“Ci sarà l'alba di un nuovo giorno anche per noi. Un'alba in cui ci sentiremo di nuovo bene e capiremo di non aver sbagliato percorso. Un'alba in cui ci sentiremo orgogliosi di quello che siamo riusciti a fare. Un'alba che arriverà anche grazie a chi, quando staremo per cadere, ci porgerà la mano. E anche grazie a chi non lo farà” (Braveheart)

"Non pretendiamo che le cose cambino se continuiamo a farle nello stesso modo. La crisi è la miglior cosa che possa accadere a persone e interi paesi perché è proprio la crisi a portare il progresso. La creatività nasce dall'ansia, come il giorno nasce dalla notte oscura. E' nella crisi che nasce l'inventiva, le scoperte e le grandi strategie. Chi supera la crisi supera se stesso senza essere superato. Chi attribuisce le sue sconfitte e i suoi errori alla crisi, violenta il proprio talento e rispetta più i problemi che le soluzioni. La vera crisi è la crisi dell'incompetenza. Lo sbaglio delle persone e dei paesi è la pigrizia nel trovare soluzioni. Senza crisi non ci sono sfide, senza sfide la vita è una routine, una lenta agonia. Senza crisi non ci sono i meriti. E' nella crisi che il meglio di ognuno di noi affiora perché senza crisi qualsiasi vento è una carezza. Parlare di crisi è creare movimento; adagiarsi su di essa vuol dire esaltare il conformismo. Invece di questo, lavoriamo duro! L'unica crisi minacciosa è la tragedia di non voler lottare per superarla" (Albert Einstein 1879-1955)
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...la flessibilità è una caratteristica meritevole, la precarietà è uno stato di sofferenza...
"Esorto tutti ad una presa di coscienza, esorto tutti a non subire un trattamento ignomignoso. Invito tutti a non subire gli eventi ma partecipare agli stessi. Bisogna portare ogni vicenda, ogni torto, ogni intento dilatorio dinanzi alle sedi giudiziarie ed in tutti i gradi del giudizio. Bisogna essere uniti e partecipi."
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STABILIZZAZIONE DEL RUOLO UFFICIALI DELLE FORZE ARMATE

La Comunità Europea con Direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, ha stabilito il diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato per tutti i lavoratori a tempo determinato del settore privato e pubblico (tanto per chi soggiace a diritto pubblico quanto per chi viene sottoposto a diritto privato) una volta che venissero maturati determinati requisiti.

L’ITALIA, in applicazione della riportata Direttiva 1999/70/CE ha emanato il Decreto Legislativo 6 settembre 2001, n. 368, che garantisce, tra le altre cose, il diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato a tutti i dipendenti a tempo determinato, una volta che vengano superati i trentasei mesi di servizio con proroga.

Le sentenze della Corte di Giustizia Europea Ruoli C-212/04, C-53/04, C-180/04, tra luglio e settembre 2006, hanno ribadito il diritto alla trasformazione del rapporto a tempo indeterminato per tutta la compagine dei dipendenti pubblici (confermando il contenuto di cui alla Direttiva 1999/70/CE), ovvero anche il diritto al risarcimento per equivalente.

Di conseguenza, lo Stato Italiano, in deroga all’art.36, c.5, D.Lgs. n.165/01, il 27.12.2006, con Legge 296/06 (Finanziaria 2007) ha disposto (art. 1 cc.417, 420, 519, 523, 526), la stabilizzazione (id est: trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato, a tempo indeterminato) di tutto il personale della Pubblica Amministrazione assunto a tempo determinato per un periodo superiore ai 36 mesi, a partire da quello in servizio al 01.01.2007; infatti sarebbe risultato eccessivamente oneroso per le finanze statali procedere alla concessione di un immediato “risarcimento per equivalente” a tutto il personale in possesso del citato requisito.

La “Stabilizzazione” è semplicemente una sanatoria, conseguente a contingenti decisioni prese in ambito europeo.

Per inciso, durante l'anno 2009, il Sig. Y. G., un ufficiale ausiliario del Corpo delle Capitanerie di porto (congedato durante l’anno 2007), è stato stabilizzato nella P.A. proprio in virtù del triennio di servizio maturato nel Corpo delle Capitanerie di porto

Si vuole infatti precisare che il comma 519, articolo unico della legge finanziaria 2007, ha disposto una procedura di assunzione straordinaria di personale della Pubblica Amministrazione, parallela, anche se diversa, a quella relativa alle ordinarie assunzioni.

Secondo la "Difesa" il comma 519, articolo 1 della legge n. 296/06 prevede la stabilizzazione del personale del pubblico impiego in ragione del 20% del fondo di cui al comma 96, art.3, Legge n. 311/04.

Il riportato "fondo" afferisce la disponibilità nei riguardi delle assunzioni in deroga al c.d. blocco del "turn over" stabilito con il comma 95, art. 3, Legge n. 311/04.

Tale divieto generalizzato di assunzioni di personale a tempo indeterminato imposto alle pubbliche amministrazioni per il triennio 2005-2007 dal comma 95 dell'articolo unico della finanziaria 2005 (legge 30 dicembre 2004, n. 311), non riguarderebbe il personale dipendente delle Forze armate, e ciò in quanto la detta norma precisa che sono fatte salve le assunzioni connesse con la professionalizzazione delle Forze armate di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 331, al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, ed alla legge 23 agosto 2004, n. 226.

Conseguentemente, le Forze Armate non potrebbero accedere allo speciale fondo, istituito dal successivo comma 96 per finanziare, in deroga al divieto di cui al suddetto comma 95, quelle assunzioni che si rendessero necessarie per fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza ed urgenza; pertanto i dipendenti precari delle Forze Armate non potrebbero beneficiare delle stabilizzazioni di cui al comma 519 dell'articolo unico della finanziaria 2007 (L. n. 296/2006), in quanto tale disposizione, per istituire il necessario nuovo fondo per finanziare tali stabilizzazioni, scorpora il 20% del fondo di cui al citato comma 96 della finanziaria 2005.

A ben guardare, il comma 519, articolo 1 della legge n. 296/06 prevede la c.d. stabilizzazione del personale del pubblico impiego statuendo apposito fondo, corrispondente ad una quota (20%) delle risorse di cui al precedente comma 513, e non già al c. 96, art. 3, L. 311/04 tout court; in particolare, si sottolinea che il comma 513 rifinanzia il fondo di cui al c. 96.

Ma già il comma 96 art.3, L.311/04 consisteva in un rifinanziamento del precedente fondo c.d. "in deroga al blocco delle assunzioni" stabilito dall'art. 3, comma 54, della legge n. 350 del 2003.

Il comma 55 della sessa legge stabiliva, poi, che le deroghe di cui al precedente comma – quindi le richieste di assunzione in deroga al "blocco" - erano autorizzate secondo la procedura di cui all’articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni; e che nell’ambito delle procedure di autorizzazione delle assunzioni è prioritariamente considerata l’immissione in servizio degli addetti a compiti connessi alla sicurezza pubblica, al rispetto degli impegni internazionali, alla difesa nazionale, al soccorso tecnico urgente, alla prevenzione e vigilanza antincendi e alla protezione civile; con ciò autorizzando anche le Forze Armate (in particolare il Ruolo Ufficiali) all'accesso al fondo di che trattasi, come infatti è avvenuto.

