cui alle leggi 331/00, D.Lgs. 215/01, L. 226/04 attengono i seguenti contingenti:

a) nell'anno 2005, 210 ufficiali;

b) negli anni dal 2006 al 2007, 120 ufficiali;

c) negli anni dal 2008 al 2020, 90 ufficiali.

Per le restanti assunzioni di ufficiali delle FFAA, invece, si utilizzano gli ordinari stanziamenti inscritti nei fondi strutturali del Dicastero della Difesa, che, logicamente nulla hanno a che fare con i fondi e quindi con le assunzioni di cui alla L. 331/00, D.Lgs. 215/01, L. 226/04.

Per quel che attiene il Corpo delle Capitanerie, invece, alcuna componente del ruolo ufficiali è legata alla formazione del personale da professionalizzare; infatti il reclutamento degli ufficiali del "Corpo" interviene grazie agli ordinari stanziamenti del Dicastero delle Infrastrutture e dei trasporti.

Risulta, poi, del tutto inconferente con le assunzioni connesse con la professionalizzazione (di cui alla L. 331/00, D.Lgs. 215/01, e L. 226/04) l'inclusione, a partire dal 01.01.2006, delle dotazioni organiche del Ruolo Ufficiali delle FFAA nel decreto di cui all'art.2, c.3 del D.Lgs. 215/04.

Infatti la Legge 2 Dicembre 2004, n.299 (non già il D.lgs. 215/01) stabilisce da un lato, le dotazioni organiche del ruolo ufficiali, dall'altro, che il reclutamento del ruolo ufficiali è regolamentato secondo le disposizioni di cui all'art.60 e seg. del D.Lgs. 490/97, fino all'anno 2009, con ciò vanificando ogni tentativo di ricondurre in toto l'assunzione del personale del ruolo ufficiali delle FFAA o la determinazione organica dello stesso alla normativa sulla professionalizzazione di cui alla L.331/00, al D.Lgs. 215/01, e alla L. 226/04.

Ammesso e non concesso, poi, che la circostanza possa definirsi dirimente della connessione delle assunzioni del Ruolo Ufficiali delle FFAA con la normativa sulla professionalizzazione (di cui alla L. 331/00, D.Lgs. 215/01, e L. 226/04), comunque il Ruolo Ufficiali del Corpo delle Capitanerie di porto ne sarebbe escluso, stante la mera considerazione che l'ultimo decreto sull'organica del detto ruolo datato 9.11.2004 risulta adottato ai sensi e per gli effetti del combinato del disposto normativo di cui all'art. 1 e 60 del D.Lgs. 490/97, attinente il "Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali, a norma dell'articolo 1, comma 97, della legge 23 dicembre 1996, n. 662", pertanto altra destinata normativa del tutto inconferente con la Professionalizzazione delle FFAA.

Né la normativa sulla professionalizzazione prevede alcunché per il Ruolo Ufficiali del Corpo delle Capitanerie di porto; anzi a ben vedere la gestione del detto personale viene ex lege esclusa dallo stesso dettato normativo (cfr: art.3, c. 1, lett. a, L. 331/00, art. 1, c.1 D.Lgs. 215/01, art. 27, 28 L .226/04).

La prova di tanto si ha nel D.P.R. 6 settembre 2005, recante "autorizzazione ad assunzioni di personale nelle pubbliche amministrazioni, a norma dell'articolo 1, commi 95, 96 e 97 della legge 30 dicembre 2004, n. 311".

Infatti in tale anno aldilà delle 210 assunzioni di ufficiali delle FFAA connesse con la professionalizzazione si sono assunti circa 450 ufficiali delle FFAA, con i fondi per le assunzioni in deroga.

Se effettivamente fosse come sostenuto dalla Difesa, ovverosia che a far data dal 1.01.2006 tutte le assunzioni del ruolo ufficiali fossero connesse con la normativa di cui alla L. 331/00, D.Lgs. 215/01, L. 226/04, ci si domanda come potrebbe mai essere che proprio la stessa normativa sulla professionalizzazione disponga per l'anno 2005 l'assunzione di personale che, secondo la Difesa, solo a far data dall'anno successivo avrebbe dovuto "rientrare" tra le assunzioni connesse con la professionalizzazione; ovvero anche, come sia stato possibile per il ruolo ufficiali delle FFAA attingere lo stesso anno (2005) tanto ai fondi sulla professionalizzazione tanto a quelli sulla stabilizzazione, se non in virtù di un "diversa" destinazione delle risorse!

Infatti, ammesso e non concesso – perchè è circostanza impossibile, né mai provata –, poi, che a partire dal 2006 le risorse già previste specificamente per la professionalizzazione (di cui alla L. 331/00, D.Lgs. 215/01, e L. 226/04), siano state utilizzate anche per l'assunzione del Ruolo Ufficiali delle FFAA, questo non dovrebbe significare che in quel momento le Forze armate sono state "sottratte al blocco delle assunzioni ed alla relativa deroga di cui al comma 96.

Si tratterebbe, come è evidente, di differenti risorse economiche, a cui le Forze Armate (in particolare il Ruolo Ufficiali) hanno avuto accesso alternativamente, in relazione alle proprie esigenze concrete ed alle concrete disponibilità dei relativi fondi, tutti in astratto accessibili.

Ma si ribadisce che la circostanza è del tutto irrealistica stante il fatto che le risorse messe a disposizione dalla professionalizzazione (di cui alla L. 331/00, D.Lgs. 215/01, e L. 226/04) hanno interessato il solo personale "non direttivo" delle FFAA, del quale notoriamente non fa parte il Ruolo Ufficiali; eccezion fatta per il personale assunto per la formazione, mai l'assunzione di alcun ufficiale delle Forze armate è stata garantita da alcun fondo sulla professionalizzazione, né è possibile riscontrare una simile affermazione nella normativa di che trattasi.

Ora, se già nel 2005, come del resto anche nel 2006 e addirittura nello stesso 2007 le FF.AA. sono state autorizzate ad accedere al detto fondo - per giunta proprio per le assunzioni che si vorrebbe far ricadere nella professionalizzazione, quelle che sarebbero dovute essere certamente escluse dal blocco e dal relativo fondo - non si vede per quale ragione le Forze armate non abbiano proceduto a richiedere l'autorizzazione all'accesso al fondo de quo anche per la richiesta di stabilizzazione dei propri "ufficiali precari", peraltro per far fronte a nuove ed autonome esigenze (quelle relative appunto alla stabilizzazione dei dipendenti precari), totalmente diverse, se non addirittura diametralmente opposte, a quelle sottese alla professionalizzazione.

Peraltro, si aggiunga sommessamente che, anche a voler escludere l'accesso delle FF.AA. all'originario fondo di cui al comma 96 della finanziaria 2005, si deve tener presente che, nel momento in cui la finanziaria 2007 ha scorporato il 20% del suddetto fondo, ha bloccato tale quota, mutandone la destinazione. In altri termini, quel 20% non fa più parte del fondo originario, ma costituisce un nuovo fondo, con una nuova destinazione, accessibile soltanto per finanziare le stabilizzazioni di cui al comma 519 della finanziaria 2007. Di conseguenza l'originaria destinazione del primo fondo (le assunzioni urgenti in deroga al blocco del turn over) diventa oggi del tutto irrilevante con riferimento a quel 20% che oggi costituisce un fondo nuovo, autonomo e diverso.

Con specifico riferimento agli Ufficiali, la "Difesa" afferma che le assunzioni a tempo indeterminato (rectius in S.P.E.) degli Ufficiali non potrebbero accedere al fondo di cui al comma 519, in quanto si tratterebbe di assunzioni "funzionali" alla riforma della professionalizzazione, che dunque andrebbero effettuate solo con i fondi propri della professionalizzazione, e non con i fondi del comma 519.

Tuttavia, neanche tale assunto pare condivisibile. Innanzi tutto lascia perplessi il fatto che le assunzioni a tempo indeterminato degli ufficiali delle FFAA possano essere considerate istituto giuridico connesso alla riforma della professionalizzazione, visto che già all'epoca dei fatti (1 gennaio 2007) la riforma era compiuta, in quanto legata alla contingenza dell'abolizione del servizio di leva e alla riduzione dell'organico delle FFAA a 190.000 unità, dunque fisiologicamente temporanea, pensata e realizzata per la "graduale sostituzione leva con militari di professione" (si vedano in tal senso le norme istitutive di tale riforma: legge 14 novembre 2000, n. 331, decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, legge 23 agosto 2004, n. 226).

Inoltre, anche a volere riscontrare tale rapporto funzionale, ciò non toglie che le stesse assunzioni possano essere considerate altrettanto necessarie (al pari degli omologhi colleghi dell'Arma dei Carabinieri) pure con riferimento alla stabilizzazione dei precari, e ciò proprio in base alla ratio sottesa al comma 519.

D'altronde, non bisogna dimenticare che il comma 519 disciplina non le assunzioni tout court, bensì solo quelle mirate, appunto, alla stabilizzazione dei precari. In altri termini, se l'Ufficiale "militare di professione" è pure precario, non si vede per quale ragione non possa accedere alla stabilizzazione ex art. 519.

Peraltro è solo il caso, brevemente di accennare che il c. 95, L. 311/04, non fa salve solamente le assunzioni connesse con la professionalizzazione delle FFAA di cui alle leggi L. 331/00, D.Lgs. 215/01, L. 226/04, ma pure quelle connesse con la professionalizzazione dell'Arma dei carabinieri di cui all'articolo 3, comma 70, della legge 24 dicembre 2003, n.350.

Queste ultime assunzioni, in particolare, intervengono a completamento del programma di sostituzione dei carabinieri ausiliari (di cui all’art. 21 della legge 28 dicembre 2001, n.448 e dell’articolo 34, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289), che dispone che in relazione alla necessità di procedere alla progressiva sostituzione dei carabinieri ausiliari in deroga a quanto stabilito dall’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, è attivato un arruolamento di contingenti annui di carabinieri in ferma quadriennale.

Il successivo c. 96 art. 1 della L. 311/04 ha disposto, in deroga al divieto di cui al comma 95, per le amministrazioni ivi previste, apposito fondo per le assunzioni che si rendessero necessarie per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, asservendo l'autorizzazione alle modalità di cui all’articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n.449, e successive modificazioni.

Ha, infine, statuito al c.96 che nell’ambito delle procedure e nei limiti di autorizzazione all’assunzione di cui al comma 97 è prioritariamente considerata l’immissione in servizio, in particolare, del personale necessario per assicurare il rispetto degli impegni internazionali e il controllo dei confini dello Stato, e degli addetti alla difesa nazionale.

Con ciò, pertanto, da un lato, ha escluso l'accesso al fondo di che trattasi al ruolo truppa tanto delle tre FFAA quanto dell'Arma dei Carabinieri, in quanto dotati di specifico fondo per le assunzioni connesse con la professionalizzazione dello stesso ruolo; dall'altro, ha riservato al personale del Ruolo Ufficiali sia delle FFAA che dell'Arma il beneficio di cui al c. 96, art. 1, L. 311/04.

Invero la finanziaria 2007 ha voluto estendere le risorse destinate alla stabilizzazione scorporando, in aggiunta, anche una porzione del già citato fondo, distinto ed autonomo istituito proprio per la riforma della professionalizzazione.

Di conseguenza, l'accesso al fondo ex comma 96 non può essere precluso in modo generalizzato alle Forze armate, ma al contrario costituisce una risorsa finanziaria a cui anche le FF.AA. (ed in particolare il ruolo ufficiali) possono accedere.

Ciò è comprovato anche dal successivo comma 97, che prevede, proprio con riferimento alle suddette autorizzazioni in deroga al c.d. blocco del turn over, che sia "prioritariamente considerata l'immissione in servizio degli addetti a compiti di sicurezza pubblica e di difesa nazionale" - peraltro ripercorrendo quanto già disciplinato dal riportato comma 55, articolo 3, L. 350/03 -.

Nel merito è solo il caso di accennare l'evidenza della frase che coinvolge le FFAA, e non già i soli corpi di polizia ad ordinamento militare (Arma dei Carabinieri e corpo della Guardia di Finanza); infatti, qualora il legislatore avesse voluto intendere gli appartenenti alle sole forze di polizia (tanto ad ordinamento civile quanto militare), gli sarebbe bastato citare gli addetti a compiti di sicurezza pubblica; tutto ciò, come è noto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 57 del C.P.P.

Il legislatore ha, comunque, messo a disposizione ulteriori risorse (di cui all'art. 1, c. 417, 419, L. 296/07); a fortiori nella circolare del 24 marzo 2007 del Ministro per le Riforme e le Innovazioni nelle Pubbliche amministrazioni, si legge che le amministrazioni pubbliche non citate espressamente nel comma 519, in quanto sottoposte a specifiche disposizioni in materia di assunzioni ... adeguano i propri ordinamenti a quanto previsto dal medesimo comma 519 in termini di requisiti e modalità di assunzione, tenendo conto delle relative peculiarità e nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio.

Di più si sottolinea che la procedura di cui alla stabilizzazione del personale precario della pubblica amministrazione, prevede altresì (cfr: c. 526, art.1, L. 296/06) che tale procedimento si debba necessariamente estendere ai successivi due anni (2008, 2009); in questo caso, però le assunzioni devono essere garantite dai fondi strutturali del singolo Dicastero, come testimoniato dallo stesso D.p.c.m. 06.08.2008, che ha stabilito le assunzioni a tempo indeterminato di che trattasi con i fondi del singolo Ministero; con ciò legittimando l'ultroneità di riferimento al fondo di cui all'art. 1, c. 96, L. 311/04.

