“Ci sarà l'alba di un nuovo giorno anche per noi. Un'alba in cui ci sentiremo di nuovo bene e capiremo di non aver sbagliato percorso. Un'alba in cui ci sentiremo orgogliosi di quello che siamo riusciti a fare. Un'alba che arriverà anche grazie a chi, quando staremo per cadere, ci porgerà la mano. E anche grazie a chi non lo farà” (Braveheart)

"Non pretendiamo che le cose cambino se continuiamo a farle nello stesso modo. La crisi è la miglior cosa che possa accadere a persone e interi paesi perché è proprio la crisi a portare il progresso. La creatività nasce dall'ansia, come il giorno nasce dalla notte oscura. E' nella crisi che nasce l'inventiva, le scoperte e le grandi strategie. Chi supera la crisi supera se stesso senza essere superato. Chi attribuisce le sue sconfitte e i suoi errori alla crisi, violenta il proprio talento e rispetta più i problemi che le soluzioni. La vera crisi è la crisi dell'incompetenza. Lo sbaglio delle persone e dei paesi è la pigrizia nel trovare soluzioni. Senza crisi non ci sono sfide, senza sfide la vita è una routine, una lenta agonia. Senza crisi non ci sono i meriti. E' nella crisi che il meglio di ognuno di noi affiora perché senza crisi qualsiasi vento è una carezza. Parlare di crisi è creare movimento; adagiarsi su di essa vuol dire esaltare il conformismo. Invece di questo, lavoriamo duro! L'unica crisi minacciosa è la tragedia di non voler lottare per superarla" (Albert Einstein 1879-1955)
Questo Blog nasce con il preciso intento di far sentire la propria voce ed esprimere il proprio pensiero liberamente e democraticamente.

...la flessibilità è una caratteristica meritevole, la precarietà è uno stato di sofferenza...
"Esorto tutti ad una presa di coscienza, esorto tutti a non subire un trattamento ignomignoso. Invito tutti a non subire gli eventi ma partecipare agli stessi. Bisogna portare ogni vicenda, ogni torto, ogni intento dilatorio dinanzi alle sedi giudiziarie ed in tutti i gradi del giudizio. Bisogna essere uniti e partecipi."
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STABILIZZAZIONE DEL RUOLO UFFICIALI DELLE FORZE ARMATE

La Comunità Europea con Direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, ha stabilito il diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato per tutti i lavoratori a tempo determinato del settore privato e pubblico (tanto per chi soggiace a diritto pubblico quanto per chi viene sottoposto a diritto privato) una volta che venissero maturati determinati requisiti.

L’ITALIA, in applicazione della riportata Direttiva 1999/70/CE ha emanato il Decreto Legislativo 6 settembre 2001, n. 368, che garantisce, tra le altre cose, il diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato a tutti i dipendenti a tempo determinato, una volta che vengano superati i trentasei mesi di servizio con proroga.

Le sentenze della Corte di Giustizia Europea Ruoli C-212/04, C-53/04, C-180/04, tra luglio e settembre 2006, hanno ribadito il diritto alla trasformazione del rapporto a tempo indeterminato per tutta la compagine dei dipendenti pubblici (confermando il contenuto di cui alla Direttiva 1999/70/CE), ovvero anche il diritto al risarcimento per equivalente.

Di conseguenza, lo Stato Italiano, in deroga all’art.36, c.5, D.Lgs. n.165/01, il 27.12.2006, con Legge 296/06 (Finanziaria 2007) ha disposto (art. 1 cc.417, 420, 519, 523, 526), la stabilizzazione (id est: trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato, a tempo indeterminato) di tutto il personale della Pubblica Amministrazione assunto a tempo determinato per un periodo superiore ai 36 mesi, a partire da quello in servizio al 01.01.2007; infatti sarebbe risultato eccessivamente oneroso per le finanze statali procedere alla concessione di un immediato “risarcimento per equivalente” a tutto il personale in possesso del citato requisito.

La “Stabilizzazione” è semplicemente una sanatoria, conseguente a contingenti decisioni prese in ambito europeo.

Per inciso, durante l'anno 2009, il Sig. Y. G., un ufficiale ausiliario del Corpo delle Capitanerie di porto (congedato durante l’anno 2007), è stato stabilizzato nella P.A. proprio in virtù del triennio di servizio maturato nel Corpo delle Capitanerie di porto

Si vuole infatti precisare che il comma 519, articolo unico della legge finanziaria 2007, ha disposto una procedura di assunzione straordinaria di personale della Pubblica Amministrazione, parallela, anche se diversa, a quella relativa alle ordinarie assunzioni.

Secondo la "Difesa" il comma 519, articolo 1 della legge n. 296/06 prevede la stabilizzazione del personale del pubblico impiego in ragione del 20% del fondo di cui al comma 96, art.3, Legge n. 311/04.

Il riportato "fondo" afferisce la disponibilità nei riguardi delle assunzioni in deroga al c.d. blocco del "turn over" stabilito con il comma 95, art. 3, Legge n. 311/04.

Tale divieto generalizzato di assunzioni di personale a tempo indeterminato imposto alle pubbliche amministrazioni per il triennio 2005-2007 dal comma 95 dell'articolo unico della finanziaria 2005 (legge 30 dicembre 2004, n. 311), non riguarderebbe il personale dipendente delle Forze armate, e ciò in quanto la detta norma precisa che sono fatte salve le assunzioni connesse con la professionalizzazione delle Forze armate di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 331, al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, ed alla legge 23 agosto 2004, n. 226.

Conseguentemente, le Forze Armate non potrebbero accedere allo speciale fondo, istituito dal successivo comma 96 per finanziare, in deroga al divieto di cui al suddetto comma 95, quelle assunzioni che si rendessero necessarie per fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza ed urgenza; pertanto i dipendenti precari delle Forze Armate non potrebbero beneficiare delle stabilizzazioni di cui al comma 519 dell'articolo unico della finanziaria 2007 (L. n. 296/2006), in quanto tale disposizione, per istituire il necessario nuovo fondo per finanziare tali stabilizzazioni, scorpora il 20% del fondo di cui al citato comma 96 della finanziaria 2005.

A ben guardare, il comma 519, articolo 1 della legge n. 296/06 prevede la c.d. stabilizzazione del personale del pubblico impiego statuendo apposito fondo, corrispondente ad una quota (20%) delle risorse di cui al precedente comma 513, e non già al c. 96, art. 3, L. 311/04 tout court; in particolare, si sottolinea che il comma 513 rifinanzia il fondo di cui al c. 96.