A fortiori si sottolinea che in tutti i provvedimenti di Autorizzazione all'assunzione del personale nelle pubbliche amministrazioni in deroga al c.d. "blocco", per gli anni 2004-5-6 e proprio per lo stesso anno di riferimento della stabilizzazione – 2007 - (cfr: D.P.R. 25 agosto 2004, D.P.R. 6 settembre 2005, D.P.R. 28 aprile 2006, D.P.R. 29 novembre 2007), è previsto il beneficio di una parte del fondo di che trattasi in favore del personale delle FFAA.

Nonostante tanto, la "Difesa", in maniera alquanto contraddittoria, sostiene le FFAA essere sottratte al beneficio di cui alla spartizione del fondo in parola.

Invero le Forze Armate, non sono esonerate in toto dal suddetto blocco generalizzato delle assunzioni, né, di conseguenza, ad esse è precluso l'accesso al fondo di cui al comma 96 art. 1 L. 311/04.


Assunzioni connesse con la professionalizzazione

La norma infatti non fa salve tutte le assunzioni delle Forze armate, ma soltanto quelle finanziate dalla legge 14 novembre 2000, n. 331, dal decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e dalla legge 23 agosto 2004, n. 226, ovverosia:

· per quel che attiene le FFAA, le assunzioni relative ai ruoli non direttivi e quelle del personale destinato all'inquadramento, alla formazione ed all'addestramento dell'organico da professionalizzare;

· per quel che attiene il Corpo delle Capitanerie di porto, le sole assunzioni delle categorie del ruolo truppa;

tanto, a mente della L. 331/00 e dell'art. 23, c. 3, e dell'art. 28, c. 1, L. 226/04, (come, peraltro confermato dallo stesso D.P.R.6 settembre 2005).

Infatti, la normativa relativa alla professionalizzazione di cui alla Legge 331/00, D.Lgs. 215/01, e L. 226/04, prevede (in coerenza con gli oneri di cui alla tabella "A" della L. 331/00, e a decorrere dall'anno 2007, dalle tabelle "C" ed "E" di cui alla L. 226/04), per quel che attiene le Forze Armate (ad esclusione del corpo delle Capitanerie di porto):

· l'aumento di 10.450 unità del ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente,

· il reclutamento di 30.506 volontari del medesimo ruolo in ferma prefissata,

· il mantenimento in servizio di circa 31.500 volontari di truppa in ferma breve,

Di più stabilisce che al fine di compensare il personale in formazione è computato un contingente di volontari in ferma prefissata di un anno determinato annualmente nelle misure di seguito indicate:

· 4.021 unità nell'anno 2005;

· 821 unità, in ciascuno degli anni dal 2006 al 2011;

· 749 unità, in ciascuno degli anni dal 2012 al 2020.

Infine dispone, al fine di inquadrare, formare e addestrare i volontari in ferma prefissata di un anno, un contingente di personale militare determinato annualmente nelle misure di seguito indicate:

· nell'anno 2005: 210 ufficiali, 350 marescialli, 350 sergenti, 1.743 volontari in servizio permanente;

· negli anni dal 2006 al 2007: 120 ufficiali, 200 marescialli, 200 sergenti, 996 volontari in servizio permanente;

· negli anni dal 2008 al 2020: 90 ufficiali, 150 marescialli, 150 sergenti, 747 volontari in servizio permanente.

Per quel che riguarda il Corpo delle Capitanerei di porto l'assunzione ed il mantenimento in servizio di:

· 3.500 volontari di truppa in servizio permanente del Corpo delle Capitanerie di porto,

· 1.775 volontari in ferma ovvero in rafferma del Corpo delle Capitanerie di porto,

In più al fine di compensare il personale in formazione non impiegabile in attività operative stabilisce un contingente di volontari in ferma prefissata di un anno nelle misure di seguito indicate:

· 200 unità nell'anno 2005;

· 235 unità negli anni 2006 e 2007;

· 5 unità in ciascuno degli anni dal 2008 al 2015.

Sotto tale segno la normativa sulla professionalizzazione delle Forze Armate prevede precisi fondi per l'attuazione del disposto normativo stesso (infatti, ai sensi dell'art. 81 della Costituzione Italiana, ogni legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte).

Da tanto, si precisa che gli unici oneri e relativi fondi previsti dalla detta normativa per l'assunzione del personale da professionalizzare si rinvengono nella Tabella "A" di cui alla legge 331/00 e alle Tabelle "C" ed "E" di cui alla L. 226/04; ovverosia 500.000.000 euro per le FFAA e 70.000.000 per il ruolo truppa delle Capitanerie di porto.

Tanto a fronte di una spesa pari a 9.000.000.000, per mantenere il personale delle Forze armate (escluso il Corpo CP), e di 500.000.000 per quello del Corpo delle Capitanerie.

Per quanto sopra citato, risulta di tutta evidenza che le uniche assunzioni del ruolo ufficiali connesse con la professionalizzazione delle FFAA di cui alle leggi 331/00, D.Lgs. 215/01, L. 226/04 attengono i seguenti contingenti:

a) nell'anno 2005, 210 ufficiali;

b) negli anni dal 2006 al 2007, 120 ufficiali;

c) negli anni dal 2008 al 2020, 90 ufficiali.

Per le restanti assunzioni di ufficiali delle FFAA, invece, si utilizzano gli ordinari stanziamenti inscritti nei fondi strutturali del Dicastero della Difesa, che, logicamente nulla hanno a che fare con i fondi e quindi con le assunzioni di cui alla L. 331/00, D.Lgs. 215/01, L. 226/04.

Per quel che attiene il Corpo delle Capitanerie, invece, alcuna componente del ruolo ufficiali è legata alla formazione del personale da professionalizzare; infatti il reclutamento degli ufficiali del "Corpo" interviene grazie agli ordinari stanziamenti del Dicastero delle Infrastrutture e dei trasporti.

Risulta, poi, del tutto inconferente con le assunzioni connesse con la professionalizzazione (di cui alla L. 331/00, D.Lgs. 215/01, e L. 226/04) l'inclusione, a partire dal 01.01.2006, delle dotazioni organiche del Ruolo Ufficiali delle FFAA nel decreto di cui all'art.2, c.3 del D.Lgs. 215/04.

Infatti la Legge 2 Dicembre 2004, n.299 (non già il D.lgs. 215/01) stabilisce da un lato, le dotazioni organiche del ruolo ufficiali, dall'altro, che il reclutamento del ruolo ufficiali è regolamentato secondo le disposizioni di cui all'art.60 e seg. del D.Lgs. 490/97, fino all'anno 2009, con ciò vanificando ogni tentativo di ricondurre in toto l'assunzione del personale del ruolo ufficiali delle FFAA o la determinazione organica dello stesso alla normativa sulla professionalizzazione di cui alla L.331/00, al D.Lgs. 215/01, e alla L. 226/04.