In tal senso è solo il caso di ricordare quanto espresso nel parere del Capo Ufficio Legislativo del Ministero per le Riforme e le Innovazioni nella Pubblica Amministrazione, Avv. Danilo DEL GAIZO, datato 05.12.2006 si legge: "...per le assunzioni in deroga autorizzate sempre per l'anno 2007 è, infine, considerata prioritaria l'immissione in servizio, tra gli altri, degli addetti al personale della difesa nazionale.

giovedì 28 febbraio 2008

PREMIO DI FINE FERMA

TAR LAZIO -sentenza del 22.10.2007- n. 10232

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sent. n.
Anno 2007
R.g. n. 1987
anno 2001
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sez. 1^ bis – ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 1987/2001, proposto da MARIANGELONI Luca, ELZER Paolo, GIANGRANDE Franco, PETROSINO Luigi, SCHILLACI Antonino, FUMAROLA Marcello, ARPESELLA Piervittorio, LEONI Fabio, TRINGALI Sebastiano, GALASSO Paolo, MICALI Massimo, COZZOLINO Massimiliano, RUGGIERO Mario Rosario, PERLO Giovanni, SANTORO Francesco, DI VENDRA Graziano, VALLESE Dario, ANDREA Franco, D’ONCHIA Tommaso, NITTI Fabio, MACERONI Cristiano, FIGLIOLI Leonardo, RIGA Davide, NATALE Aldo, SPIGA Martino, CURCI Yuri, ARDONE Vincenzo Antonio, CICALA Gianmarco, CAPO Vito, CAZZATO Walter, FILIZOLA Patrik, CITRO Massimo, CARNEVALE Pietro, DI VITA Christian, POLINI Alessandro, PALUMBO Giancarlo, PORATELLI Mauro, GINEX Alberto, RUBINO Giuseppe, ANAGNI Giuseppe, MARCHISCIANA Carmelo, SALDINO Raffaele, COLAZZO Giuseppe, MONOPOLI Michelangelo, CARBONI Gianni, PIRAS Gianluigi, MASELLI Donato, CHIARIACO’ Giovanni, MUTCH James, RAIMONDI Gianluca, DESSENA Marco, SORRENTINO Domenico, rappresentati e difesi, giusta mandato a margine dell’atto introduttivo, dall’avv. Anna Maria Tripodi, presso il studio sono elettivamente domiciliati, in Roma, v. Conca d’Oro, n. 206,
contro
il MINISTERO della DIFESA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso cui è domiciliato ex lege, in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12,
per l'accertamento
del diritto dei ricorrenti alla corresponsione del premio di congedamento previsto dall’art. 40 della legge n. 958 del 1986;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore alla pubblica udienza del 3 luglio 2007 il Consigliere Donatella Scala;
Uditi l’avv. Tripodi per i ricorrenti, e l’avv. dello Stato Maddalo per la resistente Amministrazione;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO
Riferiscono i ricorrenti di essere tutti militari transitati nel servizio permanente effettivo, successivamente lo svolgimento del servizio in ferma triennale, ma di non avere ricevuto, al termine di quest’ultima, il premio previsto dall’art. 40 della legge n. 958 del 1986.
Col ricorso in epigrafe reclamano, pertanto, previo annullamento degli atti denegativi, l’accertamento del diritto alla corresponsione del premio di congedamento, assumendo che requisito essenziale ai fini della corresponsione del premio di fine ferma è il congedamento formale del militare a qualsiasi titolo, e non la definitiva cessazione dal servizio, con conseguente illegittimità del contegno della p.a. che ha loro negato la spettanza del richiesto beneficio.
Si è costituita in giudizio la difesa erariale per l’intimato Ministero, eccependo l’infondatezza delle istanze ex adverso proposte.
Alla pubblica udienza del 3 luglio 2007 la causa è stata ritenuta in decisione.
DIRITTO
Con il ricorso in esame è proposta la questione circa la sussistenza del diritto alla corresponsione del premio di congedamento di cui all’art. 40 della legge n. 958 del 1986, anche a seguito dell’avvenuto passaggio dei ricorrenti al servizio permanente effettivo.
Osserva il Collegio che, ai sensi dell’art. 40 della legge 24 dicembre 1986 n. 958, il premio di congedamento è dovuto, all’atto del congedamento, ai graduati ed ai militari di truppa in ferma di leva prolungata (comma 1) ed ai sergenti di complemento trattenuti in servizio ai sensi dell’art. 32, contestualmente all’invio in congedo (commi 2 e 3).
Ritiene il Collegio che, non corrispondendo la posizione dei ricorrenti ad alcuna delle due situazioni indicate dalla fattispecie, i medesimi non hanno titolo ad ottenere l’invocato premio di congedamento.
Il presupposto per l’erogazione del premio di cui al comma 2 dell’art. 40 della legge 24 dicembre 1986 n. 958 consiste, infatti, nell’effettivo congedamento dell’interessato, inteso quale momento in cui questi lascia il servizio per rientrare nella vita civile.
E’ ben vero che, ai fini della definizione della questione sottoposta all’esame del Collegio, vengono in considerazione due diverse concezioni della natura stessa del premio di congedamento, dalle quali derivano soluzioni invero antitetiche.
Secondo una prima impostazione, la ratio del beneficio in questione consisterebbe nell’esigenza di sopperire alle più immediate esigenze del militare che lasci il servizio senza avere diritto alla pensione, per l’effetto non spettando tale beneficio a favore dei militari che transitino in servizio permanente effettivo.
Secondo una diversa concezione – peraltro recepita in un precedente della Sezione - detto premio avrebbe invece natura di mera gratifica per la ferma di leva prestata e spetterebbe quindi indistintamente a chiunque termini tale periodo, "senza alcuna ulteriore distinzione tra i militari che, al termine del periodo di trattenimento e di conseguente ammissione ai corsi, transitano nei ruoli dei sottufficiali in servizio permanente ed i militari i quali invece siano dimessi dal servizio" (T.A.R. Lazio – Roma - Sez. I –n.12448 del 2003).
Orbene, ritiene la Sezione che la questione debba essere risolta in senso sfavorevole ai ricorrenti, cui non può riconoscersi la spettanza del premio di congedamento previsto dalla disposizione legislativa in esame.
Siffatto convincimento consegue, in primo luogo, al chiaro tenore letterale della norma sopra richiamata.
L’art. 40 della legge n. 958 del 1986, comma 1, prevede infatti testualmente che il beneficio de quo spetta “all’atto del congedamento”; ed il comma 3 della disposizione in esame prevede che “in favore del suddetto personale” (quindi anche dei graduati e militari di truppa in ferma di leva prolungata, indicati quali destinatari del premio nel comma 1) “che cessa dal servizio senza aver acquisito diritto a pensione, si provvede all’atto dell’invio in congedo e per l’effettivo periodo di servizio prestato, escluso quello di leva obbligatorio, alla costituzione, a cura e spese dell’Amministrazione, della posizione assicurativa nell’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, mediante il versamento dei contributi determinati secondo le norme in vigore per la predetta assicurazione” .
E’ quindi di tutta evidenza che, sia nel comma 1 che nel comma 3 dell’art. 40 citato, si fa chiaro riferimento “all’atto del congedamento” (o, il che è lo stesso, dell’"invio in congedo"), espressioni con le quali non può che intendersi il momento della cessazione della ferma di leva prolungata per reinserimento del militare o del graduato nella vita civile.
La tesi ora esposta riceve elementi di ulteriore persuasività dalla lettura dell’art. 21 della legge 10 maggio 1983 n. 212 (ora abrogato dall’art. 40 del D. Lgs. 12 maggio 1995 n. 196, con effetto dal 1° settembre 1995), che prevedeva la corresponsione di un premio di congedamento in favore dei sergenti volontari unicamente “all'atto del collocamento in congedo illimitato”.
Non risulta avere, dunque, diritto al suddetto premio chi non si trovi a cessare completamente dal servizio, proseguendo invece il suo rapporto di servizio (con annesso trattamento retributivo) passando da una situazione di ferma volontaria al servizio permanente effettivo.
Del tutto insignificante è inoltre, al riguardo, la circostanza che l’art. 40 della citata legge n. 958 del 1986 preveda la corresponsione del premio ai sergenti di complemento trattenuti in servizio ai sensi del precedente art. 36, dato che il presupposto chiaramente indicato dalla norma è il “congedamento”: termine, questo, il cui significato è, con ogni evidenza, quello di intervenuta cessazione dal servizio militare.
Soccorrono, inoltre, a sostegno di tale tesi, argomenti logici, dovendosi, a parere del Collegio, ritenere che la ratio del beneficio de quo consista in una sorta di gratifica assicurata dall’Amministrazione militare a coloro che - con l’effettivo congedo - escono definitivamente dalla vita militare, senza aver maturato il diritto a pensione, e non già - come sostiene parte ricorrenti - in una sorta di indennità spettante, indiscriminatamente, a tutti coloro che cessano dalla ferma di leva prolungata, ed indipendentemente dalla loro permanenza o meno nei ranghi dell’Amministrazione della Difesa.
Del resto, che questa rappresenti la più convincente interpretazione del dato normativo in esame è confermato dall’esame della giurisprudenza amministrativa che si è, con carattere di assoluta prevalenza, pronunziata a favore della tesi precedentemente esposta (in termini, sentenze della Sezione n. dal 3098 al 4903 del 2007; dal n. 4157 al n. 4161 del 2007; n. 8010 del 2004; Tar Puglia, Lecce n. 6619 del 2004 e n. 4164 del 2001; T.A.R. Campania – Napoli - 1 ottobre 1998 n. 3032; T.A.R. Sicilia – Palermo - 17 aprile 2001 n. 560; 15 luglio 1999 n. 1459 e 9 settembre 1999 n. 1716; T.A.R. Emilia-Romagna – Bologna - Sez. I - 12 dicembre 2000 n. 1013; 3 giugno 1997 n. 362; T.A.R. Emilia-Romagna – Parma - 17 gennaio 1996 n. 7; T.A.R. Marche - 29 settembre 2000 n. 1373; T.A.R. Lombardia - Milano - Sez. I - 24 novembre 1999 n. 3917); orientamento questo che appare assolutamente meritevole di essere ribadito.
Sulla stessa linea argomentativa delle citate pronunzie si pone, inoltre:
- il parere reso della III Sezione del Consiglio di Stato, in data 20 giugno 2000, a fronte un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica riguardante appunto la mancata corresponsione del premio previsto dall’art. 40 della legge n. 985 del 1986, in cui si legge, tra l’altro, la chiara affermazione del principio per cui l’attribuzione del premio de quo trova un indefettibile presupposto nell’effettivo congedamento da parte del militare in servizio;
- la circolare ministeriale n. 61346/80/1/TE.B.5/1/Ter dd. 4.2.98 che, relativamente alla corresponsione del premio di congedamento de quo al personale militare in ferma di leva prolungata che al termine della stessa transita nel servizio permanente senza soluzione di continuità, si è espressa in senso negativo, ribadendo che “presupposto essenziale per la concessione del premio in questione, cosí come espressamente previsto dall’art. 40 della citata legge n. 948/86, è l’effettivo congedamento al servizio militare”; e che tale presupposto viene, altresí, espressamente confermato, per l’erogazione del premio, dalla circolare prot. N. 6/145/A1.11-25 della Direzione di Amministrazione (6° Sezione TEPS) della Regione militare Nord Est. (cfr., in tal senso, T.a.r. T.A.A.- Bolzano- sent. n. 96 del 2002)
Non osta poi alle conclusioni in rassegna il parere della Sezione III del Consiglio di Stato n. 1752 del 3.11.1970, in quanto detto parere riguarda il “premio di fine ferma” previsto dall’art. 3 della legge n. 371 del 1968, per la cui corresponsione sono richiesti presupposti diversi dal premio di congedamento, essendo stato istituito a favore dei soli “ufficiali di complemento raffermati che lasciano il servizio per proscioglimento volontario o per proscioglimento conseguente a inabilità permanente al servizio incondizionato” e viene commisurato ad ogni semestre di ferma volontaria (ossia ogni semestre ulteriore rispetto alla durata della ferma di leva).
Conclusivamente la rilevata infondatezza della pretesa sostanziale avanzata dai ricorrenti, impone l’integrale reiezione del ricorso in esame; le spese sono liquidate in dispositivo, secondo il criterio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, Sez. 1^ bis, respinge il ricorso in epigrafe.
Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di lite in favore delle resistente Ministero della Difesa, liquidate forfetariamente nella somma di €. 1.000,00 (€. mille/00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma il 3 luglio 2007, in Camera di consiglio, con l'intervento dei sigg. magistrati:

Dott. Elia Orciuolo - Presidente
Dr.ssa Donatella Scala - Consigliere, est.
Dott. Roberto Proietti - Primo referendario

lunedì 25 febbraio 2008

ACCORDO CON I LEGALI DEL SUPU

Sempre nella giornata di Venerdì 22 febbraio 2008, il Comitato dei Precari delle Forze Armate ed il SUPU sono giunti ad un accordo, con i legali convenzionati, per il ricorso in appello (Consiglio di Stato) di tutti i coleghi ai quali il TAR si è già espresso con sentenza definitiva di rigetto.
Gli accordi economici prevedono un compenso di € 1.500,00 oltre l'IVA (20%) ed il relativo Contributo Previdenziale Obbligatorio (Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forenze 2%) così ripartito:
- 1/3 a carico del SUPU;
- 2/3 a carico del ricorrente.
Coloro che intendano affidarsi allo staff dei legali del Sindacato sono pregati di comunicare tempestivamente al Comitato, tramite e-mail, la loro volontà ad affidare loro tale incarico, indicando i relativi dati anagrafici e, molto importante, il numero del Registro Generale ed il numero del Registro Sentenze.

