“Ci sarà l'alba di un nuovo giorno anche per noi. Un'alba in cui ci sentiremo di nuovo bene e capiremo di non aver sbagliato percorso. Un'alba in cui ci sentiremo orgogliosi di quello che siamo riusciti a fare. Un'alba che arriverà anche grazie a chi, quando staremo per cadere, ci porgerà la mano. E anche grazie a chi non lo farà” (Braveheart)

"Non pretendiamo che le cose cambino se continuiamo a farle nello stesso modo. La crisi è la miglior cosa che possa accadere a persone e interi paesi perché è proprio la crisi a portare il progresso. La creatività nasce dall'ansia, come il giorno nasce dalla notte oscura. E' nella crisi che nasce l'inventiva, le scoperte e le grandi strategie. Chi supera la crisi supera se stesso senza essere superato. Chi attribuisce le sue sconfitte e i suoi errori alla crisi, violenta il proprio talento e rispetta più i problemi che le soluzioni. La vera crisi è la crisi dell'incompetenza. Lo sbaglio delle persone e dei paesi è la pigrizia nel trovare soluzioni. Senza crisi non ci sono sfide, senza sfide la vita è una routine, una lenta agonia. Senza crisi non ci sono i meriti. E' nella crisi che il meglio di ognuno di noi affiora perché senza crisi qualsiasi vento è una carezza. Parlare di crisi è creare movimento; adagiarsi su di essa vuol dire esaltare il conformismo. Invece di questo, lavoriamo duro! L'unica crisi minacciosa è la tragedia di non voler lottare per superarla" (Albert Einstein 1879-1955)
Questo Blog nasce con il preciso intento di far sentire la propria voce ed esprimere il proprio pensiero liberamente e democraticamente.

...la flessibilità è una caratteristica meritevole, la precarietà è uno stato di sofferenza...
"Esorto tutti ad una presa di coscienza, esorto tutti a non subire un trattamento ignomignoso. Invito tutti a non subire gli eventi ma partecipare agli stessi. Bisogna portare ogni vicenda, ogni torto, ogni intento dilatorio dinanzi alle sedi giudiziarie ed in tutti i gradi del giudizio. Bisogna essere uniti e partecipi."
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STABILIZZAZIONE DEL RUOLO UFFICIALI DELLE FORZE ARMATE

La Comunità Europea con Direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, ha stabilito il diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato per tutti i lavoratori a tempo determinato del settore privato e pubblico (tanto per chi soggiace a diritto pubblico quanto per chi viene sottoposto a diritto privato) una volta che venissero maturati determinati requisiti.

L’ITALIA, in applicazione della riportata Direttiva 1999/70/CE ha emanato il Decreto Legislativo 6 settembre 2001, n. 368, che garantisce, tra le altre cose, il diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato a tutti i dipendenti a tempo determinato, una volta che vengano superati i trentasei mesi di servizio con proroga.

Le sentenze della Corte di Giustizia Europea Ruoli C-212/04, C-53/04, C-180/04, tra luglio e settembre 2006, hanno ribadito il diritto alla trasformazione del rapporto a tempo indeterminato per tutta la compagine dei dipendenti pubblici (confermando il contenuto di cui alla Direttiva 1999/70/CE), ovvero anche il diritto al risarcimento per equivalente.

Di conseguenza, lo Stato Italiano, in deroga all’art.36, c.5, D.Lgs. n.165/01, il 27.12.2006, con Legge 296/06 (Finanziaria 2007) ha disposto (art. 1 cc.417, 420, 519, 523, 526), la stabilizzazione (id est: trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato, a tempo indeterminato) di tutto il personale della Pubblica Amministrazione assunto a tempo determinato per un periodo superiore ai 36 mesi, a partire da quello in servizio al 01.01.2007; infatti sarebbe risultato eccessivamente oneroso per le finanze statali procedere alla concessione di un immediato “risarcimento per equivalente” a tutto il personale in possesso del citato requisito.

La “Stabilizzazione” è semplicemente una sanatoria, conseguente a contingenti decisioni prese in ambito europeo.

Per inciso, durante l'anno 2009, il Sig. Y. G., un ufficiale ausiliario del Corpo delle Capitanerie di porto (congedato durante l’anno 2007), è stato stabilizzato nella P.A. proprio in virtù del triennio di servizio maturato nel Corpo delle Capitanerie di porto

Si vuole infatti precisare che il comma 519, articolo unico della legge finanziaria 2007, ha disposto una procedura di assunzione straordinaria di personale della Pubblica Amministrazione, parallela, anche se diversa, a quella relativa alle ordinarie assunzioni.

Secondo la "Difesa" il comma 519, articolo 1 della legge n. 296/06 prevede la stabilizzazione del personale del pubblico impiego in ragione del 20% del fondo di cui al comma 96, art.3, Legge n. 311/04.

Il riportato "fondo" afferisce la disponibilità nei riguardi delle assunzioni in deroga al c.d. blocco del "turn over" stabilito con il comma 95, art. 3, Legge n. 311/04.

Tale divieto generalizzato di assunzioni di personale a tempo indeterminato imposto alle pubbliche amministrazioni per il triennio 2005-2007 dal comma 95 dell'articolo unico della finanziaria 2005 (legge 30 dicembre 2004, n. 311), non riguarderebbe il personale dipendente delle Forze armate, e ciò in quanto la detta norma precisa che sono fatte salve le assunzioni connesse con la professionalizzazione delle Forze armate di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 331, al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, ed alla legge 23 agosto 2004, n. 226.

Conseguentemente, le Forze Armate non potrebbero accedere allo speciale fondo, istituito dal successivo comma 96 per finanziare, in deroga al divieto di cui al suddetto comma 95, quelle assunzioni che si rendessero necessarie per fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza ed urgenza; pertanto i dipendenti precari delle Forze Armate non potrebbero beneficiare delle stabilizzazioni di cui al comma 519 dell'articolo unico della finanziaria 2007 (L. n. 296/2006), in quanto tale disposizione, per istituire il necessario nuovo fondo per finanziare tali stabilizzazioni, scorpora il 20% del fondo di cui al citato comma 96 della finanziaria 2005.

A ben guardare, il comma 519, articolo 1 della legge n. 296/06 prevede la c.d. stabilizzazione del personale del pubblico impiego statuendo apposito fondo, corrispondente ad una quota (20%) delle risorse di cui al precedente comma 513, e non già al c. 96, art. 3, L. 311/04 tout court; in particolare, si sottolinea che il comma 513 rifinanzia il fondo di cui al c. 96.

