“Ci sarà l'alba di un nuovo giorno anche per noi. Un'alba in cui ci sentiremo di nuovo bene e capiremo di non aver sbagliato percorso. Un'alba in cui ci sentiremo orgogliosi di quello che siamo riusciti a fare. Un'alba che arriverà anche grazie a chi, quando staremo per cadere, ci porgerà la mano. E anche grazie a chi non lo farà” (Braveheart)

"Non pretendiamo che le cose cambino se continuiamo a farle nello stesso modo. La crisi è la miglior cosa che possa accadere a persone e interi paesi perché è proprio la crisi a portare il progresso. La creatività nasce dall'ansia, come il giorno nasce dalla notte oscura. E' nella crisi che nasce l'inventiva, le scoperte e le grandi strategie. Chi supera la crisi supera se stesso senza essere superato. Chi attribuisce le sue sconfitte e i suoi errori alla crisi, violenta il proprio talento e rispetta più i problemi che le soluzioni. La vera crisi è la crisi dell'incompetenza. Lo sbaglio delle persone e dei paesi è la pigrizia nel trovare soluzioni. Senza crisi non ci sono sfide, senza sfide la vita è una routine, una lenta agonia. Senza crisi non ci sono i meriti. E' nella crisi che il meglio di ognuno di noi affiora perché senza crisi qualsiasi vento è una carezza. Parlare di crisi è creare movimento; adagiarsi su di essa vuol dire esaltare il conformismo. Invece di questo, lavoriamo duro! L'unica crisi minacciosa è la tragedia di non voler lottare per superarla" (Albert Einstein 1879-1955)
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...la flessibilità è una caratteristica meritevole, la precarietà è uno stato di sofferenza...
"Esorto tutti ad una presa di coscienza, esorto tutti a non subire un trattamento ignomignoso. Invito tutti a non subire gli eventi ma partecipare agli stessi. Bisogna portare ogni vicenda, ogni torto, ogni intento dilatorio dinanzi alle sedi giudiziarie ed in tutti i gradi del giudizio. Bisogna essere uniti e partecipi."
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STABILIZZAZIONE DEL RUOLO UFFICIALI DELLE FORZE ARMATE

La Comunità Europea con Direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, ha stabilito il diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato per tutti i lavoratori a tempo determinato del settore privato e pubblico (tanto per chi soggiace a diritto pubblico quanto per chi viene sottoposto a diritto privato) una volta che venissero maturati determinati requisiti.

L’ITALIA, in applicazione della riportata Direttiva 1999/70/CE ha emanato il Decreto Legislativo 6 settembre 2001, n. 368, che garantisce, tra le altre cose, il diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato a tutti i dipendenti a tempo determinato, una volta che vengano superati i trentasei mesi di servizio con proroga.

Le sentenze della Corte di Giustizia Europea Ruoli C-212/04, C-53/04, C-180/04, tra luglio e settembre 2006, hanno ribadito il diritto alla trasformazione del rapporto a tempo indeterminato per tutta la compagine dei dipendenti pubblici (confermando il contenuto di cui alla Direttiva 1999/70/CE), ovvero anche il diritto al risarcimento per equivalente.

Di conseguenza, lo Stato Italiano, in deroga all’art.36, c.5, D.Lgs. n.165/01, il 27.12.2006, con Legge 296/06 (Finanziaria 2007) ha disposto (art. 1 cc.417, 420, 519, 523, 526), la stabilizzazione (id est: trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato, a tempo indeterminato) di tutto il personale della Pubblica Amministrazione assunto a tempo determinato per un periodo superiore ai 36 mesi, a partire da quello in servizio al 01.01.2007; infatti sarebbe risultato eccessivamente oneroso per le finanze statali procedere alla concessione di un immediato “risarcimento per equivalente” a tutto il personale in possesso del citato requisito.

La “Stabilizzazione” è semplicemente una sanatoria, conseguente a contingenti decisioni prese in ambito europeo.

Per inciso, durante l'anno 2009, il Sig. Y. G., un ufficiale ausiliario del Corpo delle Capitanerie di porto (congedato durante l’anno 2007), è stato stabilizzato nella P.A. proprio in virtù del triennio di servizio maturato nel Corpo delle Capitanerie di porto

Si vuole infatti precisare che il comma 519, articolo unico della legge finanziaria 2007, ha disposto una procedura di assunzione straordinaria di personale della Pubblica Amministrazione, parallela, anche se diversa, a quella relativa alle ordinarie assunzioni.

Secondo la "Difesa" il comma 519, articolo 1 della legge n. 296/06 prevede la stabilizzazione del personale del pubblico impiego in ragione del 20% del fondo di cui al comma 96, art.3, Legge n. 311/04.

Il riportato "fondo" afferisce la disponibilità nei riguardi delle assunzioni in deroga al c.d. blocco del "turn over" stabilito con il comma 95, art. 3, Legge n. 311/04.

Tale divieto generalizzato di assunzioni di personale a tempo indeterminato imposto alle pubbliche amministrazioni per il triennio 2005-2007 dal comma 95 dell'articolo unico della finanziaria 2005 (legge 30 dicembre 2004, n. 311), non riguarderebbe il personale dipendente delle Forze armate, e ciò in quanto la detta norma precisa che sono fatte salve le assunzioni connesse con la professionalizzazione delle Forze armate di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 331, al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, ed alla legge 23 agosto 2004, n. 226.