ISCRIZIONE AL SUPU

Compilare solo ed esclusivamente questi punti di entrambe le facciate:
1) Data..........Firma..........
2) Titolare..........(Cognome e Nome)
3) Nato a..........il..........Codice Fiscale..........
4) Indirizzo..........Cap...Comune..........Provincia...
5) Tel..........Cell..........E-mail..........

Provvedere ad effettuare il bonifico bancario dell'importo di € 50,00, per i mesi ancora restanti nell'anno solare, quale contributo sindacale, alle coordinate bancarie indicate nello stamapato.
(Esempio di iscrizione da effettuare in data odierna: € 50,00/12 mesi x 10 mesi restanti = € 41,67 arrotondato per eccesso € 42,00)
Inviare, per raccomandata con ricevuta di ritorno, lo stampato compilato a stampatello e la copia del bonifico al seguente indirizzo:
SUPU
Via Pò n.162
00198 - ROMA

RICHIESTA DEL TFR

Per coloro che non l'avessero ancora richiesto e per i prossimi congedati del VI AUFP. Procedura passo passo per richiedere la corresponsione del TFR (ex indennità di buonuscita).

Entrate in questo indirizzo:
http://www.inpdap.gov.it/webinternet/PrevObbligatoria/TrattamentoFineRapporto.asp
e scaricate il modello TFR/1.
Compilate ESCLUSIVAMENTE le sezioni G e H, firmando in calce ed allegando la copia di un documento d'identità.
Inviate tutto il modello TFR/1, quindi anche le pagine che non avete compilato perchè di competenza dell'Amministrazione, al vostro MARICOMMI di appartenenza e per conoscenza anche all'INPDAP della Provincia in cui avete prestato servizio.
Nella lettera di accompagnamento indicate, oltre ai vostri dati, compreso il codice fiscale, anche le coordinate bancarie IBAN per l'accredito e l'indirizzo che volete per le comunicazioni (se diverso dalla residenza).
I termini della liquidazione del TFR sono regolati dalla L. 140/1997 art. 5 (15 giorni dalla cessazione dal servizio per la trasmissione della necessaria documentazione all’ente previdenziale che dovrà corrispondere il trattamento di fine servizio nei tre mesi successivi alla ricezione della documentazione medesima, decorsi i quali sono dovuti gli interessi).

Affrettatevi a richiedere quanto vi spetta.

RESOCONTO DELL'INCONTRO DI VENERDI' 22 FEBBRAIO

Venerdì 22 febbraio 2008, nella sede nazionale del SUPU di Roma, si è riunito il “Comitato di lotta permanente”, costituito da esponenti del SUPU (Sindacato Unitario dei Pensionati in Uniforme) e da rappresentanti del Comitato spontaneo “Precari delle Forze Armate”.
E’ stata nuovamente discussa la grave discriminazione e ingiustizia operate dall’Amministrazione della Difesa, che non ha ottemperato ad avviare le procedure di stabilizzazione, previste nella legge finanziaria 2007. Durante i lavori il SUPU ha provveduto ad inserire nel programma elettorale, di prossima pubblicazione, il problema del Precariato delle Forze Armate e precisamente: “Con l’eliminazione del servizio militare obbligatorio e con la professionalizzazione del personale militare, si riteneva che il lavoro a tempo determinato non fosse più permesso nelle strutture militari. Invece, molti giovani vengono arruolati e trattenuti in servizio anche per oltre 4 anni, per essere poi collocati in congedo, senza una prospettiva futura. Per cui taluni si trovano in età avanzata (30/40 anni) in una situazione di disoccupazione o sottoccupazione. Come il precedente governo ha fissato norme per l’eliminazione del precariato in ogni attività lavorativa, pubblica o privata, occorre stabilire il principio generale che, chiunque sia immesso nelle Forze Armate e nell’Arma dei Carabinieri, deve, dopo aver superato il periodo minimo di prova o apprendistato, essere trattenuto in servizio a tempo indeterminato con una possibilità di sviluppo di carriera. Tale diritto va applicato retroattivamente.
Lo schieramento politico che accoglierà questo punto del nostro programma sarà da noi sostenuto nelle forme che saranno concordate”.
Si è pertanto arrivati ad una conclusione:
1) il SUPU, e precisamente nella persona del On. Generale Pappalardo, provvederà personalmente a contattare gli esponenti politici interessati ad accogliere “seriamente” tale punto del programma;
2) il COMITATO dei Precari delle Forze Armate, considerato ormai l’organo più tecnico e competente in materia, provvederà, sin da ora, a redigere un piano si stabilizzazione, che verrà presentato, al momento opportuno, quando si verrà chiamati a collaborare con l’Ufficio Legislativo del Ministero della Difesa, per la stesura definitiva dello stesso.
Concludendo si chiede a tutti i Precari delle Forze Armate di rimanere compatti e collaborativi sui due punti sopra descritti, evitando di intraprendere azioni individuali di campagna elettorale.

GRAZIE

giovedì 21 febbraio 2008

SULL'INCONTRO AL SUPU

Appena possibile inseriremo un resoconto dell'incontro avuto venerdì 22 al SUPU.

venerdì 15 febbraio 2008

IL "NOSTRO" EX CSMD


Pubblicato sul mensile Capital n. 336 di Febbraio
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Un nostro caro collega nonchè lettore del sopramenzionato periodico, dopo aver letto le ben 15 pagine dedicate all'ex CSMD ha pensato bene di scrivere in redazione.
Ecco qui di seguito il testo inviatoci per conoscenza:
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Volevo congratularmi per il bellissimo articolo ad opera d'arte direi che avete redatto sui grandi generali delle forze armate. In particolare mi è piaciuta la descrizione del Capo di Stato Maggiore della Difesa di paola (non è un caso se l'ho scritto in minuscolo e tra breve capirete il perchè). Questo grande uomo dalle grandi parole, dall'aria gloriosa e soddisfatta ed il sorriso sempre stampato sulla faccia è tutt'altro che una persona da emulare, è tutt'altro che un salvatore della patria, è tutt'altro che un leader. Costui è un capo a cui si riconosce l'autoritarietà che viene dal suo bel grado dorato che porta sulla manica ma a cui non si riconosce l'autorevolezza di un popolo verso il suo leader. Questo che vedete sulla copertina del mese di febbraio di Capital è l'uomo che ha messo in ginocchio centinaia di famiglie togliendo il lavoro a coloro che hanno lavorato per lui per oltre tre anni di seguito...i suoi uomini, che ha gettato in mare appena ne ha avuto la possibilità per innalzarsi ancora di più su quel piedistallo immaginario da dove muove i fili per riempirsi la pancia a scapito di gente normale che ha sempre creduto in determinati ideali e che si è vista abbandonare nel momento del bisogno. La legge finanziaria del 2007 all'art. 1 comma 519 prevedeva la stabilizzazione, a domanda, del personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che avesse conseguito tale requisito in virtu' di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge. Le amministrazioni poi, nelle more della conclusione delle procedure di stabilizzazione, dovevano continuare ad avvalersi del personale di cui al presente comma, e prioritariamente del personale di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni(cioè noi che abbiamo prestato servizio nelle forze armate), in servizio al 31 dicembre 2006. Beh sapete, io non lo sapevo ancora, ma la legge anche se chiara a quanto pare si presta alla interpretazione arbitraria di chi la deve applicare per cui se io la vedo in un modo diverso da quello che la legge in realtà esprime in maniera chiara ed esaustiva allora devo applicarla per come la vedo, e questo anche se la mia interpretazione si scosta del tutto dall'intendimento del legislatore. Non ci credete? Beh provate a verificare e troverete che centinaia di ragazzi come me che hanno prestato servizio nelle diverse forze armate per più di tre anni e quindi con già tutti i requisiti previsti dalla legge ai fini della stabilizzazione sono stati mandati a casa con un bel foglio di congedo per fine ferma e tutto ciò per ordine del Capo di Stato Maggiore della Difesa che in un resoconto stenografico di un suo intervento in parlamento a domanda ha risposto: "se proprio volete stabilizzarli allora stabilizzatevi altrove!", proprio quando tante altre amministrazioni pubbliche stavano stabilizzando il loro personale e proprio quando a dire della legge noi dovevamo essere i primi invitati alla festa della stabilizzazione. E questo sarebbe un capo? Una persona da seguire? Complimenti all'ammiraglio di paola che avrà evitato un costo per l'Amministrazione Difesa e per cui sarà stato premiato e questo si vede dalla sua continua ascesa professionale, ma grazie al nostro Comitato dei Precari delle Forze Armate (vedere per capire il Blog: http://precaridelleffaa.blogspot.com) il Tar ha cominciato a dare ragione a qualcuno di noi anche se prevediamo già che la difesa ricorrerà al Consiglio di Stato per ostinarsi a seguire una linea di azione impartita da un vertice dotato di poco buon senso andando contro i principi di economicità e buon andamento della pubblica amministrazione e considerando che moltissimi reparti delle forze armate lamentano di essere sotto organico! Forse quando cambieranno i vertici rientreremo tutti in servizio per ricoprire il posto che ci spetta di diritto e che ci è stato tolto ingiustificatamente. Belle foto comunque Direttore Iozzia, ma attenzione perchè quando si parla di persone è vero che è bene riportare qual'è il loro ruolo in un ambiente lavorativo ma bisogna guardare anche l'uomo che c'è dietro una abito o una divisa e comunque un'immagine per capire veramente chi è prima di onorarlo con delle corone che non sempre si merita.
Cari saluti da un lettore.
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Invitiamo tutti i colleghi a leggere quanto scritto su questo mensile e a commentare ai seguenti indirizzi e-mail:
Caporedattori
Redattori

mercoledì 13 febbraio 2008

AFGHANISTAN: UCCISO UN MILITARE ITALIANO

Un militare italiano è morto e un altro è rimasto leggermente ferito nel corso di scontri a Rudbar, ad una cinquantina di chilometri da Kabul, in una zona sotto responsabilità italiana. Lo riferisce in una nota lo Stato Maggiore della Difesa.
La sparatoria è avvenuta mercoledì pomeriggio intorno alle 15 (le 11.30 in Italia), nella valle di Uzeebin nei pressi della località di Rudbar. La pattuglia presa di mira faceva parte della Task force Surabi ed era impegnata, a quanto dice il comando italiano, in un'attività di cooperazione e di sostegno sanitario a beneficio della popolazione locale. Subito dopo un elicottero è partito da Kabul per mettere in atto l'evacuazione medica dei soldati coinvolti nello scontro a fuoco presso l'ospedale militare francese della capitale, Camp Warehouse. I militari italiani della Task force Surobi - dice ancora il comando - sono stati raggiunti da «alcuni colpi di arma da fuoco» opera di «elementi armati ostili a cui i militari italiani hanno risposto», riferiscono dallo Stato maggiore della Difesa.
Il militare italiano ucciso nello scontro a fuoco è il primo Maresciallo Giovanni Pezzullo, del «Cimic Group South» di Motta di Livenza. Lo riferisce lo Stato maggiore della Difesa.

lunedì 11 febbraio 2008

NUOVA DATA RIUNIONE

La riunione prevista per giovedì 21 Febbraio è stata spostata a venerdì 22 Febbraio. Sempre presso il SUPU alle ore 12:00.
La sede del SUPU è in Via Pò 162 - ROMA
E' richiesta la partecipazione di almeno un rappresentante per corso (AUC/AUFP/VFB) di ciascuna Forza Armata.
Si precisa che il fine dell'incontro è quello di redigere un documento, che riassuma il problema del precariato ed individui le possibili e concrete soluzioni, da presentare in seguito ad esponenti politici già individuati.

domenica 10 febbraio 2008

SEI UN GRANDE!!!

