“Ci sarà l'alba di un nuovo giorno anche per noi. Un'alba in cui ci sentiremo di nuovo bene e capiremo di non aver sbagliato percorso. Un'alba in cui ci sentiremo orgogliosi di quello che siamo riusciti a fare. Un'alba che arriverà anche grazie a chi, quando staremo per cadere, ci porgerà la mano. E anche grazie a chi non lo farà” (Braveheart)

"Non pretendiamo che le cose cambino se continuiamo a farle nello stesso modo. La crisi è la miglior cosa che possa accadere a persone e interi paesi perché è proprio la crisi a portare il progresso. La creatività nasce dall'ansia, come il giorno nasce dalla notte oscura. E' nella crisi che nasce l'inventiva, le scoperte e le grandi strategie. Chi supera la crisi supera se stesso senza essere superato. Chi attribuisce le sue sconfitte e i suoi errori alla crisi, violenta il proprio talento e rispetta più i problemi che le soluzioni. La vera crisi è la crisi dell'incompetenza. Lo sbaglio delle persone e dei paesi è la pigrizia nel trovare soluzioni. Senza crisi non ci sono sfide, senza sfide la vita è una routine, una lenta agonia. Senza crisi non ci sono i meriti. E' nella crisi che il meglio di ognuno di noi affiora perché senza crisi qualsiasi vento è una carezza. Parlare di crisi è creare movimento; adagiarsi su di essa vuol dire esaltare il conformismo. Invece di questo, lavoriamo duro! L'unica crisi minacciosa è la tragedia di non voler lottare per superarla" (Albert Einstein 1879-1955)
Questo Blog nasce con il preciso intento di far sentire la propria voce ed esprimere il proprio pensiero liberamente e democraticamente.

...la flessibilità è una caratteristica meritevole, la precarietà è uno stato di sofferenza...
"Esorto tutti ad una presa di coscienza, esorto tutti a non subire un trattamento ignomignoso. Invito tutti a non subire gli eventi ma partecipare agli stessi. Bisogna portare ogni vicenda, ogni torto, ogni intento dilatorio dinanzi alle sedi giudiziarie ed in tutti i gradi del giudizio. Bisogna essere uniti e partecipi."
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STABILIZZAZIONE DEL RUOLO UFFICIALI DELLE FORZE ARMATE

La Comunità Europea con Direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, ha stabilito il diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato per tutti i lavoratori a tempo determinato del settore privato e pubblico (tanto per chi soggiace a diritto pubblico quanto per chi viene sottoposto a diritto privato) una volta che venissero maturati determinati requisiti.

L’ITALIA, in applicazione della riportata Direttiva 1999/70/CE ha emanato il Decreto Legislativo 6 settembre 2001, n. 368, che garantisce, tra le altre cose, il diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato a tutti i dipendenti a tempo determinato, una volta che vengano superati i trentasei mesi di servizio con proroga.

Le sentenze della Corte di Giustizia Europea Ruoli C-212/04, C-53/04, C-180/04, tra luglio e settembre 2006, hanno ribadito il diritto alla trasformazione del rapporto a tempo indeterminato per tutta la compagine dei dipendenti pubblici (confermando il contenuto di cui alla Direttiva 1999/70/CE), ovvero anche il diritto al risarcimento per equivalente.

Di conseguenza, lo Stato Italiano, in deroga all’art.36, c.5, D.Lgs. n.165/01, il 27.12.2006, con Legge 296/06 (Finanziaria 2007) ha disposto (art. 1 cc.417, 420, 519, 523, 526), la stabilizzazione (id est: trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato, a tempo indeterminato) di tutto il personale della Pubblica Amministrazione assunto a tempo determinato per un periodo superiore ai 36 mesi, a partire da quello in servizio al 01.01.2007; infatti sarebbe risultato eccessivamente oneroso per le finanze statali procedere alla concessione di un immediato “risarcimento per equivalente” a tutto il personale in possesso del citato requisito.

La “Stabilizzazione” è semplicemente una sanatoria, conseguente a contingenti decisioni prese in ambito europeo.

Per inciso, durante l'anno 2009, il Sig. Y. G., un ufficiale ausiliario del Corpo delle Capitanerie di porto (congedato durante l’anno 2007), è stato stabilizzato nella P.A. proprio in virtù del triennio di servizio maturato nel Corpo delle Capitanerie di porto

Si vuole infatti precisare che il comma 519, articolo unico della legge finanziaria 2007, ha disposto una procedura di assunzione straordinaria di personale della Pubblica Amministrazione, parallela, anche se diversa, a quella relativa alle ordinarie assunzioni.

Secondo la "Difesa" il comma 519, articolo 1 della legge n. 296/06 prevede la stabilizzazione del personale del pubblico impiego in ragione del 20% del fondo di cui al comma 96, art.3, Legge n. 311/04.