Conseguentemente, le Forze Armate non potrebbero accedere allo speciale fondo, istituito dal successivo comma 96 per finanziare, in deroga al divieto di cui al suddetto comma 95, quelle assunzioni che si rendessero necessarie per fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza ed urgenza; pertanto i dipendenti precari delle Forze Armate non potrebbero beneficiare delle stabilizzazioni di cui al comma 519 dell'articolo unico della finanziaria 2007 (L. n. 296/2006), in quanto tale disposizione, per istituire il necessario nuovo fondo per finanziare tali stabilizzazioni, scorpora il 20% del fondo di cui al citato comma 96 della finanziaria 2005.

A ben guardare, il comma 519, articolo 1 della legge n. 296/06 prevede la c.d. stabilizzazione del personale del pubblico impiego statuendo apposito fondo, corrispondente ad una quota (20%) delle risorse di cui al precedente comma 513, e non già al c. 96, art. 3, L. 311/04 tout court; in particolare, si sottolinea che il comma 513 rifinanzia il fondo di cui al c. 96.

Ma già il comma 96 art.3, L.311/04 consisteva in un rifinanziamento del precedente fondo c.d. "in deroga al blocco delle assunzioni" stabilito dall'art. 3, comma 54, della legge n. 350 del 2003.

Il comma 55 della sessa legge stabiliva, poi, che le deroghe di cui al precedente comma – quindi le richieste di assunzione in deroga al "blocco" - erano autorizzate secondo la procedura di cui all’articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni; e che nell’ambito delle procedure di autorizzazione delle assunzioni è prioritariamente considerata l’immissione in servizio degli addetti a compiti connessi alla sicurezza pubblica, al rispetto degli impegni internazionali, alla difesa nazionale, al soccorso tecnico urgente, alla prevenzione e vigilanza antincendi e alla protezione civile; con ciò autorizzando anche le Forze Armate (in particolare il Ruolo Ufficiali) all'accesso al fondo di che trattasi, come infatti è avvenuto.

A fortiori si sottolinea che in tutti i provvedimenti di Autorizzazione all'assunzione del personale nelle pubbliche amministrazioni in deroga al c.d. "blocco", per gli anni 2004-5-6 e proprio per lo stesso anno di riferimento della stabilizzazione – 2007 - (cfr: D.P.R. 25 agosto 2004, D.P.R. 6 settembre 2005, D.P.R. 28 aprile 2006, D.P.R. 29 novembre 2007), è previsto il beneficio di una parte del fondo di che trattasi in favore del personale delle FFAA.

Nonostante tanto, la "Difesa", in maniera alquanto contraddittoria, sostiene le FFAA essere sottratte al beneficio di cui alla spartizione del fondo in parola.

Invero le Forze Armate, non sono esonerate in toto dal suddetto blocco generalizzato delle assunzioni, né, di conseguenza, ad esse è precluso l'accesso al fondo di cui al comma 96 art. 1 L. 311/04.


Assunzioni connesse con la professionalizzazione

La norma infatti non fa salve tutte le assunzioni delle Forze armate, ma soltanto quelle finanziate dalla legge 14 novembre 2000, n. 331, dal decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e dalla legge 23 agosto 2004, n. 226, ovverosia:

· per quel che attiene le FFAA, le assunzioni relative ai ruoli non direttivi e quelle del personale destinato all'inquadramento, alla formazione ed all'addestramento dell'organico da professionalizzare;

· per quel che attiene il Corpo delle Capitanerie di porto, le sole assunzioni delle categorie del ruolo truppa;

tanto, a mente della L. 331/00 e dell'art. 23, c. 3, e dell'art. 28, c. 1, L. 226/04, (come, peraltro confermato dallo stesso D.P.R.6 settembre 2005).

Infatti, la normativa relativa alla professionalizzazione di cui alla Legge 331/00, D.Lgs. 215/01, e L. 226/04, prevede (in coerenza con gli oneri di cui alla tabella "A" della L. 331/00, e a decorrere dall'anno 2007, dalle tabelle "C" ed "E" di cui alla L. 226/04), per quel che attiene le Forze Armate (ad esclusione del corpo delle Capitanerie di porto):

· l'aumento di 10.450 unità del ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente,

· il reclutamento di 30.506 volontari del medesimo ruolo in ferma prefissata,

· il mantenimento in servizio di circa 31.500 volontari di truppa in ferma breve,

Di più stabilisce che al fine di compensare il personale in formazione è computato un contingente di volontari in ferma prefissata di un anno determinato annualmente nelle misure di seguito indicate:

· 4.021 unità nell'anno 2005;

· 821 unità, in ciascuno degli anni dal 2006 al 2011;

· 749 unità, in ciascuno degli anni dal 2012 al 2020.