Ma già il comma 96 art.3, L.311/04 consisteva in un rifinanziamento del precedente fondo c.d. "in deroga al blocco delle assunzioni" stabilito dall'art. 3, comma 54, della legge n. 350 del 2003.

Il comma 55 della sessa legge stabiliva, poi, che le deroghe di cui al precedente comma – quindi le richieste di assunzione in deroga al "blocco" - erano autorizzate secondo la procedura di cui all’articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni; e che nell’ambito delle procedure di autorizzazione delle assunzioni è prioritariamente considerata l’immissione in servizio degli addetti a compiti connessi alla sicurezza pubblica, al rispetto degli impegni internazionali, alla difesa nazionale, al soccorso tecnico urgente, alla prevenzione e vigilanza antincendi e alla protezione civile; con ciò autorizzando anche le Forze Armate (in particolare il Ruolo Ufficiali) all'accesso al fondo di che trattasi, come infatti è avvenuto.

A fortiori si sottolinea che in tutti i provvedimenti di Autorizzazione all'assunzione del personale nelle pubbliche amministrazioni in deroga al c.d. "blocco", per gli anni 2004-5-6 e proprio per lo stesso anno di riferimento della stabilizzazione – 2007 - (cfr: D.P.R. 25 agosto 2004, D.P.R. 6 settembre 2005, D.P.R. 28 aprile 2006, D.P.R. 29 novembre 2007), è previsto il beneficio di una parte del fondo di che trattasi in favore del personale delle FFAA.

Nonostante tanto, la "Difesa", in maniera alquanto contraddittoria, sostiene le FFAA essere sottratte al beneficio di cui alla spartizione del fondo in parola.

Invero le Forze Armate, non sono esonerate in toto dal suddetto blocco generalizzato delle assunzioni, né, di conseguenza, ad esse è precluso l'accesso al fondo di cui al comma 96 art. 1 L. 311/04.


Assunzioni connesse con la professionalizzazione

La norma infatti non fa salve tutte le assunzioni delle Forze armate, ma soltanto quelle finanziate dalla legge 14 novembre 2000, n. 331, dal decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e dalla legge 23 agosto 2004, n. 226, ovverosia:

· per quel che attiene le FFAA, le assunzioni relative ai ruoli non direttivi e quelle del personale destinato all'inquadramento, alla formazione ed all'addestramento dell'organico da professionalizzare;

· per quel che attiene il Corpo delle Capitanerie di porto, le sole assunzioni delle categorie del ruolo truppa;

tanto, a mente della L. 331/00 e dell'art. 23, c. 3, e dell'art. 28, c. 1, L. 226/04, (come, peraltro confermato dallo stesso D.P.R.6 settembre 2005).

Infatti, la normativa relativa alla professionalizzazione di cui alla Legge 331/00, D.Lgs. 215/01, e L. 226/04, prevede (in coerenza con gli oneri di cui alla tabella "A" della L. 331/00, e a decorrere dall'anno 2007, dalle tabelle "C" ed "E" di cui alla L. 226/04), per quel che attiene le Forze Armate (ad esclusione del corpo delle Capitanerie di porto):

· l'aumento di 10.450 unità del ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente,

· il reclutamento di 30.506 volontari del medesimo ruolo in ferma prefissata,

· il mantenimento in servizio di circa 31.500 volontari di truppa in ferma breve,

Di più stabilisce che al fine di compensare il personale in formazione è computato un contingente di volontari in ferma prefissata di un anno determinato annualmente nelle misure di seguito indicate:

· 4.021 unità nell'anno 2005;

· 821 unità, in ciascuno degli anni dal 2006 al 2011;

· 749 unità, in ciascuno degli anni dal 2012 al 2020.

Infine dispone, al fine di inquadrare, formare e addestrare i volontari in ferma prefissata di un anno, un contingente di personale militare determinato annualmente nelle misure di seguito indicate:

· nell'anno 2005: 210 ufficiali, 350 marescialli, 350 sergenti, 1.743 volontari in servizio permanente;

· negli anni dal 2006 al 2007: 120 ufficiali, 200 marescialli, 200 sergenti, 996 volontari in servizio permanente;

· negli anni dal 2008 al 2020: 90 ufficiali, 150 marescialli, 150 sergenti, 747 volontari in servizio permanente.

Per quel che riguarda il Corpo delle Capitanerei di porto l'assunzione ed il mantenimento in servizio di:

· 3.500 volontari di truppa in servizio permanente del Corpo delle Capitanerie di porto,

· 1.775 volontari in ferma ovvero in rafferma del Corpo delle Capitanerie di porto,

In più al fine di compensare il personale in formazione non impiegabile in attività operative stabilisce un contingente di volontari in ferma prefissata di un anno nelle misure di seguito indicate:

· 200 unità nell'anno 2005;

· 235 unità negli anni 2006 e 2007;

· 5 unità in ciascuno degli anni dal 2008 al 2015.

Sotto tale segno la normativa sulla professionalizzazione delle Forze Armate prevede precisi fondi per l'attuazione del disposto normativo stesso (infatti, ai sensi dell'art. 81 della Costituzione Italiana, ogni legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte).

Da tanto, si precisa che gli unici oneri e relativi fondi previsti dalla detta normativa per l'assunzione del personale da professionalizzare si rinvengono nella Tabella "A" di cui alla legge 331/00 e alle Tabelle "C" ed "E" di cui alla L. 226/04; ovverosia 500.000.000 euro per le FFAA e 70.000.000 per il ruolo truppa delle Capitanerie di porto.

Tanto a fronte di una spesa pari a 9.000.000.000, per mantenere il personale delle Forze armate (escluso il Corpo CP), e di 500.000.000 per quello del Corpo delle Capitanerie.

Per quanto sopra citato, risulta di tutta evidenza che le uniche assunzioni del ruolo ufficiali connesse con la professionalizzazione delle FFAA di cui alle leggi 331/00, D.Lgs. 215/01, L. 226/04 attengono i seguenti contingenti:

a) nell'anno 2005, 210 ufficiali;

b) negli anni dal 2006 al 2007, 120 ufficiali;

c) negli anni dal 2008 al 2020, 90 ufficiali.