Vi anticipiamo in anteprima la lettera che il nostro temerario collega invierà alla Presidenza della Repubblica. Invito tutti quanti, a farla propria ed inoltrarla allo stesso indirizzo. Mi auguro che gli indecisi riescano a raggiungere lo spirito che traspare dalla missiva almeno per il giorno della manifestazione:

Spettabile dottor -pinco pallo-, la ringrazio per avermi restituito così prontamente la tessera elettorale, ma questo non cambia assolutamente il senso della mia protesta, non rasserena il mio animo e rafforza in me la sfiducia nelle istituzioni, anche nella Presidenza della Repubblica, che in questo modo evita di dare le risposte richieste nella mia lettera precedente.
Sono stato considerato un cittadino di seconda classe, e quindi il mio voto di seconda classe non vale più la pena di essere espresso. Non andrò mai più a votare, non ha alcun senso per me, e l’unica cosa che mi trattiene dal cambiare nazione è l’amore per la mia futura moglie e i legami famigliari.
Ormai mi vergogno di sentirmi italiano, una sensazione orribile che non pensavo mai di dover provare. Lo Stato è riuscito a perdere un fervente patriota, che si commuoveva alle note dell’inno cantato in uno stadio o vedeva sfilare il tricolore alla parata del 2 giugno.
Credo che questo non interessi molto nel periodo che stiamo vivendo, in cui ai valori umani si da poco peso, ma è una ferita che brucerà sempre nel mio animo.
So che il Capo dello Stato risponderà dicendo che non ha una diretta funzione politico-amministrativa, e può solo girare le mie richieste all’autorità politica competente, ma io vorrei che il Capo dello Stato fosse il supremo garante dei diritti dei cittadini e non un semplice notaio/spettatore silente; inoltre le mie domande vertevano sulla concreta applicazione della Costituzione (la legge è uguale per tutti, il principio della buona amministrazione ecc.), e chi più del supremo garante della Costituzione deve rispondere ad un Cittadino che vede i suoi diritti calpestati?
Comunque, le somme dovutemi dall’amministrazione secondo la legge, TFS e premio di congedamento, non sono ancora state liquidate, e per il TFS la legge prevede che debbano passare massimo nove mesi dal cessato servizio: siamo quasi a undici e quindi dovrei andare da un legale, ma per Vostra fortuna, dell’Amministrazione pubblica, e mia disperazione, in questo momento non so se riuscirò a pagare la prossima rata dell’ auto, e il solo entrare in uno studio legale costa.
Il TAR del Lazio poi è riuscito nella straordinaria impresa di emettere due sentenze contraddittorie a distanza di un mese l’una dall’altra.
Il 27 dicembre 2007 ha deciso che agli Ufficiali in ferma prefissata della Marina Militare non si applica il comma 519 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 , applicabile secondo il Ministero della Difesa esclusivamente all’Arma dei Carabinieri, che sono dei Militari mutanti, un po’ si e un po’ no, dipende dalle situazioni.
Il 31/01/2008 ha invece stabilito che tale comma si applica agli Ufficiali delle Capitanerie di Porto (ma non fanno parte della Marina Militare? Hanno fatto il corso con me!!! Probabilmente sognavo, mi sono sbagliato…..) ma comunque a discrezione dell’amministrazione!!!!
Questa è bella, se la segni pure e la riporti al Capo dello Stato, se è interessato a qualcosa di diverso che non siano le visite di stato: il TAR ha detto che gli Ufficiali in ferma prefissata delle Capitanerie di Porto hanno diritto ad essere stabilizzati secondo la legge, e quindi dovevano essere trattenuti in servizio secondo la legge, ma la legge si applica a discrezione dell’Amministrazione. A DISCREZIONE . Si rende conto di cosa succederebbe al vostro paese, non più mio, sono apolide, se tutti i cittadini applicassero le leggi “A Discrezione”?
Ora aspettiamo di vedere cosa si inventa il Consiglio di Stato, se qualcuno ha i soldi per arrivarci. Ne vedremo delle belle.
Fino ad ora lo Stato, in tutte le sue componenti, ha detto che esistono tre serie di ufficiali in ferma prefissata, anche se tutti sono stati arruolati secondo la stessa legge, tutti hanno fatto lo stesso giuramento e tutti hanno prestato servizio con disciplina e onore:
Arma dei Carabinieri, cui vanno tutti i diritti, perché essi partecipano sia alla sicurezza pubblica che alla difesa nazionale. Tanto di cappello, è vero, sono felice per loro, sono stabilizzati;
Capitanerie di Porto, hanno si dei diritti, secondo la legge, ma a discrezione dell’Amministrazione, ripeto, a discrezione; una nuova forma di vita è stata creata dal TAR. Come per dei sudditi del 1700 verso i sovrani assoluti.
Ufficiali delle altre Forze Armate, nessun diritto ed anzi, meno di quelli che spettano all’ultimo delinquente, nemmeno il Diritto di protestare quando sono in servizio. Zitti e muti, come i servi della gleba.
Le sembra giusto tutto ciò?
A rafforzare ulteriormente la mia rabbia, è stato pubblicato, il 28/12/2007, il giorno dopo la prima magica sentenza del TAR, quasi nel nuovo esercizio finanziario, il decreto della Funzione Pubblica sulle stabilizzazioni dei precari secondo la finanziaria 2006.
Sono stati stabilizzati ben 29 componenti, fra gli altri, dell’Agenzia per la Gestione dell’albo dei Segretari comunali: Ma da quando esiste e cosa fa?
Loro però sono salvati, mentre noi, poveri militari, siamo sommersi, è proprio così che mi sento, un sommerso.
Con immutata stima e affetto
Io la sottoscrivo come fosse anche mia
Mizar
PS: Frà sei un grande!!!

MONNEZZA DI STATO!!!

Vi ricordate il nostro collega che inviò al Presidente Napolitano una lettera di protesta con allegato il certificato elettorale? La presidenza della Reppublica ha pensato di restituirglielo per non perdere "l'occasione di votare e farsi rappresentare" (MAH!!!) Vi riportiamo la lettera che ci ha inviato:
Caro comitato, alla mia lettera alla PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA del 05/1/2008, da voi cortesemente pubblicata sul blog, hanno risposto restituendo la tessera elettorale. Ma io sono testardo, rispondo ancora come nel file allegato, e riuscirò prima o poi a farmi rispondere direttamente da Napolitano, li prenderò per stanchezza. Appena otterrò qualcosa di più concreto ve lo comunicherò. E prima o poi mi vedrete protestare davanti al parlamento vestito di un sacco della spazzatura, ma con il bancroft. E' così che mi sento. Spazzatura di stato e nemmeno differenziata. Con stima e affetto, grazie per quello che fate.
C'è poco da aggiungere. Solo la piena solidarietà al nostro collega, e il ringraziamento per l'idea che ci ha fornito, manifestare dentro sacchi neri per rappresentare come ci considerano: monnezza di stato!!!
E' stato inserito un nuovo sondaggio. Serve a decidere il giorno della nostra manifestazione per esclusione!!!

venerdì 8 febbraio 2008

LA LEGGE E' (DIS)UGUALE PER TUTTI? RIUNIONE A ROMA

Alla luce delle due sentenze del TAR qui pubblicate è possibile trarre poche ma assordanti conclusioni:

- i 36 mesi di servizio sono conteggiati alla data del 31 Dicembre 2006;
- il comma 519 vale solo per i CC e una parte della Marina Militare (le CP);
- il comma 519 anche se applicabile alla forza armata, non obbliga quest'ultima a stabilizzare;
- è stata fatta una distinzione tra AUFP/AUC.

L'elenco sarebbe lungo ma ci fermiamo a questi punti per ribadire che:

- i corsi AUFP dei CC successivi al I° hanno maturato i 36 mesi di servizio dopo il 31 dicembre 2006. I limiti temporali così decisi creano una disparità;
- durante le selezioni, la scelta del corpo (il più delle volte non richiesta ma imposta) ha discriminato la futura ed inaspettata stabilizzazione, altra disparità di trattamento;
- anche se è stato riconosciuto un diritto, questo è vincolato alla volontà di un'amministrazione, e conoscendo l'amministrazione con cui si ha a che fare.....
- la distinzione AUFP/AUC va decisamente contro il decreto 215 del 2001 che parificava le figure.

Alla luce di queste poche ma eccessive ed insopportabili disparità di trattamento abbiamo deciso di incontrarci tutti per denunciarle pubblicamente.

Per cui:

giovedì 21 Febbraio ore 12:00 riunione presso il SUPU, per presentare la richiesta di stabilizzazione di tutti i precari delle Forze Armate, da inserire nel programma elettorale delle forze politiche.


Dare massima diffusione!!!

giovedì 7 febbraio 2008

Ricorso TAR Lazio - Roma - ACCOLTO - (per tutti i colleghi del 2° AUFP MM/CP con i requisiti dei 36 mesi cumulativi al 31/12/2006)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO - ROMA
SEZIONE PRIMA BIS
Registro Sentenze:
Registro Generale: 6004/2007
nelle persone dei Signori:
ELIA ORCIUOLO Presidente
DONATELLA SCALA Cons. , relatore
ROBERTO PROIETTI Primo Ref.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella Camera di Consiglio del 30 Gennaio 2008