Infine dispone, al fine di inquadrare, formare e addestrare i volontari in ferma prefissata di un anno, un contingente di personale militare determinato annualmente nelle misure di seguito indicate:

· nell'anno 2005: 210 ufficiali, 350 marescialli, 350 sergenti, 1.743 volontari in servizio permanente;

· negli anni dal 2006 al 2007: 120 ufficiali, 200 marescialli, 200 sergenti, 996 volontari in servizio permanente;

· negli anni dal 2008 al 2020: 90 ufficiali, 150 marescialli, 150 sergenti, 747 volontari in servizio permanente.

Per quel che riguarda il Corpo delle Capitanerei di porto l'assunzione ed il mantenimento in servizio di:

· 3.500 volontari di truppa in servizio permanente del Corpo delle Capitanerie di porto,

· 1.775 volontari in ferma ovvero in rafferma del Corpo delle Capitanerie di porto,

In più al fine di compensare il personale in formazione non impiegabile in attività operative stabilisce un contingente di volontari in ferma prefissata di un anno nelle misure di seguito indicate:

· 200 unità nell'anno 2005;

· 235 unità negli anni 2006 e 2007;

· 5 unità in ciascuno degli anni dal 2008 al 2015.

Sotto tale segno la normativa sulla professionalizzazione delle Forze Armate prevede precisi fondi per l'attuazione del disposto normativo stesso (infatti, ai sensi dell'art. 81 della Costituzione Italiana, ogni legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte).

Da tanto, si precisa che gli unici oneri e relativi fondi previsti dalla detta normativa per l'assunzione del personale da professionalizzare si rinvengono nella Tabella "A" di cui alla legge 331/00 e alle Tabelle "C" ed "E" di cui alla L. 226/04; ovverosia 500.000.000 euro per le FFAA e 70.000.000 per il ruolo truppa delle Capitanerie di porto.

Tanto a fronte di una spesa pari a 9.000.000.000, per mantenere il personale delle Forze armate (escluso il Corpo CP), e di 500.000.000 per quello del Corpo delle Capitanerie.

Per quanto sopra citato, risulta di tutta evidenza che le uniche assunzioni del ruolo ufficiali connesse con la professionalizzazione delle FFAA di cui alle leggi 331/00, D.Lgs. 215/01, L. 226/04 attengono i seguenti contingenti:

a) nell'anno 2005, 210 ufficiali;

b) negli anni dal 2006 al 2007, 120 ufficiali;

c) negli anni dal 2008 al 2020, 90 ufficiali.

Per le restanti assunzioni di ufficiali delle FFAA, invece, si utilizzano gli ordinari stanziamenti inscritti nei fondi strutturali del Dicastero della Difesa, che, logicamente nulla hanno a che fare con i fondi e quindi con le assunzioni di cui alla L. 331/00, D.Lgs. 215/01, L. 226/04.

Per quel che attiene il Corpo delle Capitanerie, invece, alcuna componente del ruolo ufficiali è legata alla formazione del personale da professionalizzare; infatti il reclutamento degli ufficiali del "Corpo" interviene grazie agli ordinari stanziamenti del Dicastero delle Infrastrutture e dei trasporti.

Risulta, poi, del tutto inconferente con le assunzioni connesse con la professionalizzazione (di cui alla L. 331/00, D.Lgs. 215/01, e L. 226/04) l'inclusione, a partire dal 01.01.2006, delle dotazioni organiche del Ruolo Ufficiali delle FFAA nel decreto di cui all'art.2, c.3 del D.Lgs. 215/04.

Infatti la Legge 2 Dicembre 2004, n.299 (non già il D.lgs. 215/01) stabilisce da un lato, le dotazioni organiche del ruolo ufficiali, dall'altro, che il reclutamento del ruolo ufficiali è regolamentato secondo le disposizioni di cui all'art.60 e seg. del D.Lgs. 490/97, fino all'anno 2009, con ciò vanificando ogni tentativo di ricondurre in toto l'assunzione del personale del ruolo ufficiali delle FFAA o la determinazione organica dello stesso alla normativa sulla professionalizzazione di cui alla L.331/00, al D.Lgs. 215/01, e alla L. 226/04.

Ammesso e non concesso, poi, che la circostanza possa definirsi dirimente della connessione delle assunzioni del Ruolo Ufficiali delle FFAA con la normativa sulla professionalizzazione (di cui alla L. 331/00, D.Lgs. 215/01, e L. 226/04), comunque il Ruolo Ufficiali del Corpo delle Capitanerie di porto ne sarebbe escluso, stante la mera considerazione che l'ultimo decreto sull'organica del detto ruolo datato 9.11.2004 risulta adottato ai sensi e per gli effetti del combinato del disposto normativo di cui all'art. 1 e 60 del D.Lgs. 490/97, attinente il "Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali, a norma dell'articolo 1, comma 97, della legge 23 dicembre 1996, n. 662", pertanto altra destinata normativa del tutto inconferente con la Professionalizzazione delle FFAA.

Né la normativa sulla professionalizzazione prevede alcunché per il Ruolo Ufficiali del Corpo delle Capitanerie di porto; anzi a ben vedere la gestione del detto personale viene ex lege esclusa dallo stesso dettato normativo (cfr: art.3, c. 1, lett. a, L. 331/00, art. 1, c.1 D.Lgs. 215/01, art. 27, 28 L .226/04).