Ammesso e non concesso, poi, che la circostanza possa definirsi dirimente della connessione delle assunzioni del Ruolo Ufficiali delle FFAA con la normativa sulla professionalizzazione (di cui alla L. 331/00, D.Lgs. 215/01, e L. 226/04), comunque il Ruolo Ufficiali del Corpo delle Capitanerie di porto ne sarebbe escluso, stante la mera considerazione che l'ultimo decreto sull'organica del detto ruolo datato 9.11.2004 risulta adottato ai sensi e per gli effetti del combinato del disposto normativo di cui all'art. 1 e 60 del D.Lgs. 490/97, attinente il "Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali, a norma dell'articolo 1, comma 97, della legge 23 dicembre 1996, n. 662", pertanto altra destinata normativa del tutto inconferente con la Professionalizzazione delle FFAA.

Né la normativa sulla professionalizzazione prevede alcunché per il Ruolo Ufficiali del Corpo delle Capitanerie di porto; anzi a ben vedere la gestione del detto personale viene ex lege esclusa dallo stesso dettato normativo (cfr: art.3, c. 1, lett. a, L. 331/00, art. 1, c.1 D.Lgs. 215/01, art. 27, 28 L .226/04).

La prova di tanto si ha nel D.P.R. 6 settembre 2005, recante "autorizzazione ad assunzioni di personale nelle pubbliche amministrazioni, a norma dell'articolo 1, commi 95, 96 e 97 della legge 30 dicembre 2004, n. 311".

Infatti in tale anno aldilà delle 210 assunzioni di ufficiali delle FFAA connesse con la professionalizzazione si sono assunti circa 450 ufficiali delle FFAA, con i fondi per le assunzioni in deroga.

Se effettivamente fosse come sostenuto dalla Difesa, ovverosia che a far data dal 1.01.2006 tutte le assunzioni del ruolo ufficiali fossero connesse con la normativa di cui alla L. 331/00, D.Lgs. 215/01, L. 226/04, ci si domanda come potrebbe mai essere che proprio la stessa normativa sulla professionalizzazione disponga per l'anno 2005 l'assunzione di personale che, secondo la Difesa, solo a far data dall'anno successivo avrebbe dovuto "rientrare" tra le assunzioni connesse con la professionalizzazione; ovvero anche, come sia stato possibile per il ruolo ufficiali delle FFAA attingere lo stesso anno (2005) tanto ai fondi sulla professionalizzazione tanto a quelli sulla stabilizzazione, se non in virtù di un "diversa" destinazione delle risorse!

Infatti, ammesso e non concesso – perchè è circostanza impossibile, né mai provata –, poi, che a partire dal 2006 le risorse già previste specificamente per la professionalizzazione (di cui alla L. 331/00, D.Lgs. 215/01, e L. 226/04), siano state utilizzate anche per l'assunzione del Ruolo Ufficiali delle FFAA, questo non dovrebbe significare che in quel momento le Forze armate sono state "sottratte al blocco delle assunzioni ed alla relativa deroga di cui al comma 96.

Si tratterebbe, come è evidente, di differenti risorse economiche, a cui le Forze Armate (in particolare il Ruolo Ufficiali) hanno avuto accesso alternativamente, in relazione alle proprie esigenze concrete ed alle concrete disponibilità dei relativi fondi, tutti in astratto accessibili.

Ma si ribadisce che la circostanza è del tutto irrealistica stante il fatto che le risorse messe a disposizione dalla professionalizzazione (di cui alla L. 331/00, D.Lgs. 215/01, e L. 226/04) hanno interessato il solo personale "non direttivo" delle FFAA, del quale notoriamente non fa parte il Ruolo Ufficiali; eccezion fatta per il personale assunto per la formazione, mai l'assunzione di alcun ufficiale delle Forze armate è stata garantita da alcun fondo sulla professionalizzazione, né è possibile riscontrare una simile affermazione nella normativa di che trattasi.

Ora, se già nel 2005, come del resto anche nel 2006 e addirittura nello stesso 2007 le FF.AA. sono state autorizzate ad accedere al detto fondo - per giunta proprio per le assunzioni che si vorrebbe far ricadere nella professionalizzazione, quelle che sarebbero dovute essere certamente escluse dal blocco e dal relativo fondo - non si vede per quale ragione le Forze armate non abbiano proceduto a richiedere l'autorizzazione all'accesso al fondo de quo anche per la richiesta di stabilizzazione dei propri "ufficiali precari", peraltro per far fronte a nuove ed autonome esigenze (quelle relative appunto alla stabilizzazione dei dipendenti precari), totalmente diverse, se non addirittura diametralmente opposte, a quelle sottese alla professionalizzazione.

Peraltro, si aggiunga sommessamente che, anche a voler escludere l'accesso delle FF.AA. all'originario fondo di cui al comma 96 della finanziaria 2005, si deve tener presente che, nel momento in cui la finanziaria 2007 ha scorporato il 20% del suddetto fondo, ha bloccato tale quota, mutandone la destinazione. In altri termini, quel 20% non fa più parte del fondo originario, ma costituisce un nuovo fondo, con una nuova destinazione, accessibile soltanto per finanziare le stabilizzazioni di cui al comma 519 della finanziaria 2007. Di conseguenza l'originaria destinazione del primo fondo (le assunzioni urgenti in deroga al blocco del turn over) diventa oggi del tutto irrilevante con riferimento a quel 20% che oggi costituisce un fondo nuovo, autonomo e diverso.

Con specifico riferimento agli Ufficiali, la "Difesa" afferma che le assunzioni a tempo indeterminato (rectius in S.P.E.) degli Ufficiali non potrebbero accedere al fondo di cui al comma 519, in quanto si tratterebbe di assunzioni "funzionali" alla riforma della professionalizzazione, che dunque andrebbero effettuate solo con i fondi propri della professionalizzazione, e non con i fondi del comma 519.

Tuttavia, neanche tale assunto pare condivisibile. Innanzi tutto lascia perplessi il fatto che le assunzioni a tempo indeterminato degli ufficiali delle FFAA possano essere considerate istituto giuridico connesso alla riforma della professionalizzazione, visto che già all'epoca dei fatti (1 gennaio 2007) la riforma era compiuta, in quanto legata alla contingenza dell'abolizione del servizio di leva e alla riduzione dell'organico delle FFAA a 190.000 unità, dunque fisiologicamente temporanea, pensata e realizzata per la "graduale sostituzione leva con militari di professione" (si vedano in tal senso le norme istitutive di tale riforma: legge 14 novembre 2000, n. 331, decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, legge 23 agosto 2004, n. 226).

Inoltre, anche a volere riscontrare tale rapporto funzionale, ciò non toglie che le stesse assunzioni possano essere considerate altrettanto necessarie (al pari degli omologhi colleghi dell'Arma dei Carabinieri) pure con riferimento alla stabilizzazione dei precari, e ciò proprio in base alla ratio sottesa al comma 519.

D'altronde, non bisogna dimenticare che il comma 519 disciplina non le assunzioni tout court, bensì solo quelle mirate, appunto, alla stabilizzazione dei precari. In altri termini, se l'Ufficiale "militare di professione" è pure precario, non si vede per quale ragione non possa accedere alla stabilizzazione ex art. 519.

Peraltro è solo il caso, brevemente di accennare che il c. 95, L. 311/04, non fa salve solamente le assunzioni connesse con la professionalizzazione delle FFAA di cui alle leggi L. 331/00, D.Lgs. 215/01, L. 226/04, ma pure quelle connesse con la professionalizzazione dell'Arma dei carabinieri di cui all'articolo 3, comma 70, della legge 24 dicembre 2003, n.350.