Ma già il comma 96 art.3, L.311/04 consisteva in un rifinanziamento del precedente fondo c.d. "in deroga al blocco delle assunzioni" stabilito dall'art. 3, comma 54, della legge n. 350 del 2003.

Il comma 55 della sessa legge stabiliva, poi, che le deroghe di cui al precedente comma – quindi le richieste di assunzione in deroga al "blocco" - erano autorizzate secondo la procedura di cui all’articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni; e che nell’ambito delle procedure di autorizzazione delle assunzioni è prioritariamente considerata l’immissione in servizio degli addetti a compiti connessi alla sicurezza pubblica, al rispetto degli impegni internazionali, alla difesa nazionale, al soccorso tecnico urgente, alla prevenzione e vigilanza antincendi e alla protezione civile; con ciò autorizzando anche le Forze Armate (in particolare il Ruolo Ufficiali) all'accesso al fondo di che trattasi, come infatti è avvenuto.

A fortiori si sottolinea che in tutti i provvedimenti di Autorizzazione all'assunzione del personale nelle pubbliche amministrazioni in deroga al c.d. "blocco", per gli anni 2004-5-6 e proprio per lo stesso anno di riferimento della stabilizzazione – 2007 - (cfr: D.P.R. 25 agosto 2004, D.P.R. 6 settembre 2005, D.P.R. 28 aprile 2006, D.P.R. 29 novembre 2007), è previsto il beneficio di una parte del fondo di che trattasi in favore del personale delle FFAA.

Nonostante tanto, la "Difesa", in maniera alquanto contraddittoria, sostiene le FFAA essere sottratte al beneficio di cui alla spartizione del fondo in parola.

Invero le Forze Armate, non sono esonerate in toto dal suddetto blocco generalizzato delle assunzioni, né, di conseguenza, ad esse è precluso l'accesso al fondo di cui al comma 96 art. 1 L. 311/04.


Assunzioni connesse con la professionalizzazione

La norma infatti non fa salve tutte le assunzioni delle Forze armate, ma soltanto quelle finanziate dalla legge 14 novembre 2000, n. 331, dal decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e dalla legge 23 agosto 2004, n. 226, ovverosia:

· per quel che attiene le FFAA, le assunzioni relative ai ruoli non direttivi e quelle del personale destinato all'inquadramento, alla formazione ed all'addestramento dell'organico da professionalizzare;

· per quel che attiene il Corpo delle Capitanerie di porto, le sole assunzioni delle categorie del ruolo truppa;

tanto, a mente della L. 331/00 e dell'art. 23, c. 3, e dell'art. 28, c. 1, L. 226/04, (come, peraltro confermato dallo stesso D.P.R.6 settembre 2005).

Infatti, la normativa relativa alla professionalizzazione di cui alla Legge 331/00, D.Lgs. 215/01, e L. 226/04, prevede (in coerenza con gli oneri di cui alla tabella "A" della L. 331/00, e a decorrere dall'anno 2007, dalle tabelle "C" ed "E" di cui alla L. 226/04), per quel che attiene le Forze Armate (ad esclusione del corpo delle Capitanerie di porto):

· l'aumento di 10.450 unità del ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente,

· il reclutamento di 30.506 volontari del medesimo ruolo in ferma prefissata,

· il mantenimento in servizio di circa 31.500 volontari di truppa in ferma breve,

Di più stabilisce che al fine di compensare il personale in formazione è computato un contingente di volontari in ferma prefissata di un anno determinato annualmente nelle misure di seguito indicate:

· 4.021 unità nell'anno 2005;

· 821 unità, in ciascuno degli anni dal 2006 al 2011;

· 749 unità, in ciascuno degli anni dal 2012 al 2020.

Infine dispone, al fine di inquadrare, formare e addestrare i volontari in ferma prefissata di un anno, un contingente di personale militare determinato annualmente nelle misure di seguito indicate:

· nell'anno 2005: 210 ufficiali, 350 marescialli, 350 sergenti, 1.743 volontari in servizio permanente;

· negli anni dal 2006 al 2007: 120 ufficiali, 200 marescialli, 200 sergenti, 996 volontari in servizio permanente;

· negli anni dal 2008 al 2020: 90 ufficiali, 150 marescialli, 150 sergenti, 747 volontari in servizio permanente.

Per quel che riguarda il Corpo delle Capitanerei di porto l'assunzione ed il mantenimento in servizio di:

· 3.500 volontari di truppa in servizio permanente del Corpo delle Capitanerie di porto,

· 1.775 volontari in ferma ovvero in rafferma del Corpo delle Capitanerie di porto,

In più al fine di compensare il personale in formazione non impiegabile in attività operative stabilisce un contingente di volontari in ferma prefissata di un anno nelle misure di seguito indicate:

· 200 unità nell'anno 2005;

· 235 unità negli anni 2006 e 2007;

· 5 unità in ciascuno degli anni dal 2008 al 2015.

Sotto tale segno la normativa sulla professionalizzazione delle Forze Armate prevede precisi fondi per l'attuazione del disposto normativo stesso (infatti, ai sensi dell'art. 81 della Costituzione Italiana, ogni legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte).

Da tanto, si precisa che gli unici oneri e relativi fondi previsti dalla detta normativa per l'assunzione del personale da professionalizzare si rinvengono nella Tabella "A" di cui alla legge 331/00 e alle Tabelle "C" ed "E" di cui alla L. 226/04; ovverosia 500.000.000 euro per le FFAA e 70.000.000 per il ruolo truppa delle Capitanerie di porto.

Tanto a fronte di una spesa pari a 9.000.000.000, per mantenere il personale delle Forze armate (escluso il Corpo CP), e di 500.000.000 per quello del Corpo delle Capitanerie.

Per quanto sopra citato, risulta di tutta evidenza che le uniche assunzioni del ruolo ufficiali connesse con la professionalizzazione delle FFAA di cui alle leggi 331/00, D.Lgs. 215/01, L. 226/04 attengono i seguenti contingenti:

a) nell'anno 2005, 210 ufficiali;

b) negli anni dal 2006 al 2007, 120 ufficiali;

c) negli anni dal 2008 al 2020, 90 ufficiali.

Per le restanti assunzioni di ufficiali delle FFAA, invece, si utilizzano gli ordinari stanziamenti inscritti nei fondi strutturali del Dicastero della Difesa, che, logicamente nulla hanno a che fare con i fondi e quindi con le assunzioni di cui alla L. 331/00, D.Lgs. 215/01, L. 226/04.