La prova di tanto si ha nel D.P.R. 6 settembre 2005, recante "autorizzazione ad assunzioni di personale nelle pubbliche amministrazioni, a norma dell'articolo 1, commi 95, 96 e 97 della legge 30 dicembre 2004, n. 311".

Infatti in tale anno aldilà delle 210 assunzioni di ufficiali delle FFAA connesse con la professionalizzazione si sono assunti circa 450 ufficiali delle FFAA, con i fondi per le assunzioni in deroga.

Se effettivamente fosse come sostenuto dalla Difesa, ovverosia che a far data dal 1.01.2006 tutte le assunzioni del ruolo ufficiali fossero connesse con la normativa di cui alla L. 331/00, D.Lgs. 215/01, L. 226/04, ci si domanda come potrebbe mai essere che proprio la stessa normativa sulla professionalizzazione disponga per l'anno 2005 l'assunzione di personale che, secondo la Difesa, solo a far data dall'anno successivo avrebbe dovuto "rientrare" tra le assunzioni connesse con la professionalizzazione; ovvero anche, come sia stato possibile per il ruolo ufficiali delle FFAA attingere lo stesso anno (2005) tanto ai fondi sulla professionalizzazione tanto a quelli sulla stabilizzazione, se non in virtù di un "diversa" destinazione delle risorse!

Infatti, ammesso e non concesso – perchè è circostanza impossibile, né mai provata –, poi, che a partire dal 2006 le risorse già previste specificamente per la professionalizzazione (di cui alla L. 331/00, D.Lgs. 215/01, e L. 226/04), siano state utilizzate anche per l'assunzione del Ruolo Ufficiali delle FFAA, questo non dovrebbe significare che in quel momento le Forze armate sono state "sottratte al blocco delle assunzioni ed alla relativa deroga di cui al comma 96.

Si tratterebbe, come è evidente, di differenti risorse economiche, a cui le Forze Armate (in particolare il Ruolo Ufficiali) hanno avuto accesso alternativamente, in relazione alle proprie esigenze concrete ed alle concrete disponibilità dei relativi fondi, tutti in astratto accessibili.

Ma si ribadisce che la circostanza è del tutto irrealistica stante il fatto che le risorse messe a disposizione dalla professionalizzazione (di cui alla L. 331/00, D.Lgs. 215/01, e L. 226/04) hanno interessato il solo personale "non direttivo" delle FFAA, del quale notoriamente non fa parte il Ruolo Ufficiali; eccezion fatta per il personale assunto per la formazione, mai l'assunzione di alcun ufficiale delle Forze armate è stata garantita da alcun fondo sulla professionalizzazione, né è possibile riscontrare una simile affermazione nella normativa di che trattasi.

Ora, se già nel 2005, come del resto anche nel 2006 e addirittura nello stesso 2007 le FF.AA. sono state autorizzate ad accedere al detto fondo - per giunta proprio per le assunzioni che si vorrebbe far ricadere nella professionalizzazione, quelle che sarebbero dovute essere certamente escluse dal blocco e dal relativo fondo - non si vede per quale ragione le Forze armate non abbiano proceduto a richiedere l'autorizzazione all'accesso al fondo de quo anche per la richiesta di stabilizzazione dei propri "ufficiali precari", peraltro per far fronte a nuove ed autonome esigenze (quelle relative appunto alla stabilizzazione dei dipendenti precari), totalmente diverse, se non addirittura diametralmente opposte, a quelle sottese alla professionalizzazione.

Peraltro, si aggiunga sommessamente che, anche a voler escludere l'accesso delle FF.AA. all'originario fondo di cui al comma 96 della finanziaria 2005, si deve tener presente che, nel momento in cui la finanziaria 2007 ha scorporato il 20% del suddetto fondo, ha bloccato tale quota, mutandone la destinazione. In altri termini, quel 20% non fa più parte del fondo originario, ma costituisce un nuovo fondo, con una nuova destinazione, accessibile soltanto per finanziare le stabilizzazioni di cui al comma 519 della finanziaria 2007. Di conseguenza l'originaria destinazione del primo fondo (le assunzioni urgenti in deroga al blocco del turn over) diventa oggi del tutto irrilevante con riferimento a quel 20% che oggi costituisce un fondo nuovo, autonomo e diverso.

Con specifico riferimento agli Ufficiali, la "Difesa" afferma che le assunzioni a tempo indeterminato (rectius in S.P.E.) degli Ufficiali non potrebbero accedere al fondo di cui al comma 519, in quanto si tratterebbe di assunzioni "funzionali" alla riforma della professionalizzazione, che dunque andrebbero effettuate solo con i fondi propri della professionalizzazione, e non con i fondi del comma 519.

Tuttavia, neanche tale assunto pare condivisibile. Innanzi tutto lascia perplessi il fatto che le assunzioni a tempo indeterminato degli ufficiali delle FFAA possano essere considerate istituto giuridico connesso alla riforma della professionalizzazione, visto che già all'epoca dei fatti (1 gennaio 2007) la riforma era compiuta, in quanto legata alla contingenza dell'abolizione del servizio di leva e alla riduzione dell'organico delle FFAA a 190.000 unità, dunque fisiologicamente temporanea, pensata e realizzata per la "graduale sostituzione leva con militari di professione" (si vedano in tal senso le norme istitutive di tale riforma: legge 14 novembre 2000, n. 331, decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, legge 23 agosto 2004, n. 226).