Queste ultime assunzioni, in particolare, intervengono a completamento del programma di sostituzione dei carabinieri ausiliari (di cui all’art. 21 della legge 28 dicembre 2001, n.448 e dell’articolo 34, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289), che dispone che in relazione alla necessità di procedere alla progressiva sostituzione dei carabinieri ausiliari in deroga a quanto stabilito dall’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, è attivato un arruolamento di contingenti annui di carabinieri in ferma quadriennale.

Il successivo c. 96 art. 1 della L. 311/04 ha disposto, in deroga al divieto di cui al comma 95, per le amministrazioni ivi previste, apposito fondo per le assunzioni che si rendessero necessarie per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, asservendo l'autorizzazione alle modalità di cui all’articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n.449, e successive modificazioni.

Ha, infine, statuito al c.96 che nell’ambito delle procedure e nei limiti di autorizzazione all’assunzione di cui al comma 97 è prioritariamente considerata l’immissione in servizio, in particolare, del personale necessario per assicurare il rispetto degli impegni internazionali e il controllo dei confini dello Stato, e degli addetti alla difesa nazionale.

Con ciò, pertanto, da un lato, ha escluso l'accesso al fondo di che trattasi al ruolo truppa tanto delle tre FFAA quanto dell'Arma dei Carabinieri, in quanto dotati di specifico fondo per le assunzioni connesse con la professionalizzazione dello stesso ruolo; dall'altro, ha riservato al personale del Ruolo Ufficiali sia delle FFAA che dell'Arma il beneficio di cui al c. 96, art. 1, L. 311/04.

Invero la finanziaria 2007 ha voluto estendere le risorse destinate alla stabilizzazione scorporando, in aggiunta, anche una porzione del già citato fondo, distinto ed autonomo istituito proprio per la riforma della professionalizzazione.

Di conseguenza, l'accesso al fondo ex comma 96 non può essere precluso in modo generalizzato alle Forze armate, ma al contrario costituisce una risorsa finanziaria a cui anche le FF.AA. (ed in particolare il ruolo ufficiali) possono accedere.

Ciò è comprovato anche dal successivo comma 97, che prevede, proprio con riferimento alle suddette autorizzazioni in deroga al c.d. blocco del turn over, che sia "prioritariamente considerata l'immissione in servizio degli addetti a compiti di sicurezza pubblica e di difesa nazionale" - peraltro ripercorrendo quanto già disciplinato dal riportato comma 55, articolo 3, L. 350/03 -.

Nel merito è solo il caso di accennare l'evidenza della frase che coinvolge le FFAA, e non già i soli corpi di polizia ad ordinamento militare (Arma dei Carabinieri e corpo della Guardia di Finanza); infatti, qualora il legislatore avesse voluto intendere gli appartenenti alle sole forze di polizia (tanto ad ordinamento civile quanto militare), gli sarebbe bastato citare gli addetti a compiti di sicurezza pubblica; tutto ciò, come è noto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 57 del C.P.P.

Il legislatore ha, comunque, messo a disposizione ulteriori risorse (di cui all'art. 1, c. 417, 419, L. 296/07); a fortiori nella circolare del 24 marzo 2007 del Ministro per le Riforme e le Innovazioni nelle Pubbliche amministrazioni, si legge che le amministrazioni pubbliche non citate espressamente nel comma 519, in quanto sottoposte a specifiche disposizioni in materia di assunzioni ... adeguano i propri ordinamenti a quanto previsto dal medesimo comma 519 in termini di requisiti e modalità di assunzione, tenendo conto delle relative peculiarità e nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio.

Di più si sottolinea che la procedura di cui alla stabilizzazione del personale precario della pubblica amministrazione, prevede altresì (cfr: c. 526, art.1, L. 296/06) che tale procedimento si debba necessariamente estendere ai successivi due anni (2008, 2009); in questo caso, però le assunzioni devono essere garantite dai fondi strutturali del singolo Dicastero, come testimoniato dallo stesso D.p.c.m. 06.08.2008, che ha stabilito le assunzioni a tempo indeterminato di che trattasi con i fondi del singolo Ministero; con ciò legittimando l'ultroneità di riferimento al fondo di cui all'art. 1, c. 96, L. 311/04.

In tal senso è solo il caso di ricordare quanto espresso nel parere del Capo Ufficio Legislativo del Ministero per le Riforme e le Innovazioni nella Pubblica Amministrazione, Avv. Danilo DEL GAIZO, datato 05.12.2006 si legge: "...per le assunzioni in deroga autorizzate sempre per l'anno 2007 è, infine, considerata prioritaria l'immissione in servizio, tra gli altri, degli addetti al personale della difesa nazionale.

lunedì 21 aprile 2008

Difesa: Ufficiali della guardia Costiera danno battaglia per conservare il posto di lavoro


TAR: FU ILLEGITTIMO IL LORO CONGEDAMENTO. DIFESA RICORRE AL CONSIGLIO DI STATO. Roma, 19 mar - Continua a suon di carte bollate la lunga battaglia che vede protagonisti 20 ex Ufficiali della Guardia Costiera che rivendicano il diritto a conservare il posto di lavoro in virtù delle disposizioni contenute nella finanziaria 2007 in materia di stabilizzazione nella pubblica amministrazione. La Difesa, che nel frattempo li ha congedati per "fine ferma prefissata", non è dello stesso avviso, e la questione è finita davanti al giudice. Il TAR del Lazio ha dato ragione ai 20 ufficiali, sostenendo addirittura che il ricorso persentato è "intrinsecamente fondato". L'avvocatura dello Stato però ricorre in appello, sostenendo, in estrema sintesi, che gli Ufficiali della Guardia Costiera non sono forze di polizia - che godono appunto della speciale deroga in materia di assunzioni stabilita dalla finanziaria 2007 - ma "semplici" appartenenti alle Forze Armate i cui compiti sono quelli di "sicurezza internazionale". Intervistato da GrNet.it, il Dr. Rocco Morea, presidente del Comitato Precari delle Forze Armate, stigmatizza nel merito la tesi dell'Avvocatura dello Stato, sostenendo per contro che alla Guardia Costiera sono attribuiti compiti di polizia nell'ambito della disciplina della navigazione marittima e nella regolamentazione di eventi che si svolgono negli spazi marittimi soggetti alla sovranità nazionale, e che per tale ragione gli appartenenti alla Guardia Costiera hanno la qualifica di Ufficiali e Agenti di polizia giudiziaria". "Tutta questa vicenda - prosegue Morea - ha dell'incredibile, soprattutto alla luce delle dichiarazioni dell'Ammiraglio Pollastrini, Comandante Generale della Guardia Costiera, riportate da Apcom e pubblicate da "La Stampa", quando afferma che 'abbiamo un po' di scarsità di uomini: siamo 11mila, per controllare 8.000 chilometri di coste, 25 porti internazionali e 80 nazionali'.
Insomma, da una parte il Comando Generale ammette la carenza di personale e dall'altra l'Amministrazione della Difesa decide di privarsi dell'esperienza e della professionalità maturate da Ufficiali esperti, preferendo assumerne di "nuovi". Effettivamente la politica di reclutamento di personale "precario" nelle Forze Armate lascia un pò perplessi: una fetta considerevole della lora ferma viene occupata per l'addestramento, e quando questi militari sono "pronti" ad assumere efficacemente i compiti per i quali vengono addestrati, vengono congedati e sostituiti da nuove leve, perpetuando un circolo vizioso che sicuramente non giova all'incremento professionale auspicato nel nuovo modello di difesa.