Per quel che attiene il Corpo delle Capitanerie, invece, alcuna componente del ruolo ufficiali è legata alla formazione del personale da professionalizzare; infatti il reclutamento degli ufficiali del "Corpo" interviene grazie agli ordinari stanziamenti del Dicastero delle Infrastrutture e dei trasporti.

Risulta, poi, del tutto inconferente con le assunzioni connesse con la professionalizzazione (di cui alla L. 331/00, D.Lgs. 215/01, e L. 226/04) l'inclusione, a partire dal 01.01.2006, delle dotazioni organiche del Ruolo Ufficiali delle FFAA nel decreto di cui all'art.2, c.3 del D.Lgs. 215/04.

Infatti la Legge 2 Dicembre 2004, n.299 (non già il D.lgs. 215/01) stabilisce da un lato, le dotazioni organiche del ruolo ufficiali, dall'altro, che il reclutamento del ruolo ufficiali è regolamentato secondo le disposizioni di cui all'art.60 e seg. del D.Lgs. 490/97, fino all'anno 2009, con ciò vanificando ogni tentativo di ricondurre in toto l'assunzione del personale del ruolo ufficiali delle FFAA o la determinazione organica dello stesso alla normativa sulla professionalizzazione di cui alla L.331/00, al D.Lgs. 215/01, e alla L. 226/04.

Ammesso e non concesso, poi, che la circostanza possa definirsi dirimente della connessione delle assunzioni del Ruolo Ufficiali delle FFAA con la normativa sulla professionalizzazione (di cui alla L. 331/00, D.Lgs. 215/01, e L. 226/04), comunque il Ruolo Ufficiali del Corpo delle Capitanerie di porto ne sarebbe escluso, stante la mera considerazione che l'ultimo decreto sull'organica del detto ruolo datato 9.11.2004 risulta adottato ai sensi e per gli effetti del combinato del disposto normativo di cui all'art. 1 e 60 del D.Lgs. 490/97, attinente il "Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali, a norma dell'articolo 1, comma 97, della legge 23 dicembre 1996, n. 662", pertanto altra destinata normativa del tutto inconferente con la Professionalizzazione delle FFAA.

Né la normativa sulla professionalizzazione prevede alcunché per il Ruolo Ufficiali del Corpo delle Capitanerie di porto; anzi a ben vedere la gestione del detto personale viene ex lege esclusa dallo stesso dettato normativo (cfr: art.3, c. 1, lett. a, L. 331/00, art. 1, c.1 D.Lgs. 215/01, art. 27, 28 L .226/04).

La prova di tanto si ha nel D.P.R. 6 settembre 2005, recante "autorizzazione ad assunzioni di personale nelle pubbliche amministrazioni, a norma dell'articolo 1, commi 95, 96 e 97 della legge 30 dicembre 2004, n. 311".

Infatti in tale anno aldilà delle 210 assunzioni di ufficiali delle FFAA connesse con la professionalizzazione si sono assunti circa 450 ufficiali delle FFAA, con i fondi per le assunzioni in deroga.

Se effettivamente fosse come sostenuto dalla Difesa, ovverosia che a far data dal 1.01.2006 tutte le assunzioni del ruolo ufficiali fossero connesse con la normativa di cui alla L. 331/00, D.Lgs. 215/01, L. 226/04, ci si domanda come potrebbe mai essere che proprio la stessa normativa sulla professionalizzazione disponga per l'anno 2005 l'assunzione di personale che, secondo la Difesa, solo a far data dall'anno successivo avrebbe dovuto "rientrare" tra le assunzioni connesse con la professionalizzazione; ovvero anche, come sia stato possibile per il ruolo ufficiali delle FFAA attingere lo stesso anno (2005) tanto ai fondi sulla professionalizzazione tanto a quelli sulla stabilizzazione, se non in virtù di un "diversa" destinazione delle risorse!

Infatti, ammesso e non concesso – perchè è circostanza impossibile, né mai provata –, poi, che a partire dal 2006 le risorse già previste specificamente per la professionalizzazione (di cui alla L. 331/00, D.Lgs. 215/01, e L. 226/04), siano state utilizzate anche per l'assunzione del Ruolo Ufficiali delle FFAA, questo non dovrebbe significare che in quel momento le Forze armate sono state "sottratte al blocco delle assunzioni ed alla relativa deroga di cui al comma 96.

Si tratterebbe, come è evidente, di differenti risorse economiche, a cui le Forze Armate (in particolare il Ruolo Ufficiali) hanno avuto accesso alternativamente, in relazione alle proprie esigenze concrete ed alle concrete disponibilità dei relativi fondi, tutti in astratto accessibili.

Ma si ribadisce che la circostanza è del tutto irrealistica stante il fatto che le risorse messe a disposizione dalla professionalizzazione (di cui alla L. 331/00, D.Lgs. 215/01, e L. 226/04) hanno interessato il solo personale "non direttivo" delle FFAA, del quale notoriamente non fa parte il Ruolo Ufficiali; eccezion fatta per il personale assunto per la formazione, mai l'assunzione di alcun ufficiale delle Forze armate è stata garantita da alcun fondo sulla professionalizzazione, né è possibile riscontrare una simile affermazione nella normativa di che trattasi.

Ora, se già nel 2005, come del resto anche nel 2006 e addirittura nello stesso 2007 le FF.AA. sono state autorizzate ad accedere al detto fondo - per giunta proprio per le assunzioni che si vorrebbe far ricadere nella professionalizzazione, quelle che sarebbero dovute essere certamente escluse dal blocco e dal relativo fondo - non si vede per quale ragione le Forze armate non abbiano proceduto a richiedere l'autorizzazione all'accesso al fondo de quo anche per la richiesta di stabilizzazione dei propri "ufficiali precari", peraltro per far fronte a nuove ed autonome esigenze (quelle relative appunto alla stabilizzazione dei dipendenti precari), totalmente diverse, se non addirittura diametralmente opposte, a quelle sottese alla professionalizzazione.