Per le restanti assunzioni di ufficiali delle FFAA, invece, si utilizzano gli ordinari stanziamenti inscritti nei fondi strutturali del Dicastero della Difesa, che, logicamente nulla hanno a che fare con i fondi e quindi con le assunzioni di cui alla L. 331/00, D.Lgs. 215/01, L. 226/04.

Per quel che attiene il Corpo delle Capitanerie, invece, alcuna componente del ruolo ufficiali è legata alla formazione del personale da professionalizzare; infatti il reclutamento degli ufficiali del "Corpo" interviene grazie agli ordinari stanziamenti del Dicastero delle Infrastrutture e dei trasporti.

Risulta, poi, del tutto inconferente con le assunzioni connesse con la professionalizzazione (di cui alla L. 331/00, D.Lgs. 215/01, e L. 226/04) l'inclusione, a partire dal 01.01.2006, delle dotazioni organiche del Ruolo Ufficiali delle FFAA nel decreto di cui all'art.2, c.3 del D.Lgs. 215/04.

Infatti la Legge 2 Dicembre 2004, n.299 (non già il D.lgs. 215/01) stabilisce da un lato, le dotazioni organiche del ruolo ufficiali, dall'altro, che il reclutamento del ruolo ufficiali è regolamentato secondo le disposizioni di cui all'art.60 e seg. del D.Lgs. 490/97, fino all'anno 2009, con ciò vanificando ogni tentativo di ricondurre in toto l'assunzione del personale del ruolo ufficiali delle FFAA o la determinazione organica dello stesso alla normativa sulla professionalizzazione di cui alla L.331/00, al D.Lgs. 215/01, e alla L. 226/04.

Ammesso e non concesso, poi, che la circostanza possa definirsi dirimente della connessione delle assunzioni del Ruolo Ufficiali delle FFAA con la normativa sulla professionalizzazione (di cui alla L. 331/00, D.Lgs. 215/01, e L. 226/04), comunque il Ruolo Ufficiali del Corpo delle Capitanerie di porto ne sarebbe escluso, stante la mera considerazione che l'ultimo decreto sull'organica del detto ruolo datato 9.11.2004 risulta adottato ai sensi e per gli effetti del combinato del disposto normativo di cui all'art. 1 e 60 del D.Lgs. 490/97, attinente il "Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali, a norma dell'articolo 1, comma 97, della legge 23 dicembre 1996, n. 662", pertanto altra destinata normativa del tutto inconferente con la Professionalizzazione delle FFAA.

Né la normativa sulla professionalizzazione prevede alcunché per il Ruolo Ufficiali del Corpo delle Capitanerie di porto; anzi a ben vedere la gestione del detto personale viene ex lege esclusa dallo stesso dettato normativo (cfr: art.3, c. 1, lett. a, L. 331/00, art. 1, c.1 D.Lgs. 215/01, art. 27, 28 L .226/04).

La prova di tanto si ha nel D.P.R. 6 settembre 2005, recante "autorizzazione ad assunzioni di personale nelle pubbliche amministrazioni, a norma dell'articolo 1, commi 95, 96 e 97 della legge 30 dicembre 2004, n. 311".

Infatti in tale anno aldilà delle 210 assunzioni di ufficiali delle FFAA connesse con la professionalizzazione si sono assunti circa 450 ufficiali delle FFAA, con i fondi per le assunzioni in deroga.

Se effettivamente fosse come sostenuto dalla Difesa, ovverosia che a far data dal 1.01.2006 tutte le assunzioni del ruolo ufficiali fossero connesse con la normativa di cui alla L. 331/00, D.Lgs. 215/01, L. 226/04, ci si domanda come potrebbe mai essere che proprio la stessa normativa sulla professionalizzazione disponga per l'anno 2005 l'assunzione di personale che, secondo la Difesa, solo a far data dall'anno successivo avrebbe dovuto "rientrare" tra le assunzioni connesse con la professionalizzazione; ovvero anche, come sia stato possibile per il ruolo ufficiali delle FFAA attingere lo stesso anno (2005) tanto ai fondi sulla professionalizzazione tanto a quelli sulla stabilizzazione, se non in virtù di un "diversa" destinazione delle risorse!

Infatti, ammesso e non concesso – perchè è circostanza impossibile, né mai provata –, poi, che a partire dal 2006 le risorse già previste specificamente per la professionalizzazione (di cui alla L. 331/00, D.Lgs. 215/01, e L. 226/04), siano state utilizzate anche per l'assunzione del Ruolo Ufficiali delle FFAA, questo non dovrebbe significare che in quel momento le Forze armate sono state "sottratte al blocco delle assunzioni ed alla relativa deroga di cui al comma 96.

Si tratterebbe, come è evidente, di differenti risorse economiche, a cui le Forze Armate (in particolare il Ruolo Ufficiali) hanno avuto accesso alternativamente, in relazione alle proprie esigenze concrete ed alle concrete disponibilità dei relativi fondi, tutti in astratto accessibili.

Ma si ribadisce che la circostanza è del tutto irrealistica stante il fatto che le risorse messe a disposizione dalla professionalizzazione (di cui alla L. 331/00, D.Lgs. 215/01, e L. 226/04) hanno interessato il solo personale "non direttivo" delle FFAA, del quale notoriamente non fa parte il Ruolo Ufficiali; eccezion fatta per il personale assunto per la formazione, mai l'assunzione di alcun ufficiale delle Forze armate è stata garantita da alcun fondo sulla professionalizzazione, né è possibile riscontrare una simile affermazione nella normativa di che trattasi.

Ora, se già nel 2005, come del resto anche nel 2006 e addirittura nello stesso 2007 le FF.AA. sono state autorizzate ad accedere al detto fondo - per giunta proprio per le assunzioni che si vorrebbe far ricadere nella professionalizzazione, quelle che sarebbero dovute essere certamente escluse dal blocco e dal relativo fondo - non si vede per quale ragione le Forze armate non abbiano proceduto a richiedere l'autorizzazione all'accesso al fondo de quo anche per la richiesta di stabilizzazione dei propri "ufficiali precari", peraltro per far fronte a nuove ed autonome esigenze (quelle relative appunto alla stabilizzazione dei dipendenti precari), totalmente diverse, se non addirittura diametralmente opposte, a quelle sottese alla professionalizzazione.