18 commenti:

Anonimo ha detto...

Ieri sera Report ha trasmesso un servizio interessante sull'arsenale di Taranto,mettendo in risalto lo scandaloso atteggiamento fancazzista dei cosiddetti 'arsenalotti',ovvero degli operai assunti dalla Marina per LAVORARE ma che in realtà non fanno nulla, costringendo l'amministrazione a rivolgersi a ditte esterne, con spreco immane di soldi e risultati scadenti.Insomma, tutta roba che per noi 'ex' è arcinota, ma che il mondo civile non conosce a fondo.Per non parlare di come vengono gestiti i concorsi,il giro di soldi che c'è intorno ad essi e intorno a tutti gli appalti per la Marina; per non parlare degli Ammiragli che si sparano più di 600 ore di straordinari l'anno (il massimo consentito per legge) quando in realtà non sono quasi mai in ufficio perchè se ne stanno belli in vacanza o in missione alle Mauritius...e ce ne sarebbero di cose da raccontare che il mondo civile non sa.
Accolgo l'appello di Mizar:che ne dite, lo scoperchiamo noi il vaso di Pandora?

Anonimo ha detto...

ma non dimentichiamoci anche che il corpo delle capitanerie di porto e un ufficio periferico del ministero dei trasporti (oltre che del ministero dell'ambiente e del ministero delle politiche a. e f.) se andata sel sito del ministero dei trasporti infatti troverete questo:
"il Ministero dei Trasporti, per la maggior parte delle funzioni “ereditate” nel 1994 dall’allora Ministero della Marina Mercantile, fra cui quelle collegate all’uso del mare per attività connesse alla navigazione commerciale e da diporto, si avvale dell’opera del Corpo delle Capitanerie di Porto che, in regime di dipendenza funzionale, ne costituisce un “Ufficio Periferico”.

e siccome il 7 aufp è stato interamente sovvenzionato da detto ministero penso che se venisse interpellato in sede di ricorso al cons di stato confermerebbe la disponibilità ad assumere 20 misere persone ( a differenza delle 7000 del cfs)...o no?

deltaromeo ha detto...

Più si va avanti è più il personale dirigenziale della M.M. si copre di ridicolo!!

GM (CP) 7° AUFP

ale 5° aufp ha detto...

Ciao!
Anke io ieri ho seguito il servizio di report...finalmente qualcosa viene a galla e qualkuno ne parla!!

S.V.P.P.B. ha detto...

Ragà... la scarsità di uomini a questo punto credo sia veramente preoccupante... oggi di ritorno dal concorso A.M. Esercito son passato per il mio vecchio reparto!

NON HANNO UFFICIALI INFERIORI!

Sottocomandi di Batteria dati a Marescialli, Comandi di Batteria in Sede Vacante etc.,etc... Sono quasi tutti impegnati in Missioni all'Estero...

Hanno chiesto crediti per il richiamo di Ufficiali delle Forze di Completamento...

Bhò... io SMD proprio non lo capisco...



P.s.: Per chi deve fare ancora le preselezioni per l'11° corso A.M. Esercito, una CHICCA... Studiate a memoria le domande che trovate allegate ai vari moduli sul sito www.difesa.it ! LE DOMANDE SONO QUELLE!

Saluti a tutti i compagne d'arme!

GM H ha detto...

io sono un CP e sono fiero che la lotta va ancora avanti, spero soprattutto che con questo bisogno che tanto c'è del pacchetto sicurezza possano "riciclare" di tutti i corpo e di tutte le forze armate.
nessuno ha un modo per arrivare a contatti di bossi o maroni che a quanto pare avranno l'interno???

deltaromeo ha detto...

Io conosco un probabile Min Dif

Unknown ha detto...

Ragazzi,il pacchetto sicurezza a parer mio potrebbe essere una speranza imminente...chi meglio di noi potrebbe incrementare il personale della difesa e delle forze di polizia?

Francesco ha detto...

Non dite corbellerie per favore!
Smettetela di alimentare false speranze, sapete tutti che l'eventuale pacchetto sicurezza con gli ufficiali e la truppa della M.M, E.I. ed A.M. non c'entra proprio niente!!!!!!!!!!
Casomai potrebbe....e dico potrebbe, essere un ulteriore sbocco per il personale della P.S., dei C.C. e della G.di F. che, come sapete tutti, sono gli organi dediti alla sicurezza nazionale! Nonchè per la Polizia Penitenziaria ed il Corpo Forestale dello Stato.
Smettetela di vedere il buono sempre e comunque, anche quando è palese che di buono non c'è nulla!
Non serve a nessuno!
Piuttosto riflettete sul fatto che chi ha "inventato" il precariato è tornato a governare questo schifo di paese e, tra i punti del programma che si è prefissato c'è l'attuazione della LEGGE BIAGI (che ha giusto qualcosina a che fare con la situazione tragica di precariato che esiste in Italia!!!).
E voi davvero pensate che perchè abbiamo indossato le stellette per 2 anni e mezzo o 3 anni e mezzo o addirittura per più tempo, ci verrà riservato un trattamento diverso?!
Ma smettiamola!

P.S.
sono proprio curioso di vedere da dove verranno fuori i 300 milioni di euro che il nuovo Governo ha deciso di "prestare" all'Alitalia!!!Qualcosa mi dice che verranno fuori dalle nostre tasche sotto forma di qualche nuova tassuccia "di poco conto" o qualche INEVITABILE rincaro (dopotutto Berlusconi l'ha detto che verranno tempi duri e ci saranno decisioni impopolari da prendere...peccato non l'abbia detto prima delle elezioni vero?!)....quindi, come al solito, ce la prenderemo in ....quel posto....ancora una volta!!!
E la cordata di imprenditori italiani che il Presidente del Consiglio in pectore diceva esistesse? Ho la netta impressione che quella cordata siano tutti gli italiani...peccato che non vedremo il becco di un quattrino per questo prestito...noi si paga solamente!!!!!

Adolf ha detto...

Francesco SEI UN GRANDE!

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STV (che bello non sono solo) Adolf

Adolf ha detto...

Ho letto il ricorso in appello della Difesa.

Dunque, a parte 'cose' del tipo:

- ... sistema autocompensante ...;
- ... travaso osmotico ...;
- ... senteza astrattamente eseguibile ...;

mi ha stupito la frase:

"... quindi anche per le Capitanerie di Porto che e' uno DEI CORPI DELLA MARINA MILITARE ..."

ma soprattutto:

"Senza dire del gravissimo danno che subirebbero le Forze Armate le quali vedrebbero compromessa la loro immagine di organizzazione unitaria e granitica, dato che un numero relativamente esiguo di ufficiali ausiliari del Corpo delle Capitanerie di corpo (?) conseguirebbe un risultato che il legislatore ha negato, invece, ad un numero nettamente superiore di ufficiali ausiliari delle altre forze armate e soprattutto dei RIMANENTI CORPI DELLA MARINA."

Adesso parlo io.

1) Signori della Difesa, cioe' prima i CP erano una classe a parte necessaria per buttare a mare tutti gli altri corpi, invece adesso sono uguali agli altri poveracci precari?