Peraltro, si aggiunga sommessamente che, anche a voler escludere l'accesso delle FF.AA. all'originario fondo di cui al comma 96 della finanziaria 2005, si deve tener presente che, nel momento in cui la finanziaria 2007 ha scorporato il 20% del suddetto fondo, ha bloccato tale quota, mutandone la destinazione. In altri termini, quel 20% non fa più parte del fondo originario, ma costituisce un nuovo fondo, con una nuova destinazione, accessibile soltanto per finanziare le stabilizzazioni di cui al comma 519 della finanziaria 2007. Di conseguenza l'originaria destinazione del primo fondo (le assunzioni urgenti in deroga al blocco del turn over) diventa oggi del tutto irrilevante con riferimento a quel 20% che oggi costituisce un fondo nuovo, autonomo e diverso.

Con specifico riferimento agli Ufficiali, la "Difesa" afferma che le assunzioni a tempo indeterminato (rectius in S.P.E.) degli Ufficiali non potrebbero accedere al fondo di cui al comma 519, in quanto si tratterebbe di assunzioni "funzionali" alla riforma della professionalizzazione, che dunque andrebbero effettuate solo con i fondi propri della professionalizzazione, e non con i fondi del comma 519.

Tuttavia, neanche tale assunto pare condivisibile. Innanzi tutto lascia perplessi il fatto che le assunzioni a tempo indeterminato degli ufficiali delle FFAA possano essere considerate istituto giuridico connesso alla riforma della professionalizzazione, visto che già all'epoca dei fatti (1 gennaio 2007) la riforma era compiuta, in quanto legata alla contingenza dell'abolizione del servizio di leva e alla riduzione dell'organico delle FFAA a 190.000 unità, dunque fisiologicamente temporanea, pensata e realizzata per la "graduale sostituzione leva con militari di professione" (si vedano in tal senso le norme istitutive di tale riforma: legge 14 novembre 2000, n. 331, decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, legge 23 agosto 2004, n. 226).

Inoltre, anche a volere riscontrare tale rapporto funzionale, ciò non toglie che le stesse assunzioni possano essere considerate altrettanto necessarie (al pari degli omologhi colleghi dell'Arma dei Carabinieri) pure con riferimento alla stabilizzazione dei precari, e ciò proprio in base alla ratio sottesa al comma 519.

D'altronde, non bisogna dimenticare che il comma 519 disciplina non le assunzioni tout court, bensì solo quelle mirate, appunto, alla stabilizzazione dei precari. In altri termini, se l'Ufficiale "militare di professione" è pure precario, non si vede per quale ragione non possa accedere alla stabilizzazione ex art. 519.

Peraltro è solo il caso, brevemente di accennare che il c. 95, L. 311/04, non fa salve solamente le assunzioni connesse con la professionalizzazione delle FFAA di cui alle leggi L. 331/00, D.Lgs. 215/01, L. 226/04, ma pure quelle connesse con la professionalizzazione dell'Arma dei carabinieri di cui all'articolo 3, comma 70, della legge 24 dicembre 2003, n.350.

Queste ultime assunzioni, in particolare, intervengono a completamento del programma di sostituzione dei carabinieri ausiliari (di cui all’art. 21 della legge 28 dicembre 2001, n.448 e dell’articolo 34, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289), che dispone che in relazione alla necessità di procedere alla progressiva sostituzione dei carabinieri ausiliari in deroga a quanto stabilito dall’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, è attivato un arruolamento di contingenti annui di carabinieri in ferma quadriennale.

Il successivo c. 96 art. 1 della L. 311/04 ha disposto, in deroga al divieto di cui al comma 95, per le amministrazioni ivi previste, apposito fondo per le assunzioni che si rendessero necessarie per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, asservendo l'autorizzazione alle modalità di cui all’articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n.449, e successive modificazioni.

Ha, infine, statuito al c.96 che nell’ambito delle procedure e nei limiti di autorizzazione all’assunzione di cui al comma 97 è prioritariamente considerata l’immissione in servizio, in particolare, del personale necessario per assicurare il rispetto degli impegni internazionali e il controllo dei confini dello Stato, e degli addetti alla difesa nazionale.

Con ciò, pertanto, da un lato, ha escluso l'accesso al fondo di che trattasi al ruolo truppa tanto delle tre FFAA quanto dell'Arma dei Carabinieri, in quanto dotati di specifico fondo per le assunzioni connesse con la professionalizzazione dello stesso ruolo; dall'altro, ha riservato al personale del Ruolo Ufficiali sia delle FFAA che dell'Arma il beneficio di cui al c. 96, art. 1, L. 311/04.

Invero la finanziaria 2007 ha voluto estendere le risorse destinate alla stabilizzazione scorporando, in aggiunta, anche una porzione del già citato fondo, distinto ed autonomo istituito proprio per la riforma della professionalizzazione.

Di conseguenza, l'accesso al fondo ex comma 96 non può essere precluso in modo generalizzato alle Forze armate, ma al contrario costituisce una risorsa finanziaria a cui anche le FF.AA. (ed in particolare il ruolo ufficiali) possono accedere.

Ciò è comprovato anche dal successivo comma 97, che prevede, proprio con riferimento alle suddette autorizzazioni in deroga al c.d. blocco del turn over, che sia "prioritariamente considerata l'immissione in servizio degli addetti a compiti di sicurezza pubblica e di difesa nazionale" - peraltro ripercorrendo quanto già disciplinato dal riportato comma 55, articolo 3, L. 350/03 -.

Nel merito è solo il caso di accennare l'evidenza della frase che coinvolge le FFAA, e non già i soli corpi di polizia ad ordinamento militare (Arma dei Carabinieri e corpo della Guardia di Finanza); infatti, qualora il legislatore avesse voluto intendere gli appartenenti alle sole forze di polizia (tanto ad ordinamento civile quanto militare), gli sarebbe bastato citare gli addetti a compiti di sicurezza pubblica; tutto ciò, come è noto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 57 del C.P.P.

Il legislatore ha, comunque, messo a disposizione ulteriori risorse (di cui all'art. 1, c. 417, 419, L. 296/07); a fortiori nella circolare del 24 marzo 2007 del Ministro per le Riforme e le Innovazioni nelle Pubbliche amministrazioni, si legge che le amministrazioni pubbliche non citate espressamente nel comma 519, in quanto sottoposte a specifiche disposizioni in materia di assunzioni ... adeguano i propri ordinamenti a quanto previsto dal medesimo comma 519 in termini di requisiti e modalità di assunzione, tenendo conto delle relative peculiarità e nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio.