Inoltre, anche a volere riscontrare tale rapporto funzionale, ciò non toglie che le stesse assunzioni possano essere considerate altrettanto necessarie (al pari degli omologhi colleghi dell'Arma dei Carabinieri) pure con riferimento alla stabilizzazione dei precari, e ciò proprio in base alla ratio sottesa al comma 519.

D'altronde, non bisogna dimenticare che il comma 519 disciplina non le assunzioni tout court, bensì solo quelle mirate, appunto, alla stabilizzazione dei precari. In altri termini, se l'Ufficiale "militare di professione" è pure precario, non si vede per quale ragione non possa accedere alla stabilizzazione ex art. 519.

Peraltro è solo il caso, brevemente di accennare che il c. 95, L. 311/04, non fa salve solamente le assunzioni connesse con la professionalizzazione delle FFAA di cui alle leggi L. 331/00, D.Lgs. 215/01, L. 226/04, ma pure quelle connesse con la professionalizzazione dell'Arma dei carabinieri di cui all'articolo 3, comma 70, della legge 24 dicembre 2003, n.350.

Queste ultime assunzioni, in particolare, intervengono a completamento del programma di sostituzione dei carabinieri ausiliari (di cui all’art. 21 della legge 28 dicembre 2001, n.448 e dell’articolo 34, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289), che dispone che in relazione alla necessità di procedere alla progressiva sostituzione dei carabinieri ausiliari in deroga a quanto stabilito dall’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, è attivato un arruolamento di contingenti annui di carabinieri in ferma quadriennale.

Il successivo c. 96 art. 1 della L. 311/04 ha disposto, in deroga al divieto di cui al comma 95, per le amministrazioni ivi previste, apposito fondo per le assunzioni che si rendessero necessarie per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, asservendo l'autorizzazione alle modalità di cui all’articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n.449, e successive modificazioni.

Ha, infine, statuito al c.96 che nell’ambito delle procedure e nei limiti di autorizzazione all’assunzione di cui al comma 97 è prioritariamente considerata l’immissione in servizio, in particolare, del personale necessario per assicurare il rispetto degli impegni internazionali e il controllo dei confini dello Stato, e degli addetti alla difesa nazionale.

Con ciò, pertanto, da un lato, ha escluso l'accesso al fondo di che trattasi al ruolo truppa tanto delle tre FFAA quanto dell'Arma dei Carabinieri, in quanto dotati di specifico fondo per le assunzioni connesse con la professionalizzazione dello stesso ruolo; dall'altro, ha riservato al personale del Ruolo Ufficiali sia delle FFAA che dell'Arma il beneficio di cui al c. 96, art. 1, L. 311/04.

Invero la finanziaria 2007 ha voluto estendere le risorse destinate alla stabilizzazione scorporando, in aggiunta, anche una porzione del già citato fondo, distinto ed autonomo istituito proprio per la riforma della professionalizzazione.

Di conseguenza, l'accesso al fondo ex comma 96 non può essere precluso in modo generalizzato alle Forze armate, ma al contrario costituisce una risorsa finanziaria a cui anche le FF.AA. (ed in particolare il ruolo ufficiali) possono accedere.

Ciò è comprovato anche dal successivo comma 97, che prevede, proprio con riferimento alle suddette autorizzazioni in deroga al c.d. blocco del turn over, che sia "prioritariamente considerata l'immissione in servizio degli addetti a compiti di sicurezza pubblica e di difesa nazionale" - peraltro ripercorrendo quanto già disciplinato dal riportato comma 55, articolo 3, L. 350/03 -.

Nel merito è solo il caso di accennare l'evidenza della frase che coinvolge le FFAA, e non già i soli corpi di polizia ad ordinamento militare (Arma dei Carabinieri e corpo della Guardia di Finanza); infatti, qualora il legislatore avesse voluto intendere gli appartenenti alle sole forze di polizia (tanto ad ordinamento civile quanto militare), gli sarebbe bastato citare gli addetti a compiti di sicurezza pubblica; tutto ciò, come è noto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 57 del C.P.P.

Il legislatore ha, comunque, messo a disposizione ulteriori risorse (di cui all'art. 1, c. 417, 419, L. 296/07); a fortiori nella circolare del 24 marzo 2007 del Ministro per le Riforme e le Innovazioni nelle Pubbliche amministrazioni, si legge che le amministrazioni pubbliche non citate espressamente nel comma 519, in quanto sottoposte a specifiche disposizioni in materia di assunzioni ... adeguano i propri ordinamenti a quanto previsto dal medesimo comma 519 in termini di requisiti e modalità di assunzione, tenendo conto delle relative peculiarità e nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio.