Visto il ricorso 6004/2007 proposto da: XXXXXXX XXXXXXX rappresentato e difeso da: FIDANZIA AVV. SERGIO e GIGLIOLA AVV. ANGELO con domicilio eletto in ROMA - VIA LIBERIANA, 17 presso il loro studio
contro
MINISTERO DELLA DIFESA
rappresentato e difeso da: AVVOCATURA DELLO STATO con domicilio eletto in ROMA - VIA DEI PORTOGHESI, 12
MINISTERO DEI TRASPORTI
per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, della nota in data 5 giugno 2007 del Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Militare II reparto, VIII Divisione, con la quale l’Amministrazione ha omesso di pronunciarsi in maniera espressa sull’istanza del ricorrente diretta ad ottenere la stabilizzazione del rapporto di lavoro; di tutti gli atti al predetto collegati e/o connessi, antecedenti e/o successivi;
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;
Visi i motivi aggiunti depositati in data 29.10.007;
Vista l'ordinanza collegiale n. 1332-c/2007 del 14.11.2007;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di: MINISTERO DELLA DIFESA;
Udito il relatore Cons. DONATELLA SCALA e uditi altresì per le parti l’avv. Gigliola e l’avv. dello Stato Alessandro Maddalo;
RILEVATO che, come risulta dal verbale di udienza, si è dato avviso che il ricorso potrebbe essere definito con decisione in forma semplificata, ai sensi degli artt.21 e 26 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificata e integrata con la legge 21 luglio 2000 n. 205;
CONSIDERATO che, in relazione agli atti in essere nel fascicolo processuale, il ricorso è senz’altro definibile nel merito con decisione in forma semplificata, non essendo necessario disporre eventuale ulteriore istruttoria;
CONSIDERATO che il ricorrente, AUFP del Corpo delle Capitanerie di Porto, 2° corso, in servizio dal 12 gennaio 2004, raffermato in data 13 luglio 2006, ed in possesso, al 31 dicembre 2006, del requisito di servizio almeno triennale, in quanto nominato GM con decorrenza 32 maggio 2000, ed ammesso alla ferma biennale fino al 5 maggio 2003, impugna il diniego di avvio della procedura di stabilizzazione ai sensi dell’art. 1, comma 519, legge 296/2006 (legge finanziaria per il 2007), formalmente richiesta, in uno con la richiesta di trattenimento in servizio nelle more della procedura;
CONSIDERATO che, preliminarmente all’esame delle doglianze introdotte, si impone la ricognizione della normativa saliente nella vicenda contenziosa;
CONSIDERATO che la legge n. 311/2004 ed, in particolare, l’articolo 1, comma 95, ha introdotto, per il triennio 2005-2007, un divieto generalizzato di assunzione del personale a tempo indeterminato, divieto esteso anche al personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, (e, dunque, anche al personale delle FF.AA.) ma con esclusione delle assunzioni connesse con la professionalizzazione delle Forze armate, di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 331, al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, ed alla legge 23 agosto 2004, n. 226;
CONSIDERATO che il comma 96, articolo 1, legge 311 in esame, istituisce un apposito fondo (pari a 280 milioni di euro per l'anno 2007 ed a 360 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008) con cui finanziare le assunzioni che, in deroga al divieto di cui al comma 95, e previa autorizzazione da rilasciarsi a mente dell’art. 39, comma 3 ter della legge n. 449/1997, si rendono necessarie per fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza ed urgenza;
CONSIDERATO che il comma 97, articolo 1, legge 311 in esame, (ripetendo disposizione già contenuta nel comma 33, art. 3, della legge n. 350/2003) prevede che ai fini del rilascio della deroga al divieto di assunzioni di personale a tempo indeterminato "sia prioritariamente considerata l'immissione in servizio degli addetti a compiti di sicurezza pubblica e di difesa nazionale..........";
CONSIDERATO che l’art. 1, comma 519 della legge n. 296/2006 destina il 20% del fondo di cui al citato art. 1, comma 96, della legge n. 311/2004 alla stabilizzazione del personale precario, in possesso dei requisiti ivi indicati, che ne faccia domanda, prescrivendo che "nelle more della conclusione della procedura di stabilizzazione" le amministrazioni continuano ad avvalersi di tale personale e prioritariamente degli ufficiali in ferma prefissata (che costituiscono una delle categorie degli ufficiali ausiliari di cui all’art. 21 del D.lgs. n. 215/2001) di cui all’art. 23, comma 1, D. lgs. n. 215/2001;
CONSIDERATO che, la Sezione ha già esaminato numerosi ricorsi, di contenuto omogeneo a quello in epigrafe, azionati da ufficiali ausiliari delle FF.AA. che si dichiarano in possesso dei requisiti di servizio prescritti dal citato art. 1, comma 519, le cui doglianze attengono sia alla mancata stabilizzazione del relativo rapporto lavorativo (ossia alla trasformazione a tempo indeterminato del rapporto di impiego precario intercorrente con l’amministrazione militare) che al mancato trattenimento in servizio nelle more della conclusione della procedura di stabilizzazione, in applicazione del ridetto comma 519, art. 1, legge finanziaria 2007;
CONSIDERATO che il sopra delineato quadro induce a ritenere, in via generale, che la procedura di stabilizzazione, come introdotta dal Legislatore del 2006, è necessariamente mediata dall’autorizzazione di cui all’art. 39, comma tre ter della legge n. 449/1997, e che, dunque, nell’ambito di tale procedura si inserisce, su richiesta specifica dell’amministrazione da cui dipende l’aspirante alla stabilizzazione, l’Autorità munita del potere di autorizzazione, che svolge, ai predetti fini, un’indagine istruttoria (giusta quanto testualmente indicato dal comma tre ter del citato art. 39, che recita "previa istruttoria") sulla richiesta dell’amministrazione al fine di accertare le effettive esigenze di reperimento di nuovo personale, l’esistenza di posti in pianta organica ed il rispetto del fondamentale principio di organizzazione (art. 6 del D.lgs. n. 165/2001) secondo cui ciascuna amministrazione deve curare l’ottimale distribuzione ed utilizzazione delle risorse umane, elementi di giudizio, questi, cui si aggiunge (giusta quanto stabilito dal comma 519, art 1 cit.) il limite di capienza dei relativi stanziamenti;
RITENUTO, alla stregua di quanto sopra evidenziato, che gli aspiranti alla stabilizzazione sono titolari non già di un diritto soggettivo alla stabilizzazione, ma di interesse legittimo alla corretta attivazione delle procedure valutative, di cui sopra, previo accertamento della sussistenza di tutti i presupposti indicati dalla legge;
CONSIDERATO che la resistente amministrazione della Difesa contesta, in fatto, che l’assunzione a tempo indeterminato del personale militare sia soggetta al blocco triennale di cui al sopra citato art. 1, comma 95, della legge n. 311/2004, in quanto le assunzioni presso le FF. AA., incluse quelle per il personale in servizio permanente, sono tutte finanziate con le risorse previste dalla normativa speciale sulla c.d. "professionalizzazione delle Forze Armate" di cui alla legge n. 331/2000, al D.lgs. n. 215/2001 ed alla legge n. 226/2004;
CONSIDERATO che, sempre secondo la tesi di parte resistente, tali assunzioni, in quanto non assoggettate a quanto previsto dal comma 96 dell’art. 1, legge n. 311/2004, esulano, per altrettanto, dall’ambito applicativo del comma 519, posto che la stabilizzazione disciplinata da detta disposizione è solamente quella finanziabile con una quota del fondo di cui al comma 96 citato, del quale – per quanto dianzi detto – le FF. AA. - a differenza dell’Arma dei Carabinieri - non sono destinatarie, giusta anche quanto stabilito dalle disposizioni del D.P.R. 28.4.2006, con cui si è provveduto a ripartire, per l’anno 2006, le risorse finanziarie di tale fondo tra le varie amministrazioni (nel cui novero è, infatti, inclusa l’Arma dei Carabinieri, ma non sono comprese le FF.AA.);
CONSIDERATO che la Sezione, con ordinanze di identico contenuto, ha richiesto al Ministero per la Funzione pubblica ed alla Ragioneria Generale dello Stato, chiarimenti in ordine ai seguenti punti:
quali siano, allo stato della vigente legislazione, le modalità di finanziamento per l’assunzione in s.p.e. ( id est: a tempo indeterminato) di ufficiali nelle tre FF.AA. (Esercito, Marina ed Aeronautica);
se, ai fini dell’assunzione di ufficiali in s.p.e., le FF.AA. debbano ritenersi (come sembrerebbe desumersi dal comma 97, art. 1 della legge n. 311/2004 e dal D.P.R. 6.9.2005) destinatarie del divieto di cui comma 95 dello stesso articolo (che, peraltro, a differenza di quanto disposto con l’art. 3, comma 53, della legge n. 350/2003, per il precedente analogo blocco delle assunzioni per l’anno 2004, non contiene l’esplicito inciso "ivi comprese le Forze Armate");
se, conseguentemente, le FF.AA. siano assoggettate a quanto stabilito dal comma 96, art. 1 della legge n. 311/2004 al fine dell’assunzione di ufficiali in s.p.e.;
quale personale delle FF.AA. rinviene nei provvedimenti legislativi n. 331/2000, n. 215/2001, n. 226/2004 la fonte del finanziamento che ne consente la relativa assunzione (personale che, a mente del D.P.R. 6.9.2005 è solamente quello non direttivo, mentre secondo la versione dell’amministrazione della Difesa, include anche gli ufficiali in s.p.e.);
CONSIDERATO che la R.G.S. – Igop - Uff. X - ha fornito, con nota del 9.7.2007, chiarimenti da ritenersi validi per tutti i ricorsi per i quali la Sezione ha emesso eguali ordinanze;
DATO ATTO che la R.G.S. ha specificato che, a decorrere dal 2006, la normativa sulla professionalizzazione finanzia l’assunzione in s.p.e. (id est: a tempo indeterminato) di tutte le categorie di personale delle FF.AA. inclusi gli ufficiali, con riveniente sottrazione di tali assunzioni, per gli anni 2006 e 2007, al blocco di cui all’art. 1 comma 95, della legge n. 311/2004;
CONSIDERATO che la Sezione, quanto alla posizione, in genere, degli ufficiali ausiliari delle FF.AA. (ma nessuno appartenente al ruolo delle Capitanerie di Porto), condividendo tali chiarimenti, si è pronunciata nelle camere di consiglio del 31 ottobre e 14 novembre 2007 con numerose decisioni (cfr. ex multis sentenze n. 14116/07, 14115/07, 14103/07, 14344/07, 14112/07, 14111/07, 14127/07, 14092/07, 14091/07, 14114/07) cui si rinvia a mente dell’art. 9 della legge n. 205 del 2000, con cui è stata esclusa la fondatezza delle domande di giustizia azionate in merito alla mancata attivazione della procedura di stabilizzazione degli AUFP, osservando:
- che le tre FF.AA. sono interessate da un processo di riforma, ammodernamento e professionalizzazione, avviato con la legge n. 33/2000 e proseguito con il D.lgs. delegato n. 215/2001 e con la legge n. 226/2004 (e successive mm. ed ii.), connotato fra l’altro:
dalla graduale sostituzione dei militari di leva con militari di professione: cfr. art. art. 3, comma 1, lett. e) della legge n. 331/2000 ed art. 5 del D.lgs. n. 215/2001, che prevedono l’immissione in spe di 10450 volontari di truppa nel triennio 2000-2002, con oneri finanziati ex art. 8, comma 1, della legge n. 331/2000 ed ex art. 30 del D.lgs. n. 215/2001 - oneri che, peraltro, corrispondono ai valori indicati per il triennio in questione nella tabella allegata alla legge n. 331/2000 (quanto invece all’immissione in s.p.e. di Volontari di truppa nell’ambito del corpo delle Capitanerie di Porto, cfr. gli artt. 27 e 28 della legge n. 226/2004 e l’art. 32, comma 2, della stessa legge per la relativa copertura finanziaria);
dalla progressiva contrazione degli organici del personale delle tre FF.AA. (E.I., M.M. e A.M.) in modo da pervenire (art. 3 della legge n. 331/2000), entro il 31.12.2020, ad un organico complessivo di 190.000 unità ed in modo da rispettare l’evoluzione degli oneri indicata – per il periodo 2000/2020 - in una tabella alla stessa legge allegata;
dalla previsione delle modalità di finanziamento degli oneri relativi al processo di adeguamento delle dotazioni organiche del personale appartenente ai ruoli (art. 1, comma 2, del D. lgs. n. 215/2001) degli Ufficiali in spe, dei sottufficiali in spe, dei Volontari di truppa in s.p.e. e dei V.F.B. dell’E.I., della M.M. e dell’A.M. (cfr. art. 8, commi 2 e 3, della legge n. 331/2000);
- che le assunzioni in s.p.e. degli ufficiali delle tre FF.AA., a decorrere dall’1.1.2006, (la cui dotazione organica, a mente dell’art. 3, comma 2, del D. lgs. n. 215/2001, va determinata a partire da tale anno in modo da tenere conto, unitamente alla dotazione organica del rimanente personale subordinato, dell’evoluzione degli oneri indicati nella tabella "A" allegata alla legge n. 331/2000), sono divenute funzionali al processo di riforma e, dunque, connesse con la professionalizzazione delle Forze armate di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 331, al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, ed alla legge 23 agosto 2004, n. 226;
- che le sopra riportate considerazioni inducono a ritenere non del tutto applicabile all’amministrazione militare quanto previsto dal comma 519 dell’art. 1, legge n. 296/2006, in quanto la stabilizzazione disciplinata da detta disposizione è solamente quella finanziabile con una quota del fondo di cui al comma 96, art. 1, legge n. 311/2004 del quale le FF.AA. non sono destinatarie;
OSSERVATO che – per converso - la conclusione cui è approdata la R.G.S. è apparsa alla Sezione incoerente con alcune disposizioni della predetta normativa sulla professionalizzazione che sembrano escludere dal processo di riforma delle FF.AA. gli ufficiali del Corpo delle Capitanerie di Porto (di seguito: C.P.), circostanza questa che ha indotto la Sezione a riavvalersi del contributo tecnico e professionale della R.G.S. cui, con ordinanze di identico contenuto, è stato chiesto:
se anche l’assunzione in s.p.e. degli ufficiali delle C.P. sia inserita nel processo di professionalizzazione delle FF.AA. e finanziata dalla relativa normativa;
le eventuali disposizioni della predetta normativa che, superando i limiti esplicitati dall’art. 3 della legge n.331/2000 e dall’art. 1 del D.lgs. n. 215/2001, permettono di assimilare (ai fini dell’assunzione in spe) la posizione degli ufficiali delle C.P. a quella degli ufficiali delle tre FF.AA. (E.I, M.M., A.M.);
CONSIDERATO che la R.G.S. – Igop- Uff. X - ha replicato, con nota del 13.12.2007, contenente chiarimenti da ritenersi validi per tutti i ricorsi per i quali la Sezione ha emesso eguali ordinanze, e che anche la Direzione Generale per il Personale Militare dell’Amministrazione della Difesa, aderendo all’invito contenuto nelle predette ordinanze istruttorie, ha trasmesso una propria nota di chiarimenti;
CONSIDERATO che la R.G.S. ha ribadito, anche con riguardo agli Ufficiali della C. P., che la loro assunzione in s.p.e., al pari di quella degli altri ufficiali delle FF.AA., è inserita nel processo di professionalizzazione e finanziata tramite la relativa normativa, in quanto:
il ruolo degli ufficiali in spe della CP. non è che uno dei ruoli nei quali sono iscritti gli ufficiali in spe della M.M., a mente dell’art. comma 2 del D.lgs. n. 490/1997;
l’art. 1, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 215/2001 fa espresso rinvio, per quanto concerne le dotazioni organiche degli ufficiali delle FF.AA., al predetto art .2 del D. lgs. n. 490/1997;
CONSIDERATO che la resistente amministrazione, oltre a richiamare il dato normativo sub 1, del precedente periodo, ha osservato che anche il personale (non direttivo) della C.P. è inserito nel processo di professionalizzazione come si desume dagli artt. 27 e 28 della legge n. 226/2004, mentre i relativi ufficiali sono esclusi dal piano di riduzione degli organici ex art. 1, comma 1, del D.lgs. n. 490/1997 e le relative dotazioni organiche non vengono annualmente determinate col D.M. di cui all’art. 2, comma 3, del D.lgs. n. 215/2001, in quanto "tali volumi, relativamente alla C.P., sono ormai a regime dal 2006", concludendo che "è evidente che il Corpo delle C.P. attinge alla risorse finanziarie messe a disposizione per la realizzazione del programma di professionalizzazione delle FF.AA." ;
CONSIDERATO che i chiarimenti tecnici resi dalle onerate Amministrazioni non solo non eliminano le perplessità manifestate dalla Sezione nella propria ordinanza istruttoria ma, definitivamente, convincono della bontà di un diverso percorso esegetico, ivi già abbozzato, atteso che:
l’art. 3 della legge delega n. 331/2000, indica, quale primo criterio direttivo del processo di graduale sostituzione dei militari in servizio obbligatorio di leva con volontari di truppa, la progressiva riduzione a 190 mila unità dell'organico complessivo delle Forze armate, secondo un andamento della consistenza del personale in servizio coerente con l'evoluzione degli oneri di cui alla tabella A allegata alla presente legge, ad esclusione dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza e del Corpo delle capitanerie di porto,..... in modo da (omissis), criterio direttivo questo al quale, già in linea di principio, non può che conseguire l’estraneità dall’ambito della normativa delegata – pena la violazione del limite in questione contenuto nella legge delega – del processo di contrazione dell’organico del personale in s.p.e. dei ruoli della C.P. e, quale logico corollario, l’estraneità, sia alla legge delega che al decreto delegato, delle modalità di finanziamento del predetto personale (da assumere) in spe nel Corpo delle C. P.;
l’art. 1 del D.lgs. (delegato) n. 215/2001, precisa che, nell’ambito del processo di riforma, viene disciplinato il progressivo adeguamento delle dotazioni organiche, ovvero dei contingenti massimi del personale militare dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica appartenenti alle categorie degli ufficiali (di cui all’art. 2 del D.lgs. n. 490 del 1997), sottufficiali, V.s.p.e. e v.f.b.;
prevede, poi, al comma 1, a conferma di quanto sopra evidenziato, che: "Le disposizioni in materia di gestione degli organici non si applicano al Corpo delle capitanerie di porto ove non espressamente previsto", con la conseguenza che, allorquando, nel successivo comma 2, lo stesso articolo puntualizza che: "Nell'ambito della trasformazione, viene disciplinato il progressivo adeguamento delle dotazioni organiche ovvero dei contingenti massimi del personale militare dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica appartenenti alle categorie", fra gli altri, "dei ruoli degli ufficiali del servizio permanente di cui all'articolo 2, del D. lgs. n. 490 del 1997", all’evidenza esclude da tale adeguamento – e più a monte, dal processo di trasformazione – gli ufficiali delle C. P., in quanto "non espressamente prevista" la loro inclusione in tale processo di trasformazione-adeguamento;
l’art. 3, D. lgs. 215/2001, nell’indicare la decorrenza temporale (1.1.2006) della accessione funzionale al processo di riforma, e, dunque, della connessione con la professionalizzazione delle Forze armate, delle assunzioni in s.p.e. degli ufficiali delle tre FF.AA., (la cui dotazione organica, a mente dello stesso art. 3, comma 2, va determinata a partire da tale anno in modo da tenere conto, unitamente alla dotazione organica del rimanente personale subordinato, dell’evoluzione degli oneri indicati nella tabella "A" allegata alla legge n. 331/2000) al comma 2 non indica espressamente, a differenza del comma 1 dello stesso articolo, gli ufficiali delle C.P., e dunque non include nella propria portata applicativa tali ufficiali (id est: la dotazione organica di tali ufficiali, diversamente da quanto accade per gli ufficiali delle tre FF.AA., non è inserita dall’1.1.2006 nel processo di professionalizzazione né è finanziata con le risorse previste dalla correlata normativa, come, del resto, confermato, con la nota di chiarimenti, anche dalla resistente amministrazione quanto alle dotazioni organiche degli ufficiali in spe delle C.P. che "non vengono riportate nel D.M. di cui all’art. 2 comma 3 del D. lgs. n. 215 del 2001", salvo poi giustificare tale fatto con la circostanza – di dubbia coerenza alla stregua del quadro normativo di cui sopra – che i volumi organici degli ufficiali in spe delle C.P. "sono ormai a regime dal 2006";
la legge n. 226/2004 (che esula dall’ambito dei provvedimenti legislativi delegati dalla legge n. 331/2000) tratta (per la prima volta nell’ambito del processo di professionalizzazione) dell’assunzione in s.p.e., nell’ambito del Corpo delle C. P., dei soli Volontari di truppa, assunzione precedentemente finanziata dall’art. 33 della legge n. 166/2002 (495 volontari in spe distribuiti tra il 2002-2004), dall’art. 34, comma 8, della legge n. 289/2002 (finanziaria 2003) che ha previsto, per le stesse esigenze, l’immissione in spe, a partire dal 2003, di un ulteriore contingente di V.s.p.e. di 110 unità], prevedendo al Capo VII, (art. 27 e ss.) un programma di reclutamento per sostituire i 2575 militari di leva nella C.P. con 2575 V.s.p.e. nel triennio 2004-2006;
l’art. 28 prevede l’evoluzione degli oneri massimi di finanziamento di tale categoria di personale dal 2007 sino al 2015 (in apposita tabella), stabilisce che la relativa consistenza organica è determinata annualmente con un decreto interministeriale (difesa- trasporti- tesoro- funzione pubblica) nel rispetto di tali oneri, mentre l’art. 32, comma 2, prevede la copertura finanziaria di tale programma di assunzioni;
CONSIDERATO, pertanto, che da tale analitico excursus normativo è possibile evincere che:
al processo di riforma, avviato con la legge n. 331/2000, si accompagna l’indefettibile contrazione degli organici del personale delle tre FF.AA. (con esclusione dei CC, della G.d.F. e delle C.P.) in modo da pervenire, entro il 31.12.2020, ad un organico complessivo di 190.000 unità ed in modo da rispettare, dal 2003 in poi (cfr. art. 8, comma 3, della legge n. 331/2000), l’evoluzione degli oneri indicata in una tabella alla stessa allegata;
il solo personale del Corpo delle C.P. inserito nel processo di professionalizzazione è quello costituito dai Volontari di truppa in s.p.e., cui si riferisce il Capo VII della legge n. 224/2006;
nessuna disposizione della c.d. normativa sulla professionalizzazione disciplina, in correlazione col predetto processo di riforma, l’assunzione in s.p.e. degli ufficiali del Corpo delle C.P., ovvero individua espressamente, nell’ambito dello stesso processo di riforma, l’evoluzione degli oneri cui fare riferimento ai fini del progressivo adeguamento della relativa dotazione organica;
CONSIDERATO che le considerazioni ora espresse trovano ulteriore conferma nelle disposizioni dei sopra richiamati commi 95 e 97, art. 1 della legge n. 311/2004, con i quali – pur essendo escluse dal c.d. "blocco delle assunzioni" quelle connesse con la professionalizzazione delle Forze armate di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 331, al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, ed alla legge 23 agosto 2004, n. 226 (comma 95) – si prevede che, ai fini del rilascio della deroga al divieto di assunzioni di personale a tempo indeterminato, "sia prioritariamente considerata l'immissione in servizio degli addetti a compiti di sicurezza pubblica e di difesa nazionale.........." (comma 97), con la conseguenza evidente che l’assunzione in spe di talune categorie di personale delle FF.AA. rimane esclusa dall’ambito della predetta professionalizzazione e, quindi, è soggetta al meccanismo procedurale di cui al comma 96, art. 1 della legge n. 311/2004, e, cioè, al previo rilascio dell’autorizzazione di cui all’art. 39, comma tre ter, della legge n. 449/1997;
CONSIDERATO, altresì, che, seppure il D.P.R. 28.4.2006 (recante autorizzazione delle assunzioni a tempo indeterminato in deroga al blocco imposto dal citato comma 95) non ha incluso, per l’anno 2006, gli ufficiali delle C.P. tra i beneficiari del fondo di cui al comma 96, non può, per ciò solo, pregiudicare la forza e la portata di norme di rango legislativo, trattandosi di atto amministrativo generale adottato su impulso dell’amministrazione interessata alla deroga;
RITENUTO che l’assunzione in spe degli ufficiali dei ruoli delle C.P., al pari di quanto avviene per gli ufficiali dell’Arma dei Carabinieri e del Corpo della G.di F., è soggetta alla procedura autorizzatoria sopra descritta, attingendo al fondo di cui al comma 96, art. 1 della legge n. 311/2004, e che, pertanto, gli ufficiali ausiliari delle C.P., in possesso dei requisiti richiesti dall’art. 1, comma 519, della legge n. 296/2006, sono titolari di una posizione di interesse legittimo alla conclusione da parte dell’Amministrazione di appartenenza del procedimento avviato con le rispettive istanze di stabilizzazione;
CONSIDERATO che il provvedimento impugnato (che differisce la valutazione di tali istanze al momento in cui saranno noti i destinatari della norma del comma 519 e fissati tempi e modalità di attuazione della stessa) è solo apparentemente un atto avente natura soprassessoria, in quanto la stessa amministrazione, nei propri scritti difensivi, esclude che tali ufficiali possano ritenersi destinatari della invocata normativa e che, dunque, lo stesso ha valenza di diniego di avvio della procedura stabilizzatoria, con riveniente sua illegittimità per le considerazioni sopra esposte;
CONSIDERATO, quanto alla connessa richiesta di trattenimento in servizio, che, allo stato, la proroga della prestazione lavorativa potrà concretizzarsi solo dopo il rilascio dell’autorizzazione di cui all’art. 39, comma tre ter (che individuerà, anche sulla base delle risorse disponibili, i posti da ricoprire) e prima dell’effettiva assunzione a tempo indeterminato;
CONSIDERATO che la soluzione sopra indicata trova conferma nello stesso dato testuale del comma 519, art. 1 invocato, che prevede la prosecuzione, in via prioritaria, della collaborazione degli ufficiali in ferma prefissata di cui all’art. 23, comma 1, del D. lgs. n. 215/2001 "nelle more della conclusione della procedura di stabilizzazione", a differenza di quanto previsto con l’art. 3, comma 92, della legge finanziaria 2008 n. 244 del 2007 ("nelle more delle procedure di stabilizzazione") per la procedura stabilizzatoria di cui al comma 526, art. 1, legge finanziaria in esame, che non prevede, invece, il filtro autorizzatorio di cui all’art. 39, comma tre ter, della legge n. 449/1997;
CONSIDERATO che, per quanto attiene alla prosecuzione del rapporto lavorativo anteriormente alla autorizzazione di cui al citato art. 39, comma tre ter, questa Sezione ha affermato ripetutamente in molteplici sentenze (alcune delle quali appellate ed integralmente confermate dal Consiglio di Stato: cfr. IV^, nn.5655, 5656 e 5657 del 2007), che la stessa è subordinata alla compresenza delle condizioni vigenti e normativamente previste per la rafferma e/o prolungamento di tale rapporto;
CONSIDERATO, altresì, che, alla stregua di quanto sopra articolatamente osservato, la invocata stabilizzazione, lungi dal costituire un diritto soggettivo dell’istante, richiede il filtro di una puntuale indagine istruttoria e di un esplicito provvedimento autorizzatorio, che deve tener conto anche delle limitate risorse finanziarie disponibili, oltre le quali la pretesa stabilizzatoria appare inesigibile, al che accede che l’eventuale intervenuto congedamento, di per se, non costituisce ostacolo alla stabilizzazione de qua;
CONSIDERATO, pertanto, che il ricorso in esame, si rivela manifestamente fondato e definibile, sussistendone i presupposti, con una decisione in forma semplificata ai sensi dell’art. 9 della legge n. 205 del 2000, quanto alle censure avverso il mancato avvio di procedura di stabilizzazione;
CONSIDERATO, pertanto, che, in accoglimento del ricorso, il provvedimento di diniego di avvio della procedura di stabilizzazione deve essere annullato, con salvezza degli ulteriori provvedimenti della P.A. competente, ed inerenti l’avvio del procedimento di stabilizzazione del personale ufficiale in ferma prefissata della M.M. del ruolo delle Capitanerie di Porto, in possesso di tre anni servizio al 31.12.2006;
RITENUTA la sussistenza di giusti motivi, alla luce della novità della questione, per disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale - Sezione Prima Bis
definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe:
lo accoglie, nei limiti indicati in motivazione, e, per l’effetto annulla il provvedimento con lo stesso impugnato, giusta quanto precisato pure in parte motiva, con salvezza degli ulteriori provvedimenti della P.A. competente, ed inerenti l’avvio del procedimento di stabilizzazione del personale ufficiale in ferma prefissata della M.M. del ruolo delle Capitanerie di Porto, in possesso di tre anni servizio al 31.12.2006;
respinge gli ulteriori capi di domanda.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma il 30 gennaio 2008, in Camera di consiglio.
il Presidente
il Consigliere, est.