Peraltro, si aggiunga sommessamente che, anche a voler escludere l'accesso delle FF.AA. all'originario fondo di cui al comma 96 della finanziaria 2005, si deve tener presente che, nel momento in cui la finanziaria 2007 ha scorporato il 20% del suddetto fondo, ha bloccato tale quota, mutandone la destinazione. In altri termini, quel 20% non fa più parte del fondo originario, ma costituisce un nuovo fondo, con una nuova destinazione, accessibile soltanto per finanziare le stabilizzazioni di cui al comma 519 della finanziaria 2007. Di conseguenza l'originaria destinazione del primo fondo (le assunzioni urgenti in deroga al blocco del turn over) diventa oggi del tutto irrilevante con riferimento a quel 20% che oggi costituisce un fondo nuovo, autonomo e diverso.

Con specifico riferimento agli Ufficiali, la "Difesa" afferma che le assunzioni a tempo indeterminato (rectius in S.P.E.) degli Ufficiali non potrebbero accedere al fondo di cui al comma 519, in quanto si tratterebbe di assunzioni "funzionali" alla riforma della professionalizzazione, che dunque andrebbero effettuate solo con i fondi propri della professionalizzazione, e non con i fondi del comma 519.

Tuttavia, neanche tale assunto pare condivisibile. Innanzi tutto lascia perplessi il fatto che le assunzioni a tempo indeterminato degli ufficiali delle FFAA possano essere considerate istituto giuridico connesso alla riforma della professionalizzazione, visto che già all'epoca dei fatti (1 gennaio 2007) la riforma era compiuta, in quanto legata alla contingenza dell'abolizione del servizio di leva e alla riduzione dell'organico delle FFAA a 190.000 unità, dunque fisiologicamente temporanea, pensata e realizzata per la "graduale sostituzione leva con militari di professione" (si vedano in tal senso le norme istitutive di tale riforma: legge 14 novembre 2000, n. 331, decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, legge 23 agosto 2004, n. 226).

Inoltre, anche a volere riscontrare tale rapporto funzionale, ciò non toglie che le stesse assunzioni possano essere considerate altrettanto necessarie (al pari degli omologhi colleghi dell'Arma dei Carabinieri) pure con riferimento alla stabilizzazione dei precari, e ciò proprio in base alla ratio sottesa al comma 519.

D'altronde, non bisogna dimenticare che il comma 519 disciplina non le assunzioni tout court, bensì solo quelle mirate, appunto, alla stabilizzazione dei precari. In altri termini, se l'Ufficiale "militare di professione" è pure precario, non si vede per quale ragione non possa accedere alla stabilizzazione ex art. 519.

Peraltro è solo il caso, brevemente di accennare che il c. 95, L. 311/04, non fa salve solamente le assunzioni connesse con la professionalizzazione delle FFAA di cui alle leggi L. 331/00, D.Lgs. 215/01, L. 226/04, ma pure quelle connesse con la professionalizzazione dell'Arma dei carabinieri di cui all'articolo 3, comma 70, della legge 24 dicembre 2003, n.350.

Queste ultime assunzioni, in particolare, intervengono a completamento del programma di sostituzione dei carabinieri ausiliari (di cui all’art. 21 della legge 28 dicembre 2001, n.448 e dell’articolo 34, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289), che dispone che in relazione alla necessità di procedere alla progressiva sostituzione dei carabinieri ausiliari in deroga a quanto stabilito dall’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, è attivato un arruolamento di contingenti annui di carabinieri in ferma quadriennale.

Il successivo c. 96 art. 1 della L. 311/04 ha disposto, in deroga al divieto di cui al comma 95, per le amministrazioni ivi previste, apposito fondo per le assunzioni che si rendessero necessarie per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, asservendo l'autorizzazione alle modalità di cui all’articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n.449, e successive modificazioni.

Ha, infine, statuito al c.96 che nell’ambito delle procedure e nei limiti di autorizzazione all’assunzione di cui al comma 97 è prioritariamente considerata l’immissione in servizio, in particolare, del personale necessario per assicurare il rispetto degli impegni internazionali e il controllo dei confini dello Stato, e degli addetti alla difesa nazionale.

Con ciò, pertanto, da un lato, ha escluso l'accesso al fondo di che trattasi al ruolo truppa tanto delle tre FFAA quanto dell'Arma dei Carabinieri, in quanto dotati di specifico fondo per le assunzioni connesse con la professionalizzazione dello stesso ruolo; dall'altro, ha riservato al personale del Ruolo Ufficiali sia delle FFAA che dell'Arma il beneficio di cui al c. 96, art. 1, L. 311/04.

Invero la finanziaria 2007 ha voluto estendere le risorse destinate alla stabilizzazione scorporando, in aggiunta, anche una porzione del già citato fondo, distinto ed autonomo istituito proprio per la riforma della professionalizzazione.

Di conseguenza, l'accesso al fondo ex comma 96 non può essere precluso in modo generalizzato alle Forze armate, ma al contrario costituisce una risorsa finanziaria a cui anche le FF.AA. (ed in particolare il ruolo ufficiali) possono accedere.

Ciò è comprovato anche dal successivo comma 97, che prevede, proprio con riferimento alle suddette autorizzazioni in deroga al c.d. blocco del turn over, che sia "prioritariamente considerata l'immissione in servizio degli addetti a compiti di sicurezza pubblica e di difesa nazionale" - peraltro ripercorrendo quanto già disciplinato dal riportato comma 55, articolo 3, L. 350/03 -.

Nel merito è solo il caso di accennare l'evidenza della frase che coinvolge le FFAA, e non già i soli corpi di polizia ad ordinamento militare (Arma dei Carabinieri e corpo della Guardia di Finanza); infatti, qualora il legislatore avesse voluto intendere gli appartenenti alle sole forze di polizia (tanto ad ordinamento civile quanto militare), gli sarebbe bastato citare gli addetti a compiti di sicurezza pubblica; tutto ciò, come è noto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 57 del C.P.P.

Il legislatore ha, comunque, messo a disposizione ulteriori risorse (di cui all'art. 1, c. 417, 419, L. 296/07); a fortiori nella circolare del 24 marzo 2007 del Ministro per le Riforme e le Innovazioni nelle Pubbliche amministrazioni, si legge che le amministrazioni pubbliche non citate espressamente nel comma 519, in quanto sottoposte a specifiche disposizioni in materia di assunzioni ... adeguano i propri ordinamenti a quanto previsto dal medesimo comma 519 in termini di requisiti e modalità di assunzione, tenendo conto delle relative peculiarità e nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio.