Di più si sottolinea che la procedura di cui alla stabilizzazione del personale precario della pubblica amministrazione, prevede altresì (cfr: c. 526, art.1, L. 296/06) che tale procedimento si debba necessariamente estendere ai successivi due anni (2008, 2009); in questo caso, però le assunzioni devono essere garantite dai fondi strutturali del singolo Dicastero, come testimoniato dallo stesso D.p.c.m. 06.08.2008, che ha stabilito le assunzioni a tempo indeterminato di che trattasi con i fondi del singolo Ministero; con ciò legittimando l'ultroneità di riferimento al fondo di cui all'art. 1, c. 96, L. 311/04.

In tal senso è solo il caso di ricordare quanto espresso nel parere del Capo Ufficio Legislativo del Ministero per le Riforme e le Innovazioni nella Pubblica Amministrazione, Avv. Danilo DEL GAIZO, datato 05.12.2006 si legge: "...per le assunzioni in deroga autorizzate sempre per l'anno 2007 è, infine, considerata prioritaria l'immissione in servizio, tra gli altri, degli addetti al personale della difesa nazionale.

venerdì 18 aprile 2008

Il Consiglio di Stato rigetta il ricorso in appello di un collega del V° AUFP MM

R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente DECISIONE sul ricorso in appello iscritto al N.R.G. 5589 dell’anno 2007, proposto dal signor Del Rio Francesco, rappresentato e difeso dall’ avvocato Ezio Maria Zuppardi ed elettivamente domiciliato in Roma, presso lo studio dell’Avv. Titomanlio Abbamonte, Via Terenzio n.8;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato per legge in Roma, via dei Portoghesi n.12;
e nei confronti
del Ministero dei Trasporti, non costituito;
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Roma, Sez.I bis, n.4769 del 23 maggio 2007;
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, alla Camera di Consiglio dell’11 gennaio 2008, il Consigliere Vito Carella;
Uditi l’avv. Zuppardi e l’ Avv. dello Stato Cesaroni;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO
Con i provvedimenti impugnati in primo grado, il Ministero della Difesa ha respinto due istanze dell’odierno appellante – Ufficiale della Marina Militare in ferma prefissata (UFP) del 5° corso - volte ad ottenere:
- la rafferma di anni uno, esclusa dall’Amministrazione per non essere stato, al momento, bandito il concorso da riservare a tali ufficiali;
- la stabilizzazione ai sensi dell’articolo 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (finanziaria 2007), beneficio negato per implicito a seguito del disposto congedo e del mancato trattenimento in servizio.
Il Tribunale Amministrativo Regionale in epigrafe indicato, con la gravata sentenza semplificata, ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti proposti dall’interessato, rilevando che:
a) legittimamente l’Amministrazione subordina il trattenimento in servizio degli AUFP (circa l’ulteriore ferma di un anno e secondo la normativa ora vigente), alla previa selezione interna di coloro che a domanda manifestino la volontà del trattenimento in servizio, corrispondendo la disciplina applicata all’esigenza di contemperamento delle necessità operative, organiche e finanziarie, non necessariamente coincidente con il numero degli aspiranti alla rafferma, a causa della significativa riduzione di fondi destinati al processo di professionalizzazione delle FF.AA. , come da l’art.1, comma 570, della legge finanziaria per il 2007, che ha reso necessario procedere ad una diversa allocazione delle risorse per garantire il loro corretto funzionamento;
b) quanto all’istanza di stabilizzazione, la doglianza, così come è strutturata, è inammissibile, avendo omesso il ricorrente (nonostante trattasi di documenti nella sua disponibilità) di allegare non solo detto provvedimento di rigetto (ovvero di indicare quantomeno gli estremi) ma anche la relativa domanda costituente presupposto imprescindibile, nell’economia del citato comma 519, per l’avvio della procedura di stabilizzazione (e dunque per aver omesso di fornire quantomeno un principio di prova della domanda azionata).
Con il gravame in esame, l’appellante ha chiesto che il ricorso di primo grado sia accolto, deducendo:
a) il ricorrente ha prodotto in primo grado tutta la documentazione ritenuta dal TAR non depositata e la cui mancanza – comunque – non poteva condurre a pronuncia di inammissibilità, avuto riguardo all’art.21 della legge n.1034 del 1971, come rinnovellato dalla legge n.205 del 2000 (vengono perciò riproposti in via devolutiva tutti i motivi sollevati avverso la mancata stabilizzazione);
b) il rimedio della c.d. sentenza breve presuppone l’esistenza di un processo completamente istruito, a termini del citato art.21, comma 7°, nuova novella e in applicazione dell’art.24 della Costituzione a garanzia del diritto di difesa, laddove l’inammissibilità della domanda di stabilizzazione è stata pronunciata per circostanze neppure contestate da controparte;
c) sussiste legittimo affidamento di chi ha vinto il concorso per AUFP ad effettuare un altro anno di ferma, soprattutto se tale ulteriore periodo consentiva al ricorrente di rimanere in servizio nelle more del procedimento di stabilizzazione di cui all’art.1, comma 519, della legge finanziaria 2007, che espressamente richiama l’art.23, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n.215 (ufficiali in ferma prefissata), mentre l’Amministrazione ha adottato un provvedimento assolutamente privo di motivazione e di contenuto oscuro nel (malcelato) intento dilatorio di rinviare la decisione sull’ulteriore anno di ferma del ricorrente a dopo il congedo.
Il Ministero intimato si è costituito in giudizio ed, a seguito dell’ordinanza istruttoria di questa Sezione, ha rappresentato quanto segue:
1) nessun concorso è stato indetto, come previsto dal D.M. 30.9.2005, non essendo intervenuti mutamenti nelle valutazioni tecnico – operative – finanziarie esistenti al tempo dell’originaria istanza del ricorrente, finalizzata al prolungamento della ferma di un anno;
2) non è stata avviata alcuna procedura di stabilizzazione (ai sensi dell’art. 1, comma 519, della legge 27.12.2006 n.296) in quanto le Forze armate non sono state finora ammesse a beneficiare del fondo istitutivo dell’art.1, comma 96, della legge 30 dicembre 2004, n.311 (legge finanziaria 2005), in quanto soggette, circa il reclutamento del personale, alla speciale normativa di settore finalizzata alla c.d. professionalizzazione (legge n. 331/2000, D.Lgs n. 215/2001, legge n. 226/2004).
L’appellante ha replicato con la memoria depositata il 16 ottobre 2007, in particolare precisando che il mancato riconoscimento dell’ulteriore anno di rafferma non è argomento centrale del giudizio in esame, anzi si tratta di una richiesta non coltivata in appello da parte del ricorrente, che incentra le proprie difese sul mancato riconoscimento della stabilizzazione prevista dall’art.1, comma 519, della legge finanziaria 2007 ed al trattenimento in servizio che la stessa disposizione normativa reca, nelle more dell’esecuzione della procedura per il riconoscimento della citata stabilizzazione.
All’udienza dell’11 gennaio 2008 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1) Nel presente giudizio, è controverso se spetti all’appellante – Ufficiale della Marina Militare in Ferma Prefissata (AUFP) del 5° Corso – la stabilizzazione nel rapporto prevista dall’art.1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007).