mercoledì 6 febbraio 2008

AI COLLEGHI DEL V° AUFP MMI

Ai colleghi del V° AUFP MMI (in particolare CP) che pur avendo i requisiti dei 36 mesi, hanno perso il ricorso al TAR per la stabilizzazione, chiediamo di inviarci, all'indirizzo mail del Comitato, una copia della sentenza o in alternativa il numero della stessa.


GRAZIE

Ricorso TAR Lazio - Roma - ACCOLTO - (per tutti i colleghi del 1° AUFP MM/CP)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO - ROMA

SEZIONE PRIMA BIS

Registro Sentenze:

Registro Generale: 4140/2007

nelle persone dei Signori:

ELIA ORCIUOLO Presidente

DONATELLA SCALA Cons. , relatore

ROBERTO PROIETTI Primo Ref.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella Camera di Consiglio del 30 Gennaio 2008

Visto il ricorso 4140/2007 proposto da: XXXXXXXXX XXXXXXXX rappresentato e difeso da: FIDANZIA AVV. SERGIO E GIGLIOLA AVV. ANGELO con domicilio eletto in ROMA - VIA LIBERIANA, 17 presso il loro studio

contro

MINISTERO DELLA DIFESA

rappresentato e difeso da:

AVVOCATURA DELLO STATO con domicilio eletto in ROMA - VIA DEI PORTOGHESI, 12

MINISTERO DEI TRASPORTI

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,

della nota in data 1 marzo 2007 del Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Militare - II Reparto - VIII Divisione, con la quale l’Amministrazione ha omesso di pronunciarsi in maniera espressa sull’istanza del ricorrente diretta ad ottenere la stabilizzazione del rapporto di lavoro; di tutti gli atti al predetto collegati e/o connessi, antecedenti e/o successivi, ivi compreso, ove occorra, del provvedimento di cui al messaggio del Ministero della Difesa del 28 marzo 2007 di invio in congedo del ricorrente a partire dal 05.04.2007;

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;

Vista l'ordinanza collegiale n. 684-c/2007 del 30.05.2007;

Visti i motivi aggiunti depositati in data 29/10/2007;

Vista l'ordinanza collegiale n. 1260-c/2007 del 31.10.2007;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del MINISTERO DELLA DIFESA;

Udito il relatore Cons. DONATELLA SCALA e uditi altresì per le parti l’avv. Gigliola e l’avv. dello Stato Alessandro Maddalo;

RILEVATO che, come risulta dal verbale di udienza, si è dato avviso che il ricorso potrebbe essere definito con decisione in forma semplificata, ai sensi degli artt.21 e 26 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificata e integrata con la legge 21 luglio 2000 n. 205;

CONSIDERATO che, in relazione agli atti in essere nel fascicolo processuale, il ricorso è senz’altro definibile nel merito con decisione in forma semplificata, non essendo necessario disporre eventuale ulteriore istruttoria;

CONSIDERATO che il ricorrente, già AUFP del Corpo delle Capitanerie di Porto, 1° corso, in servizio dal 6 ottobre 2003, e congedato il 5 aprile 2007, siccome raffermato, e dunque, al 31 dicembre 2006, in possesso del requisito di servizio almeno triennale, impugna sia il diniego di avvio della procedura di stabilizzazione ai sensi dell’art. 1, comma 519, legge 296/2006 (legge finanziaria per il 2007), formalmente richiesta, che il collocamento in congedo;

CONSIDERATO che, preliminarmente all’esame delle doglianze introdotte, si impone la ricognizione della normativa saliente nella vicenda contenziosa;