Il riportato "fondo" afferisce la disponibilità nei riguardi delle assunzioni in deroga al c.d. blocco del "turn over" stabilito con il comma 95, art. 3, Legge n. 311/04.

Tale divieto generalizzato di assunzioni di personale a tempo indeterminato imposto alle pubbliche amministrazioni per il triennio 2005-2007 dal comma 95 dell'articolo unico della finanziaria 2005 (legge 30 dicembre 2004, n. 311), non riguarderebbe il personale dipendente delle Forze armate, e ciò in quanto la detta norma precisa che sono fatte salve le assunzioni connesse con la professionalizzazione delle Forze armate di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 331, al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, ed alla legge 23 agosto 2004, n. 226.

Conseguentemente, le Forze Armate non potrebbero accedere allo speciale fondo, istituito dal successivo comma 96 per finanziare, in deroga al divieto di cui al suddetto comma 95, quelle assunzioni che si rendessero necessarie per fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza ed urgenza; pertanto i dipendenti precari delle Forze Armate non potrebbero beneficiare delle stabilizzazioni di cui al comma 519 dell'articolo unico della finanziaria 2007 (L. n. 296/2006), in quanto tale disposizione, per istituire il necessario nuovo fondo per finanziare tali stabilizzazioni, scorpora il 20% del fondo di cui al citato comma 96 della finanziaria 2005.

A ben guardare, il comma 519, articolo 1 della legge n. 296/06 prevede la c.d. stabilizzazione del personale del pubblico impiego statuendo apposito fondo, corrispondente ad una quota (20%) delle risorse di cui al precedente comma 513, e non già al c. 96, art. 3, L. 311/04 tout court; in particolare, si sottolinea che il comma 513 rifinanzia il fondo di cui al c. 96.

Ma già il comma 96 art.3, L.311/04 consisteva in un rifinanziamento del precedente fondo c.d. "in deroga al blocco delle assunzioni" stabilito dall'art. 3, comma 54, della legge n. 350 del 2003.

Il comma 55 della sessa legge stabiliva, poi, che le deroghe di cui al precedente comma – quindi le richieste di assunzione in deroga al "blocco" - erano autorizzate secondo la procedura di cui all’articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni; e che nell’ambito delle procedure di autorizzazione delle assunzioni è prioritariamente considerata l’immissione in servizio degli addetti a compiti connessi alla sicurezza pubblica, al rispetto degli impegni internazionali, alla difesa nazionale, al soccorso tecnico urgente, alla prevenzione e vigilanza antincendi e alla protezione civile; con ciò autorizzando anche le Forze Armate (in particolare il Ruolo Ufficiali) all'accesso al fondo di che trattasi, come infatti è avvenuto.

A fortiori si sottolinea che in tutti i provvedimenti di Autorizzazione all'assunzione del personale nelle pubbliche amministrazioni in deroga al c.d. "blocco", per gli anni 2004-5-6 e proprio per lo stesso anno di riferimento della stabilizzazione – 2007 - (cfr: D.P.R. 25 agosto 2004, D.P.R. 6 settembre 2005, D.P.R. 28 aprile 2006, D.P.R. 29 novembre 2007), è previsto il beneficio di una parte del fondo di che trattasi in favore del personale delle FFAA.

Nonostante tanto, la "Difesa", in maniera alquanto contraddittoria, sostiene le FFAA essere sottratte al beneficio di cui alla spartizione del fondo in parola.

Invero le Forze Armate, non sono esonerate in toto dal suddetto blocco generalizzato delle assunzioni, né, di conseguenza, ad esse è precluso l'accesso al fondo di cui al comma 96 art. 1 L. 311/04.


Assunzioni connesse con la professionalizzazione

La norma infatti non fa salve tutte le assunzioni delle Forze armate, ma soltanto quelle finanziate dalla legge 14 novembre 2000, n. 331, dal decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e dalla legge 23 agosto 2004, n. 226, ovverosia:

· per quel che attiene le FFAA, le assunzioni relative ai ruoli non direttivi e quelle del personale destinato all'inquadramento, alla formazione ed all'addestramento dell'organico da professionalizzare;

· per quel che attiene il Corpo delle Capitanerie di porto, le sole assunzioni delle categorie del ruolo truppa;

tanto, a mente della L. 331/00 e dell'art. 23, c. 3, e dell'art. 28, c. 1, L. 226/04, (come, peraltro confermato dallo stesso D.P.R.6 settembre 2005).