Di più si sottolinea che la procedura di cui alla stabilizzazione del personale precario della pubblica amministrazione, prevede altresì (cfr: c. 526, art.1, L. 296/06) che tale procedimento si debba necessariamente estendere ai successivi due anni (2008, 2009); in questo caso, però le assunzioni devono essere garantite dai fondi strutturali del singolo Dicastero, come testimoniato dallo stesso D.p.c.m. 06.08.2008, che ha stabilito le assunzioni a tempo indeterminato di che trattasi con i fondi del singolo Ministero; con ciò legittimando l'ultroneità di riferimento al fondo di cui all'art. 1, c. 96, L. 311/04.

In tal senso è solo il caso di ricordare quanto espresso nel parere del Capo Ufficio Legislativo del Ministero per le Riforme e le Innovazioni nella Pubblica Amministrazione, Avv. Danilo DEL GAIZO, datato 05.12.2006 si legge: "...per le assunzioni in deroga autorizzate sempre per l'anno 2007 è, infine, considerata prioritaria l'immissione in servizio, tra gli altri, degli addetti al personale della difesa nazionale.

mercoledì 21 maggio 2008

CARABINIERI AUSILIARI AL MACERO

Come lo Stato ha dimenticato tanti giovani che avevano prestato servizio nell’Arma. Con un colpo di legge ed uno dei Giudici.
***
C’era una volta il Carabiniere ausiliario. Era un ragazzo per bene, educato, proveniente da famiglie sane, che – dopo severe selezioni – veniva reclutato dallo Stato ed impiegato per lo più in quei servizi logoranti da cui si cercava di esonerare i cosiddetti effettivi.
Ne ho conosciuti tanti. Il Carabiniere ausiliario veniva armato, vestito e mandato a svolgere servizio di vigilanza, quando andava bene, o ad un G8 a Genova, quando andava meno bene.
Poi nel Palazzo è cambiata la visione della difesa e il sistema di reclutamento si è convertito da misto, cioè obbligatorio e volontario, a puramente volontario. Con un colpo di legge, sono così spariti i Carabinieri ausiliari. Non però le legittime aspirazioni di quanti fra questi avevano servito lo Stato e non erano frattanto riusciti a transitare nel servizio permanente. Ma di questo lo Stato non si è curato.
Oggi, ai sensi del primo comma dell’art. 16 della legge 23 agosto 2004, n. 226, il reclutamento del personale nelle carriere iniziali delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare è riservato ai volontari di Esercito, Marina ed Aeronautica in ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma annuale, in servizio o in congedo.
Invece, un militare congedatosi senza demerito dopo avere prestato servizio per un anno presso la stessa Arma dei Carabinieri non può partecipare ai concorsi banditi da quest’ultima.
Tale disparità di trattamento, derivante direttamente dalla legge 23 agosto 2004, n. 226, risulta irragionevole ed illogica onde risulta costituzionalmente illegittima in riferimento all’art. 3 della Costituzione.
Un ausiliario per cui ho predisposto un ricorso al TAR Lazio – dopo essersi congedato dall’Arma dei Carabinieri nel settembre 2005 – aveva invano atteso l’indizione di un concorso per l’arruolamento aperto anche al personale civile. Poi, però, a partire dal 1° gennaio 2006, la nuova disciplina ha riservato l’arruolamento nei carabinieri a coloro che avessero svolto servizio presso l’Esercito, la Marina o l’Aeronautica.
E’ illogico che il militare dell’esercito che ha svolto un anno di ferma volontaria abbia il requisito necessario all’arruolamento nell’Arma dei Carabinieri mentre il medesimo difetti in capo a colui che ha prestato servizio militare – parimenti volontariamente e per un anno – presso l’Arma dei Carabinieri.
Dovrebbe tutt’al più disporsi il contrario, dovendo il legislatore favorire per l’assunzione nell’Arma colui che ha già svolto servizio da carabiniere piuttosto che quello che ha militato in altre forze armate.
La stessa organizzazione dell’Arma trarrebbe vantaggio da una disposizione opposta a quella ora vigente, in quanto si presume che gli ex carabinieri siano più affini e/o utili di chi ha avuto esperienze di altra natura e presso altre amministrazioni.
Non v’è dubbio, quindi, che a seguito dell’entrata in vigore della legge n. 226/2004, si sia prodotta nell’ordinamento legislativo una disparità di trattamento fra chi aveva a quell’epoca svolto il servizio militare di un anno presso l’Arma dei Carabinieri e chi invece presso l’Esercito, la Marina e l’Aeronautica.
Infatti, mentre ai primi è precluso l’arruolamento nell’Arma dei Carabinieri (nonché presso le altre forze di polizia), ai secondi invece è addirittura riservata la totalità dei posti a concorso.
Eppure le due ipotesi – a tutto voler concedere – sono riferibili a una medesima fattispecie: la prestazione di un servizio militare di durata annuale. La logica vorrebbe che il carabiniere in congedo fosse addirittura favorito nel bando di concorso per l’arruolamento di Carabinieri. Cioè, oltre ad avere il pieno diritto di partecipare al concorso, dovrebbe altresì avvantaggiarsi di un punteggio maggiore nella graduatoria di merito, se non di una riserva.
Onde valutare se tale discrimine non sia irragionevole e non comporti, conseguentemente, un’ingiustificata compressione del diritto alla parità di trattamento (anche con riferimento alla legittima aspettativa di godere di pari opportunità di lavoro), occorre procedere secondo il paradigma logico proprio dei giudizi di ragionevolezza: innanzitutto, bisogna individuare quali siano gli interessi di rilievo costituzionale che il legislatore ha ritenuto di far prevalere nella sua discrezionale ponderazione degli interessi attinenti alle due fattispecie trattate differentemente e, quindi, occorre raffrontare il particolare bilanciamento operato dal legislatore nell’ipotesi denunziata con la gerarchia dei valori coinvolti nella scelta legislativa quale risulta stabilita nelle norme costituzionali.
La legge n. 226/2004, come è noto, è ispirata la volontà di snellire i ranghi delle forze armate e, al contempo, di professionalizzare il relativo personale attingendolo esclusivamente dai volontari e non più dagli ascritti alla leva obbligatoria.
In quest’ottica, è ragionevole e congruo sospendere la leva militare obbligatoria, ma non certo discriminare coloro che frattanto hanno svolto servizio ausiliario nell’Arma dei Carabinieri e che, in base alla precedente normativa, avrebbero avuto titolo per aspirare al reclutamento dei Carabinieri in servizio permanente effettivo.
Tale trattamento palesemente deteriore, che colpisce paradossalmente proprio chi ha già svolto servizio presso l’Arma dei Carabinieri, si palesa sicuramente illogico ed incongruo.
Considerata alla luce dei valori costituzionali coinvolti, la ponderazione degli interessi compiuta dal legislatore con le disposizioni impugnate, e ora descritta, si rivela palesemente irragionevole, in quanto comporta un bilanciamento dei valori arbitrariamente differenziato e contrastante con quello presupposto dalla Costituzione, all’art. 3, riguardo al divieto di discriminazione e al principio di uguaglianza.
Semplice vero? Eppure il TAR del Lazio la pensa in modo differente e, con la recente ordinanza n. 2184/2008 del 23 aprile scorso, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale introdotta nel ricorso di un Carabiniere ausiliario in congedo.
Più precisamente, il TAR ha statuito che "non è prevedibile un esito favorevole del ricorso in quanto il provvedimento impugnato risulta conforme all’art. 16 della Legge n. 226/2004 e tale norma non appare affetta dai vizi di legittimità costituzionale prospettati dalla parte ricorrente".
E la chiamano Giustizia!