CONSIDERATO che la legge n. 311/2004 ed, in particolare, l’articolo 1, comma 95, ha introdotto, per il triennio 2005-2007, un divieto generalizzato di assunzione del personale a tempo indeterminato, divieto esteso anche al personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, (e, dunque, anche al personale delle FF.AA.) ma con esclusione delle assunzioni connesse con la professionalizzazione delle Forze armate, di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 331, al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, ed alla legge 23 agosto 2004, n. 226;

CONSIDERATO che il comma 96, articolo 1, legge 311 in esame, istituisce un apposito fondo (pari a 280 milioni di euro per l'anno 2007 ed a 360 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008) con cui finanziare le assunzioni che, in deroga al divieto di cui al comma 95, e previa autorizzazione da rilasciarsi a mente dell’art. 39, comma 3 ter della legge n. 449/1997, si rendono necessarie per fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza ed urgenza;

CONSIDERATO che il comma 97, articolo 1, legge 311 in esame, (ripetendo disposizione già contenuta nel comma 33, art. 3, della legge n. 350/2003) prevede che ai fini del rilascio della deroga al divieto di assunzioni di personale a tempo indeterminato "sia prioritariamente considerata l'immissione in servizio degli addetti a compiti di sicurezza pubblica e di difesa nazionale..........";

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 519 della legge n. 296/2006 destina il 20% del fondo di cui al citato art. 1, comma 96, della legge n. 311/2004 alla stabilizzazione del personale precario, in possesso dei requisiti ivi indicati, che ne faccia domanda, prescrivendo che "nelle more della conclusione della procedura di stabilizzazione" le amministrazioni continuano ad avvalersi di tale personale e prioritariamente degli ufficiali in ferma prefissata (che costituiscono una delle categorie degli ufficiali ausiliari di cui all’art. 21 del D.lgs. n. 215/2001) di cui all’art. 23, comma 1, D. lgs. n. 215/2001;

CONSIDERATO che, la Sezione ha già esaminato numerosi ricorsi, di contenuto omogeneo a quello in epigrafe, azionati da ufficiali ausiliari delle FF.AA. che si dichiarano in possesso dei requisiti di servizio prescritti dal citato art. 1, comma 519, le cui doglianze attengono sia alla mancata stabilizzazione del relativo rapporto lavorativo (ossia alla trasformazione a tempo indeterminato del rapporto di impiego precario intercorrente con l’amministrazione militare) che al mancato trattenimento in servizio nelle more della conclusione della procedura di stabilizzazione, in applicazione del ridetto comma 519, art. 1, legge finanziaria 2007;

CONSIDERATO che il sopra delineato quadro induce a ritenere, in via generale, che la procedura di stabilizzazione, come introdotta dal Legislatore del 2006, è necessariamente mediata dall’autorizzazione di cui all’art. 39, comma tre ter della legge n. 449/1997, e che, dunque, nell’ambito di tale procedura si inserisce, su richiesta specifica dell’amministrazione da cui dipende l’aspirante alla stabilizzazione, l’Autorità munita del potere di autorizzazione, che svolge, ai predetti fini, un’indagine istruttoria (giusta quanto testualmente indicato dal comma tre ter del citato art. 39, che recita "previa istruttoria") sulla richiesta dell’amministrazione al fine di accertare le effettive esigenze di reperimento di nuovo personale, l’esistenza di posti in pianta organica ed il rispetto del fondamentale principio di organizzazione (art. 6 del D.lgs. n. 165/2001) secondo cui ciascuna amministrazione deve curare l’ottimale distribuzione ed utilizzazione delle risorse umane, elementi di giudizio, questi, cui si aggiunge (giusta quanto stabilito dal comma 519, art 1 cit.) il limite di capienza dei relativi stanziamenti;

RITENUTO, alla stregua di quanto sopra evidenziato, che gli aspiranti alla stabilizzazione sono titolari non già di un diritto soggettivo alla stabilizzazione, ma di interesse legittimo alla corretta attivazione delle procedure valutative, di cui sopra, previo accertamento della sussistenza di tutti i presupposti indicati dalla legge;

CONSIDERATO che la resistente amministrazione della Difesa contesta, in fatto, che l’assunzione a tempo indeterminato del personale militare sia soggetta al blocco triennale di cui al sopra citato art. 1, comma 95, della legge n. 311/2004, in quanto le assunzioni presso le FF. AA., incluse quelle per il personale in servizio permanente, sono tutte finanziate con le risorse previste dalla normativa speciale sulla c.d. "professionalizzazione delle Forze Armate" di cui alla legge n. 331/2000, al D.lgs. n. 215/2001 ed alla legge n. 226/2004;

CONSIDERATO che, sempre secondo la tesi di parte resistente, tali assunzioni, in quanto non assoggettate a quanto previsto dal comma 96 dell’art. 1, legge n. 311/2004, esulano, per altrettanto, dall’ambito applicativo del comma 519, posto che la stabilizzazione disciplinata da detta disposizione è solamente quella finanziabile con una quota del fondo di cui al comma 96 citato, del quale – per quanto dianzi detto – le FF. AA. - a differenza dell’Arma dei Carabinieri - non sono destinatarie, giusta anche quanto stabilito dalle disposizioni del D.P.R. 28.4.2006, con cui si è provveduto a ripartire, per l’anno 2006, le risorse finanziarie di tale fondo tra le varie amministrazioni (nel cui novero è, infatti, inclusa l’Arma dei Carabinieri, ma non sono comprese le FF.AA.);

CONSIDERATO che la Sezione, con ordinanze di identico contenuto, ha richiesto al Ministero per la Funzione pubblica ed alla Ragioneria Generale dello Stato, chiarimenti in ordine ai seguenti punti:

  • quali siano, allo stato della vigente legislazione, le modalità di finanziamento per l’assunzione in s.p.e. ( id est: a tempo indeterminato) di ufficiali nelle tre FF.AA. (Esercito, Marina ed Aeronautica);
  • se, ai fini dell’assunzione di ufficiali in s.p.e., le FF.AA. debbano ritenersi (come sembrerebbe desumersi dal comma 97, art. 1 della legge n. 311/2004 e dal D.P.R. 6.9.2005) destinatarie del divieto di cui comma 95 dello stesso articolo (che, peraltro, a differenza di quanto disposto con l’art. 3, comma 53, della legge n. 350/2003, per il precedente analogo blocco delle assunzioni per l’anno 2004, non contiene l’esplicito inciso "ivi comprese le Forze Armate");
  • se, conseguentemente, le FF.AA. siano assoggettate a quanto stabilito dal comma 96, art. 1 della legge n. 311/2004 al fine dell’assunzione di ufficiali in s.p.e.;
  • quale personale delle FF.AA. rinviene nei provvedimenti legislativi n. 331/2000, n. 215/2001, n. 226/2004 la fonte del finanziamento che ne consente la relativa assunzione (personale che, a mente del D.P.R. 6.9.2005 è solamente quello non direttivo, mentre secondo la versione dell’amministrazione della Difesa, include anche gli ufficiali in s.p.e.);

CONSIDERATO che la R.G.S. – Igop - Uff. X - ha fornito, con nota del 9.7.2007, chiarimenti da ritenersi validi per tutti i ricorsi per i quali la Sezione ha emesso eguali ordinanze;

DATO ATTO che la R.G.S. ha specificato che, a decorrere dal 2006, la normativa sulla professionalizzazione finanzia l’assunzione in s.p.e. (id est: a tempo indeterminato) di tutte le categorie di personale delle FF.AA. inclusi gli ufficiali, con riveniente sottrazione di tali assunzioni, per gli anni 2006 e 2007, al blocco di cui all’art. 1 comma 95, della legge n. 311/2004;

CONSIDERATO che la Sezione, quanto alla posizione, in genere, degli ufficiali ausiliari delle FF.AA. (ma nessuno appartenente al ruolo delle Capitanerie di Porto), condividendo tali chiarimenti, si è pronunciata nelle camere di consiglio del 31 ottobre e 14 novembre 2007 con numerose decisioni (cfr. ex multis sentenze n. 14116/07, 14115/07, 14103/07, 14344/07, 14112/07, 14111/07, 14127/07, 14092/07, 14091/07, 14114/07) cui si rinvia a mente dell’art. 9 della legge n. 205 del 2000, con cui è stata esclusa la fondatezza delle domande di giustizia azionate in merito alla mancata attivazione della procedura di stabilizzazione degli AUFP, osservando:

- che le tre FF.AA. sono interessate da un processo di riforma, ammodernamento e professionalizzazione, avviato con la legge n. 33/2000 e proseguito con il D.lgs. delegato n. 215/2001 e con la legge n. 226/2004 (e successive mm. ed ii.), connotato fra l’altro:

  • dalla graduale sostituzione dei militari di leva con militari di professione: cfr. art. art. 3, comma 1, lett. e) della legge n. 331/2000 ed art. 5 del D.lgs. n. 215/2001, che prevedono l’immissione in spe di 10450 volontari di truppa nel triennio 2000-2002, con oneri finanziati ex art. 8, comma 1, della legge n. 331/2000 ed ex art. 30 del D.lgs. n. 215/2001 - oneri che, peraltro, corrispondono ai valori indicati per il triennio in questione nella tabella allegata alla legge n. 331/2000 (quanto invece all’immissione in s.p.e. di Volontari di truppa nell’ambito del corpo delle Capitanerie di Porto, cfr. gli artt. 27 e 28 della legge n. 226/2004 e l’art. 32, comma 2, della stessa legge per la relativa copertura finanziaria);
  • dalla progressiva contrazione degli organici del personale delle tre FF.AA. (E.I., M.M. e A.M.) in modo da pervenire (art. 3 della legge n. 331/2000), entro il 31.12.2020, ad un organico complessivo di 190.000 unità ed in modo da rispettare l’evoluzione degli oneri indicata – per il periodo 2000/2020 - in una tabella alla stessa legge allegata;
  • dalla previsione delle modalità di finanziamento degli oneri relativi al processo di adeguamento delle dotazioni organiche del personale appartenente ai ruoli (art. 1, comma 2, del D. lgs. n. 215/2001) degli Ufficiali in spe, dei sottufficiali in spe, dei Volontari di truppa in s.p.e. e dei V.F.B. dell’E.I., della M.M. e dell’A.M. (cfr. art. 8, commi 2 e 3, della legge n. 331/2000);

- che le assunzioni in s.p.e. degli ufficiali delle tre FF.AA., a decorrere dall’1.1.2006, (la cui dotazione organica, a mente dell’art. 3, comma 2, del D. lgs. n. 215/2001, va determinata a partire da tale anno in modo da tenere conto, unitamente alla dotazione organica del rimanente personale subordinato, dell’evoluzione degli oneri indicati nella tabella "A" allegata alla legge n. 331/2000), sono divenute funzionali al processo di riforma e, dunque, connesse con la professionalizzazione delle Forze armate di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 331, al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, ed alla legge 23 agosto 2004, n. 226;

- che le sopra riportate considerazioni inducono a ritenere non del tutto applicabile all’amministrazione militare quanto previsto dal comma 519 dell’art. 1, legge n. 296/2006, in quanto la stabilizzazione disciplinata da detta disposizione è solamente quella finanziabile con una quota del fondo di cui al comma 96, art. 1, legge n. 311/2004 del quale le FF.AA. non sono destinatarie;

OSSERVATO che – per converso - la conclusione cui è approdata la R.G.S. è apparsa alla Sezione incoerente con alcune disposizioni della predetta normativa sulla professionalizzazione che sembrano escludere dal processo di riforma delle FF.AA. gli ufficiali del Corpo delle Capitanerie di Porto (di seguito: C.P.), circostanza questa che ha indotto la Sezione a riavvalersi del contributo tecnico e professionale della R.G.S. cui, con ordinanze di identico contenuto, è stato chiesto:

  • se anche l’assunzione in s.p.e. degli ufficiali delle C.P. sia inserita nel processo di professionalizzazione delle FF.AA. e finanziata dalla relativa normativa;
  • le eventuali disposizioni della predetta normativa che, superando i limiti esplicitati dall’art. 3 della legge n.331/2000 e dall’art. 1 del D.lgs. n. 215/2001, permettono di assimilare (ai fini dell’assunzione in spe) la posizione degli ufficiali delle C.P. a quella degli ufficiali delle tre FF.AA. (E.I, M.M., A.M.);

CONSIDERATO che la R.G.S. – Igop- Uff. X - ha replicato, con nota del 13.12.2007, contenente chiarimenti da ritenersi validi per tutti i ricorsi per i quali la Sezione ha emesso eguali ordinanze, e che anche la Direzione Generale per il Personale Militare dell’Amministrazione della Difesa, aderendo all’invito contenuto nelle predette ordinanze istruttorie, ha trasmesso una propria nota di chiarimenti;

CONSIDERATO che la R.G.S. ha ribadito, anche con riguardo agli Ufficiali della C. P., che la loro assunzione in s.p.e., al pari di quella degli altri ufficiali delle FF.AA., è inserita nel processo di professionalizzazione e finanziata tramite la relativa normativa, in quanto:

  • il ruolo degli ufficiali in spe della CP. non è che uno dei ruoli nei quali sono iscritti gli ufficiali in spe della M.M., a mente dell’art. comma 2 del D.lgs. n. 490/1997;
  • l’art. 1, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 215/2001 fa espresso rinvio, per quanto concerne le dotazioni organiche degli ufficiali delle FF.AA., al predetto art .2 del D. lgs. n. 490/1997;