Di più si sottolinea che la procedura di cui alla stabilizzazione del personale precario della pubblica amministrazione, prevede altresì (cfr: c. 526, art.1, L. 296/06) che tale procedimento si debba necessariamente estendere ai successivi due anni (2008, 2009); in questo caso, però le assunzioni devono essere garantite dai fondi strutturali del singolo Dicastero, come testimoniato dallo stesso D.p.c.m. 06.08.2008, che ha stabilito le assunzioni a tempo indeterminato di che trattasi con i fondi del singolo Ministero; con ciò legittimando l'ultroneità di riferimento al fondo di cui all'art. 1, c. 96, L. 311/04.

In tal senso è solo il caso di ricordare quanto espresso nel parere del Capo Ufficio Legislativo del Ministero per le Riforme e le Innovazioni nella Pubblica Amministrazione, Avv. Danilo DEL GAIZO, datato 05.12.2006 si legge: "...per le assunzioni in deroga autorizzate sempre per l'anno 2007 è, infine, considerata prioritaria l'immissione in servizio, tra gli altri, degli addetti al personale della difesa nazionale.

lunedì 17 marzo 2008

Sentenza TAR Lazio - N. Reg Gen. 4229/2007

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO
N. 4229/2007 R.G.R.

SEZIONE I BIS
nelle persone dei signori
Elia Orciuolo PRESIDENTE
Franco De Bernardi COMPONENTE, estensore
Giuseppe Rotondo COMPONENTE
ha pronunciato – ai sensi dell’art.26, u.c., della legge 1034/71 (come so-stituito dall’art.9 della legge 205/2000) – la seguente
SENTENZA
sul ricorso n.4229/2007, R.G.R., proposto dal signor Yuri Galeazzi, elettivamente domiciliato in Roma, via Liberiana n.17, presso gli avv.ti Sergio Fidanzia e Angelo Gigliola, che lo rappresentano e difendono per mandato;
- ricorrente -
contro
il Ministero della Difesa (Direzione Generale per il Personale Militare), domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n.12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende“ex lege”;
- resistente -
per l’annullamento,
unitamente agli atti ad esso connessi e consequenziali, del provvedimento con cui se ne è – di fatto – rigettata l’istanza volta ad ottenere la stabilizzazione del rapporto di lavoro.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi, alla Camera di Consiglio del 30.1.2008 (relatore il dott. Franco De Bernardi), i difensori delle parti (come da apposito verbale);
Ritenuto e considerato quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Ritenendolo illegittimo sotto più profili, anche di ordine costituzionale, il sottotenente di vascello (C.P.) Yuri Galeazzi – posto in congedo (ciò di cui egli, pure, si duole) 5.4.2007 – ha impugnato (con contestuale richiesta di tutela cautelare) il provvedimento con cui il Ministero della Difesa ne ha, di fatto, rigettata l’istanza volta ad ottenere la stabilizzazione del rapporto di lavoro.(L’atto gravato in principalità, lungi dall’avere natura meramente soprassessoria, consiste – in realtà – in un vero e proprio diniego di avvio della procedura stabilizzatoria: com’è dimostrato dal fatto che la p.a. – nei suoi scritti difensivi – sostiene apertamente che coloro che versano nella situazione propria del Galeazzi non possono in alcun modo ritenersi destinatari della normativa invocata, a proprio favore, da tale soggetto).
Nella Camera di Consiglio del 30.1.2008, data in cui il relativo ricorso (nel frattempo, debitamente istruito) è stato (nuovamente) sottoposto al vaglio collegiale, si ritiene – stante la manifesta fondatezza delle pretese attoree – di poter definire immediatamente il giudizio con una sentenza in forma semplificata.
Si osserva, al riguardo, come nessuna delle argomentazioni addotte dalla resistente a sostegno delle sue tesi valga a smentire la veridicità dell’unica circostanza rilevante ai fini della decisione della presente controversia: il risultare, l’interessato, in possesso dei requisiti di servizio prescritti dall’art.1, comma 519, della legge 27.12.2006 n. 296.
In presenza di un simile (incontroverso) dato di fatto, le gravate determinazioni di segno negativo si appalesano del tutto ingiustificate: non potendosi certo sostenere che l’Amministrazione intimata non rientri tra i beneficiari del Fondo previsto dall’art.1, comma 96, della legge n.311/2004.(Che, nell’introdurre un “blocco” delle assunzioni a tempo indeterminato per tutte le Amministrazioni statali, ha opportunamente dettato una “norma di salvaguardia” per il personale militare).
Si osserva, a quest’ultimo proposito, come la vigente normativa di settore non impedisca – di per sé – all’Amministrazione della Difesa di accedere al Fondo “de quo”: ma soltanto di poterlo utilizzare per le procedure ordinarie di concorso, connesse con la professionalizzazione delle FF.AA..(Che hanno, in effetti, specifiche fonti di finanziamento).
E dunque; atteso
-che la disposizione invocata a proprio favore dal ricorrente non si pone in alcuna contraddizione col sistema di finanziamento previsto dalla normativa sulla cennata “professionalizzazione” (con la quale, al contrario, essa – avente oggetto e scopo diverso – si integra appieno);
-che, comunque, il solo personale delle Capitanerie di Porto inserito nel processo di professionalizzazione è quello (al quale si riferisce il Capo VII della legge n.224/2006) costituito dai “Volontari di truppa in s.p.e.”;
-che (per di più) nessuna disposizione della cosiddetta “normativa sulla professionalizzazione” disciplina l’assunzione in s.p.e. degli Ufficiali (quali il Galeazzi) delle Capitanerie di Porto (o individua espressamente gli oneri cui far riferimento ai fini del progressivo adeguamento della relativa dotazione organica);
-che lo stesso D.P.R. 28.4.2006 (il quale, effettivamente, non menziona tra i beneficiari del Fondo di cui all’art.1, comma 96, della legge 311/2004 gli Ufficiali delle Capitanerie di Porto) non può (trattandosi, pur sempre, di un atto amministrativo: adottato su impulso dell’Amministrazione interessata alla deroga) pregiudicare la forza e la portata di una norma di rango legislativo,
il ricorso in esame non può – appunto – che esser riconosciuto intrinsecamente fondato: e, per ciò stesso, meritevole di accoglimento.
E’ peraltro da precisare (nel ravvisare giustificati motivi per compensare tra le parti le spese di lite) che l’impugnativa dell’atto di collocamento in congedo del Galeazzi si rileva, allo stato, insuscettibile di positiva delibazione: stante il nesso di stretta consequenzialità esistente tra tale atto e l’ultimazione del periodo di “ferma prefissata” contratta dall’interessato.(La proroga della cui prestazione lavorativa non potrà del resto concretizzarsi, prima dell’effettiva assunzione a tempo indeterminato, che previo rilascio della prescritta autorizzazione: destinata ad individuare, anche sulla base delle risorse disponibili, i posti da ricoprire).
P. Q. M.
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO
SEZIONE I BIS
-accoglie – nei limiti, e con le precisazioni, di cui in motivazione – il ricorso indicato in epigrafe: e per l’effetto, annulla il provvedimento di diniego costituentene l’oggetto principale;
-compensa tra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa, di cui sono fatte salve le ulteriori determinazioni.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 30.1.2008.
Elia Orciuolo PRESIDENTE
Franco De Bernardi ESTENSORE