2) Signori della Difesa, adesso prendete le parti di coloro che non avete voluto pur di non volere le capitanerie?

3) Signori della Difesa, cos'e' un travaso osmotico?

4) Buongiorno Italia, buongiorno Maria, con gli occhi pieni di malinconia, buongiorno Dio, lo sai che ci sono anch'io ... sono un ITALIANO, un iTALIANO VERO ...

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STV (questi s'asonano e s'acantano come je pare) Adolf

Adolf ha detto...

Per concludere, adesso provo con un travaso osmotico autocompensante ad eseguire astrattamente un 'mortacci tua' ad un signore 'in bianco' che adesso sta in Belgio.

Chissa' se cosi' riesco a compromettere l'immagine unitaria e granitica di quell'istituzione che un anno fa amavo piu' della mia ragazza...

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STV (parole, parole, parole ...) Adolf

Unknown ha detto...

Caro Francesco,il discorso dei precari ffaa all'interno del pacchetto sicurezza era già stato introdotto dal Ministro Amato,che per quanto persona discutibile,aveva pensato di incrementare il settore con le nostre presenze...ci sono anche art di giornale che ne hanno parlato a riguardo.
Informati prima di sparare stronzatine!

Francesco ha detto...

Caro jo w,
mi fa piacere che credi ancora alle "stronzatine" che sparano i politici per tirarsi dalla loro parte simpatie che un domani gli potrebbero fare molto comodo!
D'altronde se in Italia ci troviamo a questo punto è proprio per questo (e ovviamente mi tiro anch'io nel pentolone dei colpevoli!!!)
Quindi secondo te il Governo dovrebbe affidare la sicurezza nazionale (perchè di questo stiamo parlando vero?!) ad un ex ufficiale CP o CM o chiunque esso sia che, tanto per dirne una, ha impugnato un'arma 1 volta in accademia (se è stato fortunato!!!), ed un paio di volte (sempre se è stato fortunato!!!) mentre era in servizio!?!?!
Non credi che sarebbe molto più sicuro affidare la sicurezza nazionale ad ex agenti di PS o CC ecc ecc ecc che hanno alle loro spalle una formazione ben diversa da quella di chi come molti noi fino a 1 mese fa aveva il suo bel posticino in CP o al Ministero o in qualunque altro posto a fare le fotocopie oppure a firmare i libretti di navigazione dei marittimi o ad inquadrare il ruolo truppa ecc ecc???!!!
(Discorso a parte per quelli che invece sono stati impiegati in missioni internazionali e via dicendo!!!...ma credo che siano una stretta minoranza...)
Quindi dubito fortemente che il Governo decida di spendere soldi per formare gente come noi alla sicurezza nazionale quando ha la possibilità di "richiamare" personale che per quel compito è stata già addestrata!!!
Apri gli occhi e credi di meno alle "stronzatine" di chi parla e scrive solo per interessi!!!
Con rispetto parlando, Francesco.

Unknown ha detto...

A Fra,ma secondo te quanto può costare addestrare un ex militare per un'altra forza?Fino a qualche anno fa,chiunque poteva richiedere il passaggio nelle altre ff aa...sai quante persone l'hanno fatto?
E poi i richiamati vanno comunque riaddestrati,sia se ad esaurimento che vincitori di spe.
Quindi non buttiamola lì,dobbiamo essere prima noi ad aprirci le strade,se ci chiudiamo a guscio e continueremo ad odiare il mondo e la corruzione non concluderemo mai un cazzo!
Quindi cerchiamo di guardare verso nuovi orizzonti,creare nuove possibilità ed a farci sentire...iniziativa,altrimenti finiremo nel dimenticatoio.
P.S:il 2 giugno,sfilata delle FF.AA e dei Precari!!!!!!

jem79 ha detto...

E' arrivata la notifica del mio prossimo pagamento dell'anno di rafferma (Premio di Fine Ferma)ecco i calcoli:
Stipendio annuo lordo spettante 17.719,42 (a)

6371,04 (b) IND. INT. SPEC. SPETTANTE AL 31.12.2004

GM CPL 1^ Nomina (FOM 95 del 25/11/92) 11.348,38 (C) (a-b) TIPENDIO ANNUO LORDO

(d) 15% dello Stipendio A.L. 1702,26 X n° 2 (e) semestri: €3404,51 (f)

CALCOLO IMPONIBILE SU PREMIO DI CONGEDAMENTO
Esenzione Euro 154,94 oer n° 2 semestri di servizio: Euro 309,87 (NON SI APPLICA SE HA DIRITTO ALL'INDENNITA' SI BUONUSCITA I.N.P.D.A.P.)
Totale Lordo Euro 3404,51 (f)
Quota esente Euro 309, 87 (g)
Totale imponibile Euro 3094,64 (h)

REDDITO DI RIFERIMENTO: Euro 40854,17 (i)=((fxe:2)x12)

Rit IRPEF Aliquota T.S. 28,99% 897,21

IMPORTO NETTO: 2507,31

superprecario ha detto...

per i collegi che ne volessero sapere di più circa la richiesta di sospensiva presentata con il ricorso al consiglio di stato:

CONFIGURAZIONE GIURIDICA DELL'ISTITUTO DELLA SOSPENSIVA


1. I presupposti della misura cautelare:

le gravi ragioni
il danno grave ed irreparabile

I presupposti essenziali di ogni misura cautelare sono il fumus boni iuris e il periculum in mora.

Per quanto riguarda la sospensiva, il fumus boni iuris non consiste "nell'esame della probabilità dell'esito favorevole del ricorso, quanto nella valutazione sommaria della non manifesta infondatezza di esso". La valutazione del fumus boni iuris si farà in seguito a sommaria cognitio, nella quale si accerti che il ricorso non sia palesemente infondato, sussistenti i requisiti di ammissibilità e ricevibilità dello stesso. Ciò al fine di evitare l'utilizzo della sospensiva a scopo meramente dilatorio.

Da tali premesse deriva la conseguenza per la quale le valutazioni svolte in sede cautelare non potranno influenzare l'esito del ricorso principale in ordine al suo precipuo scopo, relativo all'annullamento dell'atto impugnato.

Più complesso è il discorso sul periculum in mora. Tale requisito si configura normativamente diverso, a seconda che si tratti di giudizio dinanzi al Tar o giudizio dinanzi al Consiglio di Stato. Per il primo, l' art. 21 VII c. L. 1034/71 richiede i "danni gravi ed irreparabili " ; per il secondo è ancora vigente l' art. 39 T.U. 1054/24 in cui si richiedono le " gravi ragioni".

Come già accennato in precedenza, la maggior parte della dottrina ritiene che il legislatore abbia voluto modificare la configurazione ontologica della sospensiva e che quindi abbia compiuto un'operazione di limitazione dei poteri di concessione della stessa.

Nel caso delle gravi ragioni, la valutazione si riferisce a norme non giuridiche, è un apprezzamento essenzialmente soggettivo ; nel caso della valutazione dei danni gravi ed irreparabili, invece, il parametro della discrezionalità, che viene ad essere utilizzato per indicare la gravità del danno, deve essere integrato dal parametro contenente norme e principi di diritto relativi all'ammissibilità dell'azione cautelare, in ordine ad un accertamento riguardante la reversibilità o meno della posizione vantata.