Rileva il Collegio che la Sezione si è già pronunciata sulle questioni controverse tra le parti con specifico precedente dal quale non vi è ragione per discostarsi ed al quale si rinvia, ai sensi dell’art.9 della legge 21 luglio 2000, n.205.
2) La sentenza gravata merita di essere confermata, sia pure con diversa motivazione nella parte in cui la prima doglianza, relativa alla mancata stabilizzazione, è stata ritenuta dal TAR inammissibile per omessa produzione nel giudizio di primo grado degli atti posti a fondamento della domanda azionata.
Questo rilievo, infatti, non va condiviso in diritto, alla luce dell’art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come sostituito dall’art. 1, comma terzo, della legge 21 luglio 2000, n.205, secondo cui "La mancata produzione della copia del provvedimento impugnato e della documentazione a sostegno del ricorso non implica decadenza".
3) Per non lasciare spazio a dubbi, il momento deve essere occasione per respingere il secondo motivo di appello, che vi è collegato e in base al quale si sostiene che il rimedio della c.d. sentenza breve presuppone l’esistenza di un processo completamente istruito, a termini del citato art.21, comma 7, nuova novella.
Infatti, l’effetto devolutivo proprio del giudizio di appello assorbe ogni doglianza sul punto e ad ogni modo, la causa è matura per la decisione sicchè non vi è alcuna ulteriore esigenza istruttoria, avendovi la Sezione provveduto con apposita ordinanza a quanto ritenuto utile e necessario ai fini della decisione da assumere.
4) Priva di pregio è, infine, anche la terza censura, che è fondata su un asserito legittimo affidamento alla rafferma per un ulteriore anno ovvero trattenimento (automatico) in servizio nelle more della invocata stabilizzazione, ai sensi citato art.1, comma 519, della finanziaria 2007.
Invero, con la decisione 31 ottobre 2007 n.5657 questa Sezione ha affermato – in relazione ad altro militare del medesimo 5° Corso AUFP e, quindi, in fattispecie identica – che:
a) la determinazione sulla domanda di ammissione alla ulteriore ferma di un anno risulta correttamente motivata con riguardo alla mancata attivazione, al momento, della procedura selettiva per ragioni tecnico - operative – finanziarie;
b) la mancanza del requisito del triennio di servizio (non surrogabile da periodi pregressi di natura non omologa) discendente dalla omessa attivazione della suddetta procedura selettiva (ritenuta indenne dalle censure dedotte) comporta, di conseguenza, la impossibilità di concessione del beneficio della stabilizzazione di cui all’art.1, comma 519 della legge finanziaria 27 dicembre 2006 n.296 (in disparte ogni questione in ordine all’applicabilità o meno della disposizione alla fattispecie).
Poiché il caso in esame è consimile nell’elemento di fatto decisivo per l’identico trattamento giuridico (5° corso AUFP), la pretesa dedotta non può che essere disattesa in modo analogo.
Del resto, lo stesso appellante, con la memoria del 16 ottobre 2007, incentra le proprie difese sul mancato riconoscimento della reclamata stabilizzazione che è la questione nodale da esaminare.
5) La disposizione normativa di riferimento è ovviamente l’art.1, comma 519, della legge 27.12.2006, n.296 (legge finanziaria per il 2007), il cui testo recita: "Per l’anno 2007 una quota pari al 20 per cento del fondo di cui al comma 513 è destinata alla stabilizzazione a domanda del personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, che ne faccia istanza, purchè sia stato assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge. Alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato mediante procedure diverse si provvede previo espletamento di prove selettive. Le amministrazioni continuano ad avvalersi del personale di cui al presente comma, e prioritariamente del personale di cui all’articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n.215, e successive modificazioni, in servizio al 31 dicembre 2006, nelle more della conclusione delle procedure di stabilizzazione. Nei limiti del presente comma, la stabilizzazione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è consentita al personale che risulti iscritto negli appositi elenchi, di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n.139, da almeno tre anni ed abbia effettuato non meno di centoventi giorni di servizio. Con decreto del Ministero dell’interno, fermo restando il possesso dei requisiti ordinari per l’accesso alla qualifica di vigile del fuoco previsti dalle vigenti disposizioni, sono stabiliti i criteri, il sistema di selezione, nonché modalità abbreviate per il corso di formazione. Le assunzioni di cui al presente comma sono autorizzate secondo le modalità di cui all’articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n.449, e successive modificazioni".
Dall’esame di tale disposto – per quanto qui rileva – emergono le seguenti condizioni:
a) ne è escluso il personale dirigenziale;
b) all’ipotesi di contratto a tempo determinato perfezionato a seguito dell’avvenuta effettuazione di "procedure selettive di natura concorsuale o previste da norma di legge" si contrappone l’opposta evenienza in cui è presente "personale assunto a tempo determinato mediante procedure diverse";
c) "le amministrazioni continuano ad avvalersi del personale di cui al presente comma, e prioritariamente del personale di cui all’ art.23, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n.215, e successive modificazioni, nelle more della conclusione delle procedure di stabilizzazione"
d) per il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco trattasi di estensione normativa che avviene "nei limiti del presente comma" e con riferimento agli "appositi elenchi".
Da ciò si desume, pur non essendo l’articolato proprio perspicuo, che il solo personale interessato ai fini della stabilizzazione è:
- quello espressamente contemplato, poiché fattispecie di stretta interpretazione non estensibile oltre i limiti preveduti in quanto inerente a procedura straordinaria di inquadramento stabile in ruolo;
- se, personale "contrattualizzato" ascritto alle categorie professionali previste dalla contrattazione collettiva nazionale di comparto ("in virtù di contratti");
- il richiamo al personale di cui all’art.23, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n.215, non è direttamente riferito alla stabilizzazione, bensì limitamente alla prevista "priorità" ai fini del trattenimento nell’ambito "del personale di cui al presente comma".
Quest’ultima norma (rubricata "Ufficiali in Ferma Prefissata") dispone che: "a decorrere dal 1° Gennaio 2003, ciascuna Forza Armata, l’arma dei Carabinieri e il Corpo della Guardia di Finanza possono arruolare, nei rispettivi ruoli, ufficiali in ferma prefissata con durata della ferma di due anni e sei mesi, incluso il periodo di formazione, da reclutare tra coloro che hanno superato con esito favorevole gli appositi corsi formativi" (il successivo art. 24 del D.Lvo n.215/2001 prevede che agli ufficiali in ferma prefissata si applicano le norme di stato giuridico previste per gli ufficiali di complemento e l’art. 26 regola gli incentivi per il successivo reclutamento e per la partecipazione a concorsi pubblici).
Ne scaturisce la considerazione conclusiva che, nelle intenzioni del legislatore, la stabilizzazione in trattazione e la sua estensione qualitativa o quantitativa, non è affatto avulsa dall’organizzazione esistente della forza lavoro e, in ultima analisi, del sistema di appartenenza.