16 commenti:

Francesco "MR" - il SICILIANO - ha detto...

in pratica cosa farà l'amministrazione difesa di fronte a questa ennesima vittoria (se nn vado errato è la terza...)?

ignazio ha detto...

bella mazzata!!!

Fermo restando che secondo me i CP continuano a funzionare da apripista.... resta da capire....

ma chi ha raggiunto i 3 anni dopo il 31.12.2006? ....ricorre al diniego del TAR o fa domanda secondo finanziaria 2008?

GM H ha detto...

io sono un CP appena congedato, vorrei sapere da ualcuno che tipo di azione legale potremmo intraprendere ache noi.
dobiamo fare ricorso o accodarci ed aspettare?
e se ai CP e spero pian piano per tutti i tribunali dano ragione, cosa aspettano questi tizi a fare qualcosa???

Anonimo ha detto...

ed io che colpa ne ho se sono stato maggiore??? anche l'STV Galeazzi prima ha fatto l'auc da stato maggiore e poi l'aufp da cp!!!

ignazio ha detto...

maerlin...qui nessuno ha colpe e nessuno ha meriti; tutti abbiamo seguito la stessa trafila e siamo finiti nei diversi corpi a discrezione insindacabile di Persomil. E' per questo che, tra l'altro, sostengo che i CP fungono da apripista ...anche se, ad ora, l'orientamento del TAR sembra allargare sempre più il solco che separa i CP dagli altri Corpi.
...ma l'interpretazione del TAR non è infallibile, e l'ignobile sperequazione in atto presenta sicuramente tratti impugnabili.
Quindi, torno alle mie domande le cui risposte credo possano tornare utili a me, a gm h, a te e a tutti quelli che si trovano nella nostra situazione:
"ma chi ha raggiunto i 3 anni dopo il 31.12.2006? ....ricorre al diniego del TAR o fa domanda secondo finanziaria 2008?"

S.V.P.P.B. ha detto...

X 23° auc -6° aufp...

Che cosa farà? Semplice!

Hai presente quel bell'animaletto simpatico con le orecchie lunghe e pelose somigliante al cavallo, con quattro zampe e che "raglia"?

Quello! Orecchie d'asino!

Tra un po' se ne uscirà di nuovo fuori tirando in ballo leggi marziane e comma venusiani pur di aver ragione!

Bhà... speriamo vivamente di no...


Eehhhh... Esercito mio... sei come una bella donna... tanto ti amo, tanto mi respingi!

Saluti a tutti!

deltaromeo ha detto...

Scusate ma sapete qualcosa rigardo alla voce "o che conseguano tale diritto in virtù di contratti stipulati antecedentemente il 29 settembre 2006" ?

Mi è giunta voce che il TAR ha detto che i nostri non sono contratti

ciccio ha detto...