Avv. Giorgio Carta
gcarta@studiolegalecarta.com

18 commenti:

S.V.P.P.B. ha detto...

Oh, Ragà!

Facciamo uno scommessone?

Scommettiamo che nel giro di 2/3 settimane, max un mese, la problematica "Carabinieri Ausiliari" viene risolta?

State a vedere... quelli sono Carabinieri, mica "poveretti" come noi!

...oddio, il fegato!!!

Lucio 123 AUC AM ha detto...

secondo me hai ragione!
Ma dell'incontro con il ministro si sa niente????

Ten.tramat.par. ha detto...

Bello il discorsino dell'avvocato e non fa una piega.

Circa 2 anni fa, dopo aver perso l'ultimo lavoro, decisi di provare a fare il concorso da agente della polizia di Stato convinto che i 3 anni prestati da ufficiale avrebbero contato quantomeno qualcosa.

sapete cosa mi hanno risposto dal ministero?

Deve riarruolarsi in qualità di
VFP1 per poter accedere al concorso.
la mia risposta è stata:
"ma secondo Lei dovrei riarruolarmi da VFP1 per imparare a fare cosa? A marciare e ad usare un fucile? Non so se ha capito bene ma io ero un UFFICIALE quindi sono io che posso insegnare qualcosa ad un vfp1!"

NOI SIAMO GLI UNICI ESCLUSI DA TUTTO. FAREBBERO BENE AD ESTENDERE TALI CONCORSI ANCHE A NOI(NE ABBIAMO SICURAMENTE PIU' DIRITTO).

jem79 ha detto...

Della serie..."Chi ha il pane e non ha i denti"

Questi ragazzi vengono stabilizzati e si lamenta per l'accesso ai concorsi presso altre FFAA (che tra l'altro non attuano il processo di stabilizzazione!!!)


Ma vi ricordate la lettera che abbiamo mandato a P.Mil e ai M.Commi competenti chiedendo il pagamento del Premio di Fine Ferma per i 42 mesi di servizio ed il nome del responsabile del procedimento amm.vo?
A voi ha risposto qualcuno?
A me ha risposto Roma...in modo molto vago e ricalcando le righe della Disposizione del Dir. Gen. di P.Mil.

super tramat ha detto...

La vogialmo dire tutta? Ebbene gli ufp dei cc sono stati stabilizzati per esigenze di sicurezza!
Chi ha mai sentito che un tenente cc è stato freddato mentre inseguiva un mafioso o un rapinatore? Chi ha mai sentito che un sottotenente cc è stato colpito al viso mentre svolgeva servizio d'ordine in tale stadio ? Chi ha mai visto un s.ten o ten cc a piedi o in macchina ai posti di blocco?
Chi ha mai visto questi uffciali cc in giro per le città per svolgere attività di sicurezza ?
Al contrario non si sono sempre visti e sentiti carabinieri ausiliari, appuntati o vicebrigadieri o marescialli cioè coloro che di fatto sono in prima linea e al contatto con il pubblico?
La mettiamo sulla sicurezza? allora si dovevano stabilizzare i carabienri ausiliari che prendono mazzate tutti i giorni e a tutte le ore, soprattutto quelli che svolgono servizio in città a rischio, come Napoli, Palermo, Bari
Sul piano della sicurezza dovevano essere i primi e poi tutto il resto a seguire e a questo punto il 519 non serve a nulla.
Forse questo mio intervento urterà la sensibilità di qualcuno ma una cosa è dire stabilizziamo per risolvere il precariato o per deficenza di quadri e una cosa è dire per la sicurezza, dove gli ufficiali di tutte le FF.AA sicuramente non sono i primi.

super tramat ha detto...

Dimenticavo un mio amico è stato testè richiamato, a una settimana dal congedo, in servizio per mesi 6
Qualcuno tempo fa aveva chiesto delucidazione in merito ai richiami ossia come funzionava la cosa dato che egli come tutti all'atto del congedo aveva dato disposizione di essere richiamato compilando un modulo.
Ebbene per essere richiamati bisogna:
1) che vi sia la volontà del comandante dell'ente o caserma dove avete prestato servizio (Generale/ammiraglio, colonello in assenza dei primi due)
2)Ovviamente il vs Si
3)IL VS comandante con lettera motivata a persomil e ad altri (adesso non ricordo precisamente a quali uffci)scrive: mancanza di uffciale che svolge quel particolare incarico, oppure per il momento non si può congedare perchè sta svolgendo un lavoro dove solo lui sa dove mettere le mani etc.E' bravo, bello e simpatico
4) la proposta di richiamo con la vs disponibilità resa per iscritto va a persomil che la vaglia. Se tutto va bene e accontentano il vs comandante più che voi, siete ispo fatto richiamati.
Credo di aver dato risposta esauriente visto che il sottoscritto nell'anno 2006 fu richiamato per quasi 8 mesi.
Un'ultima cosa l'uffciale richiamato, e questo vale per gli auc, se dovesse vincere il concorso in spe non perde il grado ossia resta tenente pieno, inoltre può sostenere il concorso fino a 40 anni e può scegliere di cambiare arma non essendo più vincolato all'arma di appartenenza.