6) Come è noto, il modello delle Forze Armate si basa sia sul personale in servizio permanente che su personale volontario in ferma.
Per quanto concerne gli Ufficiali, al fine di soddisfare specifiche e mirate esigenze connesse alla carenza di professionalità tecniche ovvero alla necessità di fronteggiare particolari esigenze operative non più eseguibili con gli ufficiali di complemento, è stata prevista l'istituzione degli Ufficiali ausiliari, di cui gli Ufficiali in ferma prefissata (UFP) costituiscono una particolare tipologia. Per questi ultimi, da trarre da giovani diplomati o laureati con limite massimo di età di 38 anni, è prevista una ferma, incluso il periodo di formazione,di due anni e sei mesi. Al termine di detta ferma gli Ufficiali, a domanda, possono essere ammessi ad una ulteriore ferma annuale ed eventualmente, su proposta della Forza Armata e previo consenso degli interessati, essere trattenuti sino ad un massimo di sei mesi. Peraltro già dopo un anno gli UFP possono partecipare ai concorsi per l'immissione nei ruoli del servizio permanente delle Forze Armate, con riserve di posti fino all'80% nei concorsi a nomina diretta per laureati.
Nella consapevolezza che gli Ufficiali in ferma prefissata non possono essere tutti assorbiti nelle Forze Armate sono state, altresì, estese le norme previste per i volontari in ferma prefissata che prevedono una riserva del 30% per l'assunzione agli impieghi civili nelle pubbliche Amministrazioni (art. 18, co. 6, D. Lgvo 215/2001) ed una riserva pari al 50% dei posti annualmente messi a concorso nei ruoli civili del personale non dirigente della Difesa (art. 18, co. 5, D. Lgvo 215/2001). Infine i periodi prestati sono valutati nei pubblici concorsi con punteggio incrementale non inferiore a quello attribuito per gli impieghi civili presso enti pubblici (art. 26, co. 2, D. Lgvo 215/2001).
In sostanza, l’inapplicabilità dalla invocata stabilizzazione agli UFP discende dalla impostazione strutturale del modello professionale, che ha una sua programmazione organica, scansione e sistema di reclutamento e trattenimento, rispetto ai quali è per l’appunto funzionale il rapporto a tempo determinato nel quadro della pianificazione funzionale, operativa e finanziaria della singola Forza Armata.
Se questa è la situazione, occorrono allora specifiche previsioni che sanciscano chiaramente a livello ordinativo e finanziario, a mutamento dell’assetto esistente, l’estensione della stabilizzazione in questione agli UFP quale sbocco occupazionale in via straordinaria e totalmente interno alle Forze Armate.
7) Al riguardo, infatti, merita osservare come la finanziaria 2007 (articolo 1 commi 513 e 519) delinea specificamente i soggetti beneficiari delle iniziative di stabilizzazione (rispettivamente, Corpi di Polizia, Vigili del Fuoco e personale non dirigenziale delle Pubbliche Amministrazioni): l’utilizzazione prioritaria del personale di cui all’art 23, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n.215, e successive modificazioni, del quale è cenno nel disposto, si riferisce agli Ufficiali in ferma prefissata che, dopo il congedamento, abbiano avuto occasione di sbocco occupazionale all’esterno delle Forze Armate e presso Pubbliche Amministrazioni.
Viceversa, relativamente ai processi di continuità interna, il sistema prevede che il soggetto o transita al servizio permanente a seguito di concorso oppure, dopo i periodi di ferma e rafferma concedibili in esito a specifica procedura selettiva, è posto in congedo in relazione al numero massimo delle singole categorie di ufficiali ausiliari da mantenere annualmente in servizio secondo le indicazioni fissate con la legge di bilancio, in coerenza con il processo di trasformazione dello strumento militare in professionale, come previsto dall’art. 21, comma 1, dello stesso decreto legislativo n.215 del 2001.
Le Forze Armate, dunque, non possono accedere alle quote di fondo di cui all’art. 96 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n.311 (finanziaria 2005) perché non direttamente contemplate dagli stanziamenti per la stabilizzazione previsti dalla finanziaria 2007 e ciò perché la finanziaria 2005 (art. 95), nel porre il divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, ha fatto salve "le assunzioni connesse con la professionalizzazione delle Forze armate di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 331, al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, ed alla legge 23 agosto 2004, n. 226".
In altre parole, le stabilizzazioni di cui alla finanziaria 2007 si collegano al divieto di assunzione di personale a tempo indeterminato da parte delle Amministrazioni indicate nella finanziaria 2005 (amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, alle agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300, e successive modificazioni, agli enti pubblici non economici, agli enti di ricerca ed agli enti di cui all’articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni) e le Forze Armate ne vennero escluse in quanto per esse restava in vigore il particolare regime previsto per la Forza ausiliaria secondo le specifiche cadenze e scansioni procedimentali che contengono già in sé forme alternative ed equivalenti di stabilizzazione ordinaria, non generalizzata ma meritocratica, per il passaggio in servizio permanente.
Su tale contesto è intervenuto, tuttavia, il comma 570 della stessa legge finanziaria 2007 che ha tagliato in maniera significativa i fondi destinati al processo di professionalizzazione delle Forze armate incidendo anche sugli ufficiali ausiliari in Ferma Permanente: vale a dire che la necessità di realizzare il contenimento finanziario ha imposto alle Forze Armate, di adottare provvedimenti tesi alla riduzione delle consistenze che hanno interessato sia il personale in s.p.e., con un taglio dei reclutamenti, che quello ausiliario, con particolare riferimento agli A.U.F.P., con la mancata rafferma del 5°corso, e con la revoca anche di concorsi nel frattempo indetti.
Ne segue – in tale contesto – che la volontà di escludere gli AUFP dalla stabilizzazione in discorso è direttamente riconducibile ad un effetto consapevole del legislatore stesso.
In definitiva, la mancata stabilizzazione non è conseguenza di un omesso meccanismo, che invece esiste bensì trova causa nella riduzione delle risorse finanziarie disponibili e, quindi, ostano al prolungamento della ferma e al passaggio in servizio permanente, ai sensi dell’art.81 della Costituzione circa l’equilibrio di bilancio, ragioni di compatibilità finanziaria che non consentono di attivare le relative specifiche procedure selettive.
8) In conclusione, il ricorso deve essere rigettato e la sentenza confermata con diversa motivazione, nei sensi suesposti.
Le spese di giudizio, possono essere compensate anche nell’odierno grado, in ragione della natura e novità della controversia.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale (Sezione IV), definitivamente pronunciando sul ricorso in appello indicato in epigrafe, lo rigetta e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata con diversa motivazione.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio dell’11 gennaio 2008 presso la sede del Consiglio di Stato, Palazzo Spada, con l’intervento dei signori:
Carlo Saltelli Presidente ff.
Salvatore Cacace Consigliere
Sergio De Felice Consigliere
Eugenio Mele Consigliere
Vito Carella Consigliere est.
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE F.F.
Vito Carella Carlo Saltelli
IL SEGRETARIO
Giacomo Manzo