"Sarà grave ed irreparabile quel danno, non solo materiale ma anche morale, idoneo a determinare una situazione di irreversibilità in relazione alla quale la tutela giurisdizionale non potrebbe conseguire quegli scopi di giustizia sostanziale cui è preordinata".

Anche Barbieri ritiene che la modificazione legislativa del periculum in mora sia un atto non causale, che si ispiri direttamente all' art.700 cpc e che quindi sia atto precursore della "settecentizzazione" del processo amministrativo, compiuta dall'intervento della Corte Costituzionale. Non concordano con tale orientamento altri autorevoli studiosi. Paleologo argomenta muovendo da una considerazione sistematica : è possibile che per la valutazione del periculum in mora si debbano usare "due metri" diversi, a seconda che il giudizio penda innanzi al Tar o innanzi al Consiglio di Stato ? A tale questione non è immediato rispondere "no", infatti nell'ordinamento francese si verifica una situazione del genere (nei ricorsi dinnanzi al Conseil d'Etat non sono richiesti requisiti espliciti per la pronuncia di sospensiva, mentre nei ricorsi dinnanzi ai Tribunaux administratifs, essa va pronunciata solo a "titre exceptionnel" ed è esclusa per determinati atti), la risposta negativa è però ineluttabile quando si esaminano i lavori preparatori della legge 1034/1971, che non accennano ad una tale scelta nel nostro ordinamento. Secondo Paleologo, inoltre, le due formule non sono, concettualmente, molto remote : il termine "ragioni" comporterebbe l'inquadramento del problema secondo la prospettiva del giudice, il termine "danni" modificherebbe solo la prospettiva, che risulterebbe essere quella del ricorrente. Anche Follieri nega la soluzione di continuità nella concezione del periculum in mora. Egli dice infatti che fin dalle prime decisioni successive alla legge del 1889 istitutiva della IV sez. del Consiglio di Stato (legge poi trasfusa nel T.U. del 1924), la giurisprudenza ha interpretato le "gravi ragioni" come implicanti la sussistenza di danni gravi ed irreparabili. Egli riporta stralcio della sentenza 10.04.1890/1 per il quale, in riferimento alle gravi ragioni : " codesta gravità non potrebbe aversi se non nei casi nei quali l'esecuzione del provvedimento amministrativo fosse per arrecare, alla parte interessata, un danno notabile, irreparabile o difficilmente reparabile"

E' necessario ora, diversificare ed analizzare il periculum in mora in relazione alle diverse posizioni giuridiche per le quali il ricorrente richiederebbe protezione.

Nel caso si tratti di diritti soggettivi, bisogna tenere presente che essi, a differenza degli interessi legittimi, sono garantiti dal risarcimento del danno, che la legge prevede in caso di loro illegittima lesione. Per la concessione della sospensiva sarà, alternativamente, sufficiente l' "irreparabilità" o la "gravità" del danno ; in presenza di danno né grave né irreparabile, non sarà concessa sospensiva, confidando nel futuro risarcimento.

L'interesse legittimo, come sopra accennato, o viene tutelato in forma specifica o non ha tutela. Se quindi si configura la possibilità per la quale la sentenza finale non arrivi in tempo ad evitare la lesione definitiva, si dovrà riconoscere sempre la presenza di un danno irreparabile. Ecco che qui il danno irreparabile diviene condizione necessaria e sufficiente per la concessione della sospensiva.

In relazione alle due posizioni intermedie dei cosiddetti diritti condizionati : "diritto soggettivo affievolito ad interesse legittimo" e "diritto soggettivo in attesa di espansione", la giurisprudenza ammette l'azione di risarcimento del danno ma solo dopo che l' atto a loro collegato sia stato annullato. Ciò perché il riconoscimento della sussistenza del danno avviene con la proclamazione dell'illegittimità dell'atto e dunque col suo annullamento.

E' infatti con l'atto che si estrinseca il potere dell'Amministrazione volto ad incidere su questi diritti soggettivi condizionati. Barbieri ritiene che la valutazione della sussistenza del requisito del periculum in mora, per la concessione della sospensiva in tali casi, non si discosti da quella relativa agli interessi legittimi. Infatti dopo l'annullamento dell'atto impugnato, i ricorrenti potranno aspirare al risarcimento del danno solo in quanto questo sia collegato al diritto soggettivo, che è solo uno dei profili della figura che rappresenta la posizione giuridica "diritto condizionato", l' altro profilo (l'interesse legittimo alla corretta, concreta ed effettiva azione amministrativa) resterebbe privo di tutela.


2. Valutazione e comparazione dell'interesse pubblico e privato

Ma qual è l'indagine che la Camera di Consiglio deve svolgere, al fini di accertare l'esistenza del periculum in mora ? Sia che si tratti di "gravi ragioni" sia che si tratti di "danno grave ed irreparabile", è necessario stabilire se la sussistenza del periculum in mora vada accertata in capo al ricorrente, in capo alla Pubblica Amministrazione o in capo ad entrambi, effettuando una comparazione degli interessi coinvolti.

La giurisprudenza iniziale dette molto maggior peso al danno pubblico ; possiamo concludere quindi che, in un primo tempo, fu scelta la seconda soluzione delle tre sopra prospettate ; nonostante fosse il ricorrente a denunciare un pregiudizio alla propria sfera giuridica, l'interesse del privato era considerato recessivo rispetto a quello pubblico. Quest'orientamento è figlio dei tempi, si inscrive in una prospettiva per la quale il riconoscimento della superiorità della P. A. appare ineluttabile. La dottrina più recente, generalmente, abbraccia, invece, la terza soluzione, per la quale devono essere valutati e comparati, al fine del riconoscimento del periculum, gli interessi di tutte le parti partecipanti al giudizio. Il giudice amministrativo dovrà procedere ad un giudizio di comparazione tra l'interesse pubblico, che l'atto impugnato è volto a soddisfare, e l'interesse, del ricorrente, di paralizzarne provvisoriamente l'esecuzione ; la valutazione potrà prescindere dalla sussistenza dei requisiti richiesti, per la concessione della sospensiva, nel solo caso in cui l'interesse pubblico è considerato, dal giudice, prevalente rispetto a quello privato.

Anche la giurisprudenza recente concorda con tale orientamento. Particolare risulta il caso dell'Ente Protezione animali contro il comune di Torino. Il Tar Piemonte ha emesso ordinanza di sospensione dell'esecuzione (su istanza presentata dall'ente sopracitato) dell'ordinanza del sindaco di TO che ha vietato a chiunque di somministrare alimenti ai colombi presenti sul territorio urbano.

Il Consiglio di Stato, su appello del comune di To, annulla la precedente ordinanza, argomentando la prevalenza dei motivi sanitari concretizzanti interesse pubblico.
L 'ordinanza del Consiglio di Stato conferma l'orientamento giurisprudenziale prevalente, precedentemente esposto. E' interessante rilevare, invece, la voce dissonante che si leva dall'ordinanza di Tar Piemonte annullata. Nell'ordinanza 230/1986, Tar Piemonte sospende l'esecuzione dell'ordine del sindaco, per la sua "irrazionalità ed illogicità ". Procedendo in tal modo , i giudici hanno trasferito l'oggetto del giudizio cautelare dalla valutazione del periculum in mora (danno materiale) alla valutazione sulla legittimità dell'atto. Se ne deve dedurre che i giudici di Tar Piemonte abbiano voluto dissentire dall'orientamento affermato dall' Ad. Pl. del Consiglio di Stato con la nota decisione 29.01.1978/1, esposto all' inizio di questo capitolo ; orientamento per il quale l 'analisi dei presupposti per la concedibilità della sospensiva deve prescindere da ogni valutazione relativa all' esito del merito.