STV Santa Rosa ha detto...

Per super tramat:
"Un'ultima cosa l'uffciale richiamato, e questo vale per gli auc, se dovesse vincere il concorso in spe non perde il grado ossia resta tenente pieno, inoltre può sostenere il concorso fino a 40 anni e può scegliere di cambiare arma non essendo più vincolato all'arma di appartenenza."
Leggendo il pezzo su esposto sono rimasto di stucco: non sapevo assolutamente che essendo stati richiamati nelle f.d.c., in caso di vittoria del concorso ruoli speciali, si avesse il diritto ad entrare come tenete pieno (stv nel mio caso) e non da sottotenete come prevede il bando di concorso! Mi confermi quanto scritto super tramat?!

Ten.tramat.par. ha detto...

te lo confermo io. sto partecipando come armi varie anche se sono tramat e se dovessi vincerlo rientrerò da tenente!

super tramat ha detto...

Confermo gli uffciali richiamati in servizio transitano nelle forze di completamento e in caso di vittoria dell'rs non perdono il grado

STV Santa Rosa ha detto...

Grazie colleghi! A questo punto speriamo di vincere sto benedetto concorso!!!!

Anonimo ha detto...

anche io ho fatto il carabiniere ausiliario, gia ha 19 anni ero in servizio, dopo un anno mi dicono lei non e adatto a fare il carabiniere effettivo. il mondo mi e crollato su.E giusto che prendono i wfp1, belli, non per loro ma dopo che sei dentro e ti comporti perfettamente non e giusto che ti mandino a casa.Dopo 2 anni sono riuscito a fare la guardia giurata nella mia citta ma il desiderio e quello. ciao ma perche non ci riprendono a tutti quelli che lo meritano?a scusate largo ai WFP1

Anonimo ha detto...

Molto bello il discorso, io ho prestato servizio come cc ausiliario e mi sono congedato nel 2001, ho tentato di rientrare nell'arma ma nada. Altra cosa che volevo dire, io ho prestato servizio presso il 13^ battaglione FVG (dove si fa la selezione e l'addestramento del personale da mandare in guerra) mi facevo servizi di OP allo stadio e pure il dopo G8 di Trieste, mi son fatto 3 mesi di addestramento speciale assieme al personale che poi veniva mandato in Bosnia e Iraq, mi son fatto un "culo" tanto e ho pure visto morire dei miei amici nell'attacco di Nassiriya, dopo ciò ho tentato in tutti i modi di rientrare ma tutte le strade erano chiuse..... Come tanti altri hanno detto: Questa è la giustizia e la legge italiana....

morpheus ha detto...

Mi sono sempre sentito dire: si chiude un portone se ne apre un'altro, la speranza è l'ultima a morire ecc ecc.
Ragazzi il problema è, che siamo nati un era sbagliata e difficile!! non siamo negli anni anni 60, 70 che nessuno voleva fare il poliziotto o il CC ecc!!! e bastava semplicemente un richiesta scritta e in 15 giorni eri un poliziotto, che prendeva 90 mila lire al mese e in quei tempi si rischiava veramente la vita!!, e gli operai prendevono molto di più! ve lo dico da fonti certe, perchè il papà della mia ragazza è un ex operaio della sip e negli anni 70 prendeva 400 mila lire al mese, mentre un amico suo poliziotto prendeva a stento 100 mila al mese!! quindi capite perchè in quei anni nessuno voleva fare lo sbirro!!! invece oggi anche i mentecatti vogliono fare carriera militare, e come ciliegina sulla torta!! le donne nelle forze armate!!!mi spiegate cosa cazzono centrono le donne nelle forze armate!!!?? voi non avete la più pallida idea di quanti posti ci levono a noi!!!! io sono d'accordo del fatto che diventono medici avvocati ingegneri presidenti della repubblica!! ma non nelle forze armate!!! voi avete mai visto in città, posti di blocco con le donne!! oppure donne in prima linea!!, anche se ci sono donne con le palle non possono avere mai prestazioni fisiche pari all'uomo!! questa è legge di natura!!!! e questo rappresenta un problema!!! un'altro problema è che siamo in italia!!! la quale dicono la legge è uguale per tutti!! ma quando mai!!! è uguale per tutti i pesci piccoli!! per i pesci grandi il discorso è diverso.
Oggi il mondo del lavoro è incrementato dai raccomandati, la quale sta uccidendo la politica morale del lavoro!! perchè questi signori hanno il santo dietro e quindi hanno le porte aperte nel mondo del lavoro e specialmente nel mondo delle forze armate!!!, la quale scavalcono tanti e tanti ragazzi meritevoli e con le palle che purtroppo provengono da famiglie normali!! Ve lo dico io ragazzi che ne ho fatto di concorsi militari e ne ho visto idioti davanti me scavalcarmi!, con occhiali a fondo di bottiglia con panse enormi!! ve lo dico io che sono un ex CC AUS. 206 corso benevento 16/03/1998 non vi fate prendere per il culo da nessuno specialmente dai politici, che vi tengono solo sottoscopa per i voti e poi vi promettono i posti di lavoro!! ma quando mai!!

Anonimo ha detto...