CONSIDERATO che la resistente amministrazione, oltre a richiamare il dato normativo sub 1, del precedente periodo, ha osservato che anche il personale (non direttivo) della C.P. è inserito nel processo di professionalizzazione come si desume dagli artt. 27 e 28 della legge n. 226/2004, mentre i relativi ufficiali sono esclusi dal piano di riduzione degli organici ex art. 1, comma 1, del D.lgs. n. 490/1997 e le relative dotazioni organiche non vengono annualmente determinate col D.M. di cui all’art. 2, comma 3, del D.lgs. n. 215/2001, in quanto "tali volumi, relativamente alla C.P., sono ormai a regime dal 2006", concludendo che "è evidente che il Corpo delle C.P. attinge alla risorse finanziarie messe a disposizione per la realizzazione del programma di professionalizzazione delle FF.AA." ;

CONSIDERATO che i chiarimenti tecnici resi dalle onerate Amministrazioni non solo non eliminano le perplessità manifestate dalla Sezione nella propria ordinanza istruttoria ma, definitivamente, convincono della bontà di un diverso percorso esegetico, ivi già abbozzato, atteso che:

  • l’art. 3 della legge delega n. 331/2000, indica, quale primo criterio direttivo del processo di graduale sostituzione dei militari in servizio obbligatorio di leva con volontari di truppa, la progressiva riduzione a 190 mila unità dell'organico complessivo delle Forze armate, secondo un andamento della consistenza del personale in servizio coerente con l'evoluzione degli oneri di cui alla tabella A allegata alla presente legge, ad esclusione dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza e del Corpo delle capitanerie di porto,..... in modo da (omissis), criterio direttivo questo al quale, già in linea di principio, non può che conseguire l’estraneità dall’ambito della normativa delegata – pena la violazione del limite in questione contenuto nella legge delega – del processo di contrazione dell’organico del personale in s.p.e. dei ruoli della C.P. e, quale logico corollario, l’estraneità, sia alla legge delega che al decreto delegato, delle modalità di finanziamento del predetto personale (da assumere) in spe nel Corpo delle C. P.;
  • l’art. 1 del D.lgs. (delegato) n. 215/2001, precisa che, nell’ambito del processo di riforma, viene disciplinato il progressivo adeguamento delle dotazioni organiche, ovvero dei contingenti massimi del personale militare dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica appartenenti alle categorie degli ufficiali (di cui all’art. 2 del D.lgs. n. 490 del 1997), sottufficiali, V.s.p.e. e v.f.b.;
  • prevede, poi, al comma 1, a conferma di quanto sopra evidenziato, che: "Le disposizioni in materia di gestione degli organici non si applicano al Corpo delle capitanerie di porto ove non espressamente previsto", con la conseguenza che, allorquando, nel successivo comma 2, lo stesso articolo puntualizza che: "Nell'ambito della trasformazione, viene disciplinato il progressivo adeguamento delle dotazioni organiche ovvero dei contingenti massimi del personale militare dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica appartenenti alle categorie", fra gli altri, "dei ruoli degli ufficiali del servizio permanente di cui all'articolo 2, del D. lgs. n. 490 del 1997", all’evidenza esclude da tale adeguamento – e più a monte, dal processo di trasformazione – gli ufficiali delle C. P., in quanto "non espressamente prevista" la loro inclusione in tale processo di trasformazione-adeguamento;
  • l’art. 3, D. lgs. 215/2001, nell’indicare la decorrenza temporale (1.1.2006) della accessione funzionale al processo di riforma, e, dunque, della connessione con la professionalizzazione delle Forze armate, delle assunzioni in s.p.e. degli ufficiali delle tre FF.AA., (la cui dotazione organica, a mente dello stesso art. 3, comma 2, va determinata a partire da tale anno in modo da tenere conto, unitamente alla dotazione organica del rimanente personale subordinato, dell’evoluzione degli oneri indicati nella tabella "A" allegata alla legge n. 331/2000) al comma 2 non indica espressamente, a differenza del comma 1 dello stesso articolo, gli ufficiali delle C.P., e dunque non include nella propria portata applicativa tali ufficiali (id est: la dotazione organica di tali ufficiali, diversamente da quanto accade per gli ufficiali delle tre FF.AA., non è inserita dall’1.1.2006 nel processo di professionalizzazione né è finanziata con le risorse previste dalla correlata normativa, come, del resto, confermato, con la nota di chiarimenti, anche dalla resistente amministrazione quanto alle dotazioni organiche degli ufficiali in spe delle C.P. che "non vengono riportate nel D.M. di cui all’art. 2 comma 3 del D. lgs. n. 215 del 2001", salvo poi giustificare tale fatto con la circostanza – di dubbia coerenza alla stregua del quadro normativo di cui sopra – che i volumi organici degli ufficiali in spe delle C.P. "sono ormai a regime dal 2006";
  • la legge n. 226/2004 (che esula dall’ambito dei provvedimenti legislativi delegati dalla legge n. 331/2000) tratta (per la prima volta nell’ambito del processo di professionalizzazione) dell’assunzione in s.p.e., nell’ambito del Corpo delle C. P., dei soli Volontari di truppa, assunzione precedentemente finanziata dall’art. 33 della legge n. 166/2002 (495 volontari in spe distribuiti tra il 2002-2004), dall’art. 34, comma 8, della legge n. 289/2002 (finanziaria 2003) che ha previsto, per le stesse esigenze, l’immissione in spe, a partire dal 2003, di un ulteriore contingente di V.s.p.e. di 110 unità], prevedendo al Capo VII, (art. 27 e ss.) un programma di reclutamento per sostituire i 2575 militari di leva nella C.P. con 2575 V.s.p.e. nel triennio 2004-2006;
  • l’art. 28 prevede l’evoluzione degli oneri massimi di finanziamento di tale categoria di personale dal 2007 sino al 2015 (in apposita tabella), stabilisce che la relativa consistenza organica è determinata annualmente con un decreto interministeriale (difesa- trasporti- tesoro- funzione pubblica) nel rispetto di tali oneri, mentre l’art. 32, comma 2, prevede la copertura finanziaria di tale programma di assunzioni;

CONSIDERATO, pertanto, che da tale analitico excursus normativo è possibile evincere che:

  • al processo di riforma, avviato con la legge n. 331/2000, si accompagna l’indefettibile contrazione degli organici del personale delle tre FF.AA. (con esclusione dei CC, della G.d.F. e delle C.P.) in modo da pervenire, entro il 31.12.2020, ad un organico complessivo di 190.000 unità ed in modo da rispettare, dal 2003 in poi (cfr. art. 8, comma 3, della legge n. 331/2000), l’evoluzione degli oneri indicata in una tabella alla stessa allegata;
  • il solo personale del Corpo delle C.P. inserito nel processo di professionalizzazione è quello costituito dai Volontari di truppa in s.p.e., cui si riferisce il Capo VII della legge n. 224/2006;
  • nessuna disposizione della c.d. normativa sulla professionalizzazione disciplina, in correlazione col predetto processo di riforma, l’assunzione in s.p.e. degli ufficiali del Corpo delle C.P., ovvero individua espressamente, nell’ambito dello stesso processo di riforma, l’evoluzione degli oneri cui fare riferimento ai fini del progressivo adeguamento della relativa dotazione organica;

CONSIDERATO che le considerazioni ora espresse trovano ulteriore conferma nelle disposizioni dei sopra richiamati commi 95 e 97, art. 1 della legge n. 311/2004, con i quali – pur essendo escluse dal c.d. "blocco delle assunzioni" quelle connesse con la professionalizzazione delle Forze armate di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 331, al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, ed alla legge 23 agosto 2004, n. 226 (comma 95) – si prevede che, ai fini del rilascio della deroga al divieto di assunzioni di personale a tempo indeterminato, "sia prioritariamente considerata l'immissione in servizio degli addetti a compiti di sicurezza pubblica e di difesa nazionale.........." (comma 97), con la conseguenza evidente che l’assunzione in spe di talune categorie di personale delle FF.AA. rimane esclusa dall’ambito della predetta professionalizzazione e, quindi, è soggetta al meccanismo procedurale di cui al comma 96, art. 1 della legge n. 311/2004, e, cioè, al previo rilascio dell’autorizzazione di cui all’art. 39, comma tre ter, della legge n. 449/1997;

CONSIDERATO, altresì, che, seppure il D.P.R. 28.4.2006 (recante autorizzazione delle assunzioni a tempo indeterminato in deroga al blocco imposto dal citato comma 95) non ha incluso, per l’anno 2006, gli ufficiali delle C.P. tra i beneficiari del fondo di cui al comma 96, non può, per ciò solo, pregiudicare la forza e la portata di norme di rango legislativo, trattandosi di atto amministrativo generale adottato su impulso dell’amministrazione interessata alla deroga;

RITENUTO che l’assunzione in spe degli ufficiali dei ruoli delle C.P., al pari di quanto avviene per gli ufficiali dell’Arma dei Carabinieri e del Corpo della G.di F., è soggetta alla procedura autorizzatoria sopra descritta, attingendo al fondo di cui al comma 96, art. 1 della legge n. 311/2004, e che, pertanto, gli ufficiali ausiliari delle C.P., in possesso dei requisiti richiesti dall’art. 1, comma 519, della legge n. 296/2006, sono titolari di una posizione di interesse legittimo alla conclusione da parte dell’Amministrazione di appartenenza del procedimento avviato con le rispettive istanze di stabilizzazione;

CONSIDERATO che il provvedimento impugnato (che differisce la valutazione di tali istanze al momento in cui saranno noti i destinatari della norma del comma 519 e fissati tempi e modalità di attuazione della stessa) è solo apparentemente un atto avente natura soprassessoria, in quanto la stessa amministrazione, nei propri scritti difensivi, esclude che tali ufficiali possano ritenersi destinatari della invocata normativa e che, dunque, lo stesso ha valenza di diniego di avvio della procedura stabilizzatoria, con riveniente sua illegittimità per le considerazioni sopra esposte;

CONSIDERATO, quanto alla impugnativa del provvedimento di collocazione in congedo, che la stessa si rivela insuscettibile di positiva delibazione, atteso il nesso di stretta consequenzialità con l’ultimazione del periodo di ferma prefissata contratta dal ricorrente, e che, allo stato, la proroga della prestazione lavorativa potrà concretizzarsi solo dopo il rilascio dell’autorizzazione di cui all’art. 39, comma tre ter (che individuerà, anche sulla base delle risorse disponibili, i posti da ricoprire) e prima dell’effettiva assunzione a tempo indeterminato;

CONSIDERATO che la soluzione sopra indicata trova conferma nello stesso dato testuale del comma 519, art. 1 invocato, che prevede la prosecuzione, in via prioritaria, della collaborazione degli ufficiali in ferma prefissata di cui all’art. 23, comma 1, del D. lgs. n. 215/2001 "nelle more della conclusione della procedura di stabilizzazione", a differenza di quanto previsto con l’art. 3, comma 92, della legge finanziaria 2008 n. 244 del 2007 ("nelle more delle procedure di stabilizzazione") per la procedura stabilizzatoria di cui al comma 526, art. 1, legge finanziaria in esame, che non prevede, invece, il filtro autorizzatorio di cui all’art. 39, comma tre ter, della legge n. 449/1997;

CONSIDERATO che, per quanto attiene alla prosecuzione del rapporto lavorativo anteriormente alla autorizzazione di cui al citato art. 39, comma tre ter, questa Sezione ha affermato ripetutamente in molteplici sentenze (alcune delle quali appellate ed integralmente confermate dal Consiglio di Stato: cfr. IV^, nn.5655, 5656 e 5657 del 2007), che la stessa è subordinata alla compresenza delle condizioni vigenti e normativamente previste per la rafferma e/o prolungamento di tale rapporto;

CONSIDERATO, altresì, che, alla stregua di quanto sopra articolatamente osservato, la invocata stabilizzazione, lungi dal costituire un diritto soggettivo dell’istante, richiede il filtro di una puntuale indagine istruttoria e di un esplicito provvedimento autorizzatorio, che deve tener conto anche delle limitate risorse finanziarie disponibili, oltre le quali la pretesa stabilizzatoria appare inesigibile, al che accede che l’intervenuto congedamento, di per se, non costituisce ostacolo alla stabilizzazione de qua;

CONSIDERATO, pertanto, che il ricorso in esame, si rivela manifestamente fondato e definibile, sussistendone i presupposti, con una decisione in forma semplificata ai sensi dell’art. 9 della legge n. 205 del 2000, quanto alle censure avverso il mancato avvio di procedura di stabilizzazione;

CONSIDERATO, pertanto, che, in accoglimento del ricorso, il provvedimento di diniego di avvio della procedura di stabilizzazione deve essere annullato, con salvezza degli ulteriori provvedimenti della P.A. competente, ed inerenti l’avvio del procedimento di stabilizzazione del personale ufficiale in ferma prefissata della M.M. del ruolo delle Capitanerie di Porto, in possesso di tre anni servizio al 31.12.2006;

RITENUTA la sussistenza di giusti motivi, alla luce della novità della questione, per disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite;

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale - Sezione Prima Bis

definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe:

  • lo accoglie, nei limiti indicati in motivazione, e, per l’effetto annulla il provvedimento con lo stesso impugnato, giusta quanto precisato pure in parte motiva, con salvezza degli ulteriori provvedimenti della P.A. competente, ed inerenti l’avvio del procedimento di stabilizzazione del personale ufficiale in ferma prefissata della M.M. del ruolo delle Capitanerie di Porto, in possesso di tre anni servizio al 31.12.2006;
  • respinge gli ulteriori capi di domanda.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma il 30 gennaio 2008, in Camera di Consiglio.

il Presidente

il Consigliere, est.