Depositata in Segreteria
Il 10/04/2008
(Art. 55, L. 27.4.1982, n. 186)
Il Dirigente
Dott Giuseppe
Testa

8 commenti:

jem79 ha detto...

Addio sogni di gloria. Con questa sentenza neanche il futuro ministro può fare qualcosa...è benedirlo subito!

S.V.P.P.B. ha detto...

Jem, ti aspettavi qualcosa di diverso?

In genere tra CANI NON SI MORDONO!

Insisto... FACCIAMO BORDELLO!!!

Andiamo in una ambasciata tipo quella Americana... chiediamo la loro cittadinanza e mettiamo le nostre conoscienze militari al loro servizio! A quelli serve "CARNE DA MACELLO"!

Rinneghiamo lo Stato Italiano ma non la Bandiera!!!

Facciamo qualcosa di eclatante, tanto è TUTTO CONTRO DI NOI!

Francesco ha detto...

Infatti Jem79,
alla luce di ciò che dice questa sentenza mi pare più che probabile che anche il ricorso al Consiglio di Stato per i CP del 1° e 2° corso AUFP, sarà respinto con le medesime motivazioni!
Ma ci tengo a precisare che secondo me il futuro Ministro non avrebbe comunque alzato un dito!...punti di vista... :-)

superprecario ha detto...

scusate ma il gen. pappalardo ci ha abbandonato??????

Kempeitai ha detto...

Ragazzi, non prendetevela, ma la motivazione di questa sentenza è netta, non si tratta di "cani che non si mordono", si tratta semplicemente di diritto e interpretazione della legge.

Penso che lo sforzo maggiore debba essere indirizzato all'ottenimento del premio di congedamento e della buonuscita inpdap per TUTTO il periodo di servizio prestato: nessuno potrà negare che siamo stati volontari.

S.V.P.P.B. ha detto...

Sforzo maggiore per la Buonuscita???

Ma se la mangiassero pure!

IO SONO SENZA LAVORO PERCHE' UN EX-UFFICIALE NON LO VUOLE NESSUNO!

Nemmeno nelle agenzie di sicurezza estera possiamo lavorare!
Avete visto che è capitato a Stefio (rapito nel 2004 insieme a Quattrocchi.)?

Rischia oltre 15 anni di carcere perchè la nostra Costituzione rende totalmente illegale lavorare come "mercenario" per uno Stato Estero!

NON POSSIAMO FARE UN C***O DI QUELLO CHE POTREBBE COMPETERCI!!!

Ed i concorsi sono quello che sono...

Vabbè... noto con piacere che stiamo lentamente "morendo"...

...ed io mi vado a guadagnare la GALERA! LI PRENDO A CALCI IN FACCIA! Con i vecchi e BUONI METODI!

Tanto più giù di così non posso andare... Meglio la GALERA CHE UNA VITA DA DIMESSO!
BASTARDI!

Kempeitai ha detto...

E se invece, vista la mala parata, uno decidesse di specializzarsi in qualcosa, finalmente? Sono molto ricercati i tornitori, gli elettricisti e, nell'eventualità, fare dei corsi di formazione per imbarcarsi non sarebbe una brutta idea.

La cosa più urgente è staccarsi dall'idea che ci si è fatti della vita stando in marina: una vita d'oro, ma per poco tempo; più semplicemente un'illusione durata in media circa tre anni.

E' ovvio che nessuno vuole assumere un ex militare: senza offesa, che razza di competenza può sfoggiare in un contesto civile?

S.V.P.P.B. ha detto...

Sai, Kempeitai...

Attualmente sono disoccupato, è vero...

Fino a due mesi fa AVEVO UNA MOTOSEGA IN MANO e tagliavo boschi! Sono diventato una mezza specie di BUTTAFUORI a forza di caricare pesi... a 500 euro al mese!

Ancora prima ho lavorato in diversi cantieri edili... 13/14 ore al giorno a 580 euro al mese!

Senza contare il fatto che so fare anche il Webmaster...

QUANTE ALTRE SPECIALIZZAZIONI DEVO PIGLIARE???

Ah, scusate se è poco... sono laureato... laurea da demente ma sempre laureato!

Comunque, basta così con queste stupide polemiche...

Per chi fosse interessato ho invato diversi curriculum in diverse ONG (Organizzazioni Non Governative)...
Insomma, tanto per farla breve... MERCENARI!

Per maggiori info potete contattarmi ma posso solo fornirvi informazioni (non mi va di finire sotto processo come Stefio)!

Sempre per Kempeitai...
Io non ti conosco e non conosco il tuo spirito "combattivo"... MA IO RIVOGLIO LE MIE STELLETTE E FINO A CHE AVRO' FIATO IN CORPO CERCHERO' DI RIPRENDERMELE! COMITATO O NO! A COSTO DI MORIRE DI FAME (non ci sono molto lontano...)!

Saluti, non rispondo altro... solleverei un polverone!