CARABINIERI AUSILIARI NON RAFFERMATI ANCHE SE RISULTATI “IDONEI MA NON PRESCELTI” PER LA FERMA QUADRIENNALE

L’Ufficio legale dell’UNAC è in procinto di inviare le prime diffide all’Amministrazione cui seguirà un ricorso collettivo con richiesta di sospensiva dinanzi al T.A.R. del Lazio per molti ex carabinieri ausiliari che hanno prestato servizio nell’Arma negli anni dal 1997 al 1999 che pur risultando idonei alle visite per la rafferma quadriennale, non sono stati collocati in posizione utile in graduatoria. Infatti, per coloro che negli anni antecedenti al 1996 hanno svolto il servizio di leva nella Benemerita, vi è stata la possibilità di essere inseriti negli organici dell’Amministrazione Penitenziaria, in virtù del D. Lgs. 30 ottobre 1992, n. 443 ed ai sensi delle disposizioni contenute nella legge 15 novembre 1996, n. 579. Inoltre molti di coloro che hanno svolto servizio come ausiliari nell’anno 2000 sono stati richiamati in servizio permanente in virtù di altra decretazione d’urgenza. Mentre l’Amministrazione Penitenziaria, in deroga alla normativa che prevede l’assunzione dei volontari in ferma breve, ha bandito concorsi riservati a coloro i quali avevano svolto il servizio militare come ausiliari in quell’Amministrazione, l’Arma invece ha bandito nell’anno 2004 due concorsi, il primo per 1.361 posti ed il secondo per 2.435 posti riservati ai VFB e rivolto pure a coloro che potevano vantare due anni di servizio dove il limite di età massimo previsto per la partecipazione era di anni 30 tralasciando tuttavia di offrire una chance agli ex ausiliari con 26 – 27 anni di età che hanno svolto servizio come ausiliari negli anni che vanno dal 1997 al 1999. Infatti costoro non soltanto non sono stati richiamati, ma l’Amministrazione non concede loro neanche la possibilità di partecipare al concorso per “Volontari in Ferma Prefissata”, per raggiunti limiti di età, appunto. Nel frattempo l’Arma, come già detto, bandisce concorsi riservati agli ex VFB dell’Esercito dove il limite di età viene esteso a 30 anni. Senza pensare poi che ai sensi dell’art. 2 comma 1° decreto legge 31 marzo 2005 n. 45 “l’Arma dei Carabinieri .. può autorizzare il richiamo fino al 31 dicembre 2005 dei carabinieri ausiliari che nello stesso anno, al termine del servizio di leva obbligatoria sono risultati idonei ma non prescelti per la ferma quadriennale, entro un limite di spesa per il Ministero della Difesa di €. 18.000.000”. Come segnalato dagli organi di stampa (cfr. “Il Manifesto” 24 maggio 2005) si stima che trecento carabinieri ausiliari, dopo tre anni di ferma volontaria sono stati congedati più di un anno fa nonostante fossero risultati tutti idonei al concorso che avrebbe consentito loro il passaggio in s.p.e. (900 sono risultati ammessi nel 2003). Una simile vicenda ha interessato anche gli Ufficiali; infatti sempre secondo la citata fonte di stampa (“Il Manifesto” 24.05.05) sono 110 gli allievi in “ferma prefissata” che hanno svolto servizio nell’Arma per un periodo di due anni e sei mesi - quattro mesi per seguire il corso per diventare Ufficiali. Alla fine quindi, dei due anni e 6 mesi di ferma gli Ufficiali “in ferma prefissata” appunto, attendevano di partecipare al concorso per l’ammissione in s.p.e. e con “sgradita sorpresa” hanno verificato che detto concorso ha messo in palio appena 5 posti. Nonostante l’impegno di numerosi parlamentari di entrambi gli schieramenti politici, sta di fatto che a tutt’oggi sono molti gli aspiranti carabinieri che pur risultati “idonei” ai precedenti concorsi, attendono ancora di essere richiamati in servizio, con notevole spreco di risorse finanziarie a carico dell’erario per la frequentazione ai corsi di addestramento, ecc. di tali unità non utilizzate. Infatti, sono già aperti nuovi concorsi ed altri se ne prevedono per la ferma di tra anni e per i corsi da sottufficiale, con il rischio per i partecipanti di ritrovarsi fra tre anni nella stessa spirale dei primi.

Anonimo ha detto...

Camera dei Deputati
Interrogazione a risposta scritta
Paladini -
Al Ministro della difesa. - Per sapere:

Premesso che:un numero rilevante di carabinieri ausiliari in congedo, pur avendo prestato servizio nell'Arma con abnegazione e spirito di sacrificio, si ritrova ad oggi tra le fila del precariato, non avendo potuto, al termine della ferma contratta, sviluppare una carriera nelle Forze armate o nelle Forze di polizia ad ordinamento militare o civile;
la maggior parte degli ausiliari, al termine del percorso nell'Arma, nonostante sia risultata idonea al proseguimento di carriera, non è stata prescelta per la ferma quadriennale, venendo congedata per esubero ed esclusa, di fatto, dall'immissione nei ruoli del servizio permanente delle Forze armate;

considerato che:l'Arma dei carabinieri, ai fini di completamento dell'organico, ha più volte indetto concorsi pubblici, ai quali hanno avuto accesso sia ex appartenenti alle Forze armate sia privati cittadini. In tal senso il decreto legislativo n.198 del 1995, nel dettare norme relative al reclutamento dei carabinieri, ha richiamato la legge n. 537 del 1993. Tale legge prevedeva che il Governo emanasse uno o più regolamenti per «incentivare il reclutamento di cui alla legge 24 dicembre 1986, n. 958, e successive modificazioni, riservando ai volontari congedati senza demerito l'accesso alle carriere iniziali nella Difesa, nei Corpi armati e nel Corpo militare della Croce rossa»;

ritenuto che le quote di cui sopra non sono però state rispettate, tanto che nei recenti concorsi banditi dall'Arma dei carabinieri per gli ausiliari in congedo non è stata prevista alcuna riserva di posti, essendo questi ultimi esclusivamente destinati agli altri Corpi delle Forze armate;

tenuto conto che inoltre , nonostante nel tempo siano state emanate norme (decreto-legge n. 64 del 2002, legge n. 226 del 2004) per il reintegro nei ruoli dell'Arma dei carabinieri degli ausiliari in congedo, solo un numero esiguo di ausiliari ha visto soddisfatte le proprie aspettative,

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare per favorire l'istituzione di quote di riserva, a vantaggio dei carabinieri ausiliari in congedo, nei concorsi banditi dall'Arma, nonché per l'adozione di un piano di reintegro degli stessi che preveda la loro conseguente immissione nei ruoli del servizio permanente delle Forze armate.
On. Giovanni Paladini

Anonimo ha detto...

visitate i gruppi
https://www.facebook.com/groups/273745212664813/

https://www.facebook.com/groups/34237929548/

Anonimo ha detto...

La mettiamo sulla sicurezza? allora si dovevano stabilizzare i carabienri ausiliari che prendono mazzate tutti i giorni e a tutte le ore, soprattutto quelli che svolgono servizio in città a rischio, come Napoli, Palermo, Bari
Sul piano della sicurezza dovevano essere i primi
Forse questo mio intervento urterà la sensibilità spero che si risolva !!

Unknown ha detto...

Ancora oggi dopo 16 anni scotta ancora e un pensiero che non si toglierà mai dalla mente.