Infatti, la normativa relativa alla professionalizzazione di cui alla Legge 331/00, D.Lgs. 215/01, e L. 226/04, prevede (in coerenza con gli oneri di cui alla tabella "A" della L. 331/00, e a decorrere dall'anno 2007, dalle tabelle "C" ed "E" di cui alla L. 226/04), per quel che attiene le Forze Armate (ad esclusione del corpo delle Capitanerie di porto):

· l'aumento di 10.450 unità del ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente,

· il reclutamento di 30.506 volontari del medesimo ruolo in ferma prefissata,

· il mantenimento in servizio di circa 31.500 volontari di truppa in ferma breve,

Di più stabilisce che al fine di compensare il personale in formazione è computato un contingente di volontari in ferma prefissata di un anno determinato annualmente nelle misure di seguito indicate:

· 4.021 unità nell'anno 2005;

· 821 unità, in ciascuno degli anni dal 2006 al 2011;

· 749 unità, in ciascuno degli anni dal 2012 al 2020.

Infine dispone, al fine di inquadrare, formare e addestrare i volontari in ferma prefissata di un anno, un contingente di personale militare determinato annualmente nelle misure di seguito indicate:

· nell'anno 2005: 210 ufficiali, 350 marescialli, 350 sergenti, 1.743 volontari in servizio permanente;

· negli anni dal 2006 al 2007: 120 ufficiali, 200 marescialli, 200 sergenti, 996 volontari in servizio permanente;

· negli anni dal 2008 al 2020: 90 ufficiali, 150 marescialli, 150 sergenti, 747 volontari in servizio permanente.

Per quel che riguarda il Corpo delle Capitanerei di porto l'assunzione ed il mantenimento in servizio di:

· 3.500 volontari di truppa in servizio permanente del Corpo delle Capitanerie di porto,

· 1.775 volontari in ferma ovvero in rafferma del Corpo delle Capitanerie di porto,

In più al fine di compensare il personale in formazione non impiegabile in attività operative stabilisce un contingente di volontari in ferma prefissata di un anno nelle misure di seguito indicate:

· 200 unità nell'anno 2005;

· 235 unità negli anni 2006 e 2007;

· 5 unità in ciascuno degli anni dal 2008 al 2015.

Sotto tale segno la normativa sulla professionalizzazione delle Forze Armate prevede precisi fondi per l'attuazione del disposto normativo stesso (infatti, ai sensi dell'art. 81 della Costituzione Italiana, ogni legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte).

Da tanto, si precisa che gli unici oneri e relativi fondi previsti dalla detta normativa per l'assunzione del personale da professionalizzare si rinvengono nella Tabella "A" di cui alla legge 331/00 e alle Tabelle "C" ed "E" di cui alla L. 226/04; ovverosia 500.000.000 euro per le FFAA e 70.000.000 per il ruolo truppa delle Capitanerie di porto.

Tanto a fronte di una spesa pari a 9.000.000.000, per mantenere il personale delle Forze armate (escluso il Corpo CP), e di 500.000.000 per quello del Corpo delle Capitanerie.

Per quanto sopra citato, risulta di tutta evidenza che le uniche assunzioni del ruolo ufficiali connesse con la professionalizzazione delle FFAA di cui alle leggi 331/00, D.Lgs. 215/01, L. 226/04 attengono i seguenti contingenti:

a) nell'anno 2005, 210 ufficiali;

b) negli anni dal 2006 al 2007, 120 ufficiali;

c) negli anni dal 2008 al 2020, 90 ufficiali.

Per le restanti assunzioni di ufficiali delle FFAA, invece, si utilizzano gli ordinari stanziamenti inscritti nei fondi strutturali del Dicastero della Difesa, che, logicamente nulla hanno a che fare con i fondi e quindi con le assunzioni di cui alla L. 331/00, D.Lgs. 215/01, L. 226/04.

Per quel che attiene il Corpo delle Capitanerie, invece, alcuna componente del ruolo ufficiali è legata alla formazione del personale da professionalizzare; infatti il reclutamento degli ufficiali del "Corpo" interviene grazie agli ordinari stanziamenti del Dicastero delle Infrastrutture e dei trasporti.

Risulta, poi, del tutto inconferente con le assunzioni connesse con la professionalizzazione (di cui alla L. 331/00, D.Lgs. 215/01, e L. 226/04) l'inclusione, a partire dal 01.01.2006, delle dotazioni organiche del Ruolo Ufficiali delle FFAA nel decreto di cui all'art.2, c.3 del D.Lgs. 215/04.

Infatti la Legge 2 Dicembre 2004, n.299 (non già il D.lgs. 215/01) stabilisce da un lato, le dotazioni organiche del ruolo ufficiali, dall'altro, che il reclutamento del ruolo ufficiali è regolamentato secondo le disposizioni di cui all'art.60 e seg. del D.Lgs. 490/97, fino all'anno 2009, con ciò vanificando ogni tentativo di ricondurre in toto l'assunzione del personale del ruolo ufficiali delle FFAA o la determinazione organica dello stesso alla normativa sulla professionalizzazione di cui alla L.331/00, al D.Lgs. 215/01, e alla L. 226/04.

Ammesso e non concesso, poi, che la circostanza possa definirsi dirimente della connessione delle assunzioni del Ruolo Ufficiali delle FFAA