Non stupisce che presidente e relatore del Consesso che ha partorito l'originale ordinanza 230/1986, fosse Barbieri. In dottrina, è proprio lui che rappresenta una delle voci dissenzienti rispetto all'orientamento generale per cui il riconoscimento del periculum viene svolto in seguito ad un giudizio di comparazione tra l'interesse pubblico e quello privato. Barbieri ritiene che non ha senso effettuare questa comparazione perché i termini della stessa non sarebbero omogenei : il privato può subire un danno dall'esecuzione di un provvedimento illegittimo, l'Amministrazione invece non potrebbe risultare danneggiata dal fatto che le si impedisca la realizzazione di una condotta illegittima. In secondo luogo l'autore ritiene che in seguito alla modificazione della formula del periculum in mora, se prima ci si poteva riferire ad una valutazione complessiva del rapporto sostanziale "in gioco", la nuova formula riferendosi ai "danni gravi ed irreparabili" sembra avere carattere esclusivo di garanzia del privato.


3. Gli atti suscettibili di sospensione

Se è pacifico che il giudizio cautelare amministrativo è strumentale rispetto al giudizio principale, in una strutturazione della giustizia amministrativa come "giudizio sull'atto", per identificare l'atto oggetto di eventuale sospensione, è necessario focalizzare l'analisi sugli atti amministrativi impugnabili.

Per pressoché unanime consenso dottrinale, tra tutti gli atti amministrativi, si limita l'impugnabilità, prima facie, ai soli atti provvedimentali. Sono infatti unicamente essi che, per definizione, costituiscono, modificano, estinguono situazioni giuridiche soggettive dei consociati. Tutti gli altri atti sarebbero inidonei a produrre, nei destinatari, posizioni giuridiche di interesse tutelabile ; un noto autore ha intravisto però, la possibilità dell'impugnabilità di quegli atti non provvedimentali, i quali abbiano "effetti esterni", cioè atti che incidano direttamente ed in maniera rilevante sul piano dell'ordinamento generale. Esemplificativa è la "diffida", che è tradizionalmente qualificata atto "non novativo" ma che risulterebbe, in alcuni casi, direttamente impugnabile, in quanto costitutiva di un obbligo di fare, e dunque producente effetti rilevanti sul piano dell'ordinamento generale.

Tra i provvedimenti, la più tradizionale e consolidata concezione ammette la sola impugnabilità di quelli che lo sono sotto il profilo soggettivo

(promanano cioè da un soggetto della P.A ., nell'esercizio di funzione amministrativa) e sotto il profilo oggettivo (contenutisticamente sono volti ad incidere su situazioni giuridiche soggettive di terzi).

Tra i provvedimenti impugnabili, non si ricomprenderebbero quelli la cui impugnabilità è esclusa per :

difetto di giurisdizione,
carenza assoluta di interesse tutelabile,
carenza attuale di interesse tutelabile.
Inimpugnabili per difetto di giurisdizione sarebbero l' atto politico e gli atti di normazione, per i quali si configurerebbe una carenza oggettiva rispetto alla definizione di provvedimento ; l'atto emanato da soggetti privati investiti di funzioni pubbliche o svolgenti pubblici servizi, gli atti di gestione, con i quali gli organi costituzionali esprimerebbero la peculiarità dell' autodichia. In queste due ultime ipotesi si prospetterebbe una carenza del profilo soggettivo di "provvedimento".
Infine gli atti del commissario ad acta, il cui difetto di giurisdizione, in caso di impugnazione, sarebbe motivato da una carenza soggettiva ed oggettiva perché l' attività del commissario è afferente al giudizio di ottemperanza, è quindi attività giurisdizionale in senso proprio.

La dottrina più recente non è, in tutti i casi , concorde ad escludere l'impugnabilità per difetto di giurisdizione. Alcuni voci dissonanti si sono levate, motivando in base all' art. 113 Cost., per il quale tutti gli atti riguardanti gli organi o la funzione amministrativa sarebbero impugnabili, e quindi il sindacato si riferirebbe al corretto esercizio dell'attività amministrativa, secondo una concezione più moderna di essa, "come svolta anche da soggetti che restano estranei alla tradizionale organizzazione della Pubblica Amministrazione".

Per quanto riguarda gli "atti di gestione", la tesi per la loro impugnabilità sarebbe suffragata da un ulteriore argomento : infatti l'ammissione dell'autodichia, quale giurisdizione autonoma ed indipendente, comporterebbe la violazione dell' art. 102 Cost., relativo al divieto di esistenza di giurisdizioni speciali.

Inimpugnabili per carenza assoluta di interesse tutelabile sarebbero gli atti non provvedimentali, in primis gli atti di conferma, per i quali mancherebbe ogni riesame dell'atto oggetto di conferma. Verrebbe leso inoltre, ammettendo il ricorso contro di essi, il principio della perentorietà del termine per ricorrere, relativo al primo atto che è stato oggetto di conferma. (Bisognerà distinguere però il caso per il quale, solo attraverso l'atto di conferma, il destinatario viene a conoscenza del precedente provvedimento confermato).

Apparterrebbero a questo gruppo anche gli atti meramente esecutivi e conseguenziali (in quanto divenuto inoppugnabile il provvedimento precedente, non vi è utilità a far valere l'invalidità derivata dell'atto conseguenziale) e gli atti per i quali sia sopravvenuta la carenza di interesse (in quanto atti già oggetto di annullamento in sede di autotutela, di gravame amministrativo, oppure revocati).

Inimpugnabili per carenza attuale di interesse tutelabile sarebbero : gli atti non ancora efficaci ( perché condizionati, muniti di termine iniziale o soggetti a controllo) ; gli atti aventi funzione servente e preparatoria ad un procedimento ; gli atti interni perché esauriscono la loro efficacia all' interno dell'Amministrazione, non possono ledere le posizioni giuridiche dei soggetti estranei alla stessa (pareri, comunicazioni) ; appartengono infine alla categoria, i regolamenti e le circolari, in quanto contengono norme generali ed astratte. L'interesse all'impugnativa diventa attuale solo allorchè il regolamento trovi applicazione con un provvedimento concreto, immediatamente lesivo della sfera individuale.

Controversa era l'impugnabilità del silenzio della P.A. Oggi però la si ammette, sulla scia della produzione legislativa degli anni '90, che ha teso alla limitazione della discrezionalità amministrativa, al fine di evitare "abusi".

Tra gli atti impugnabili però, la dottrina e la giurisprudenza hanno ristretto l'ambito di quelli eventualmente oggetto di sospensiva ; non pacificamente, né incontestabilmente, sono stati esclusi :

Adolf ha detto...

euro:2712.40 (vedasi Jem79).

Di fatto gia' spesi, ovvero ricorso consiglio di stato.

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STV (andiamo avanti vediamo che succede, anche se magari potevo comprarmi un po' d'abbigliamento nuovo) Adolf