In merito alla sentenza di cui si è in argomento, vorrei esprimere alcune osservazioni sulla straordinarietà dei contenuti in essa formulati.
Sembra, che la straordinarietà della sentenza, e credo che lo sia all'occhio di chiunque, risieda nel fatto che, il TAR abbia un pò invertito l'orientamento in precedenza tenuto. Infatti, come è noto, solo un mese fa era stato affermato, dalla medesima sezione, la totale estraneità del comparto Difesa, dall'applicazione della finanziaria 2007, ritenendola ad appannaggio esclusivo degli Ufficiali del Corpo delle Capitanerie di Porto, svincolati dalla normativa sulla professionalizzazione dello strumento militare, a similitudine di quanto disposto per l'Arma dei Carabinieri, ed in virtù delle particolari aree di competenza istituzionale affidate a tale Corpo. Ora invece, sembra che, dall'utilizzo del famoso fondo a cui è assegnata la copertura finanziaria del comma 519 della legge finanziaria 2007,non sia affatto esclusa la Difesa.
A questo punto mi domando e dico: cosa è successo? Cosa ha fatto mutare l'orientamento del TAR?
Personalmente non so fornire una risposta.
E' evidente comunque, che in tal modo, si fornisce un elemento in più, qualora non ce ne fossero già abbastanza, a sostegno dell'esperibilità di una impugnazione al Consiglio di Stato, di tutte quelle sentenze di rigetto motivate con l'estraneità ed inapplicabilità della Legge Finanziaria 2007 agli Ufficiali Ausiliari delle Forze Armate.
Grazie.
Auguro a tutti una Buona Pasqua.
Francesco D'Agostino

Ortofrutticolo gino pino ha detto...

Oggi sono andato in banca a chiudere il conto corrente.
Mi erano rimaste 270 euro.
L'impiegato mi ha tagliato i bancomat davanti agli occhi.
Per me è stato come il crollo delle torri gemelle.
Mi sento di mer*a.

Speravo di trovare impiego in tempo almeno come guardia giurata e invece...non mi hanno chiamato nemmeno per fare quello.

W le FF.AA.

V aufp

Kempeitai ha detto...

@ Gianni

Lasciare una banca è solo un bene, dati i tassi-truffa e le condizioni contrattuali mutevoli a svantaggio del correntista; senza le Forze Armate sei libero di cercare qualcosa di serio da fare, dopo aver vissuto un'esperienza vaga.

@ Francesco D'Agostino

Buona Pasqua anche a te!

Tony V AUFP ha detto...

Ciao Gianni, se può tirarti su il morale io vado a chiudere il conto domani e per quanto riguarda il bancomat penso di portarlo direttamente spezzato, almeno mi tengo questa soddisfazione, ci hanno ridotto in spazzatura, grazie italia e governo, ciao Tony V AUFP!!!

Francesco "MR" - il SICILIANO - ha detto...

x gianni,
non ti buttare giù.
se posso dare un consiglio non cercare lavoro essenzialmente nel campo che possa sembrare un continum di quello fatto sotto le FF.AA. (vedi Guardia giurata o vigile urbano) e inoltre cerca di ridurre al minimo lo spazio che dedichi nel tuo curriculum vitae all'esperienza sotto la marina (consiglio che mi è stato fatto notare da chi ci lavora assiduamente nell'analisi dei curricula vitae) es: il corso in accademis fallo passare per aggiornamento sulla gestione del personale e sull'acquisizione di una elevata operatività lavorativa sotto stress.
io ho fatto così e da allora mi hanno chiamato per svariati colloqui.... speriamo che quello che mi soddisfa a pieno arrivi a breve!
un saluto a tutti
e naturalmente non molliamo la lotta x i nostri diritti

jem79 ha detto...

Quindi?Alla luce di queste sentenze...secondo il vostro spirito giuridico cosa si evince?
Vorrei, se possibile, una risposta dai veri facoltosi della materia, non da coloro che si investono di toghe che non gli appartengono ... ;)

Mizar ha detto...

Jem si evince che è cambiato il CSMD!!!

E non sono un giurista

ignazio ha detto...

Bravo Mizar: Concordo in pieno!

...e Bravo anche a Ciccio, sei sempre un grande: avevo letto la sentenza ma non avevo evidenziato come il bocci integralmente le tesi della Difesa e solo in ultimo metta l'accento sull'essere CP.

Buona Pasqua!

Ortofrutticolo gino pino ha detto...

Grazie Kempeitai, Tony e 23° auc.

Vorrei aggiungere solo due parole.
In questi mesi...anzi...in questo anno, mi sono rivolto a più agenzie di lavoro interinale.

Vorrei elencare brevemente una serie di osservazioni al riguardo:
- presso queste agenzie di lavoro, aldilà della scrivania, ho molto spesso trovato giovani ragazze poco o per nulla preparate in materia militare;
- l’uff.le in 2° in un Circomare è, per queste giovani donzelle, una specie di assistente del postino o di aiuto cuoco;
- Gli anni trascorsi nelle FF.AA. sono, a livello occupazionale/carrieristico, un buco nella tua vita;
- Aveva ragione Rambo quando, piangendo sulle spalle del Col., diceva “...conducevo elicotteri, carri armati, ero responsabile di apparecchiature per milioni e adesso ....non trovo lavoro nemmeno come parcheggiatore”.
- Ringrazio Dio che la mia famiglia non ha al momento problemi economici o di salute perché non saprei come aiutarla.

Saluti e ancora grazie.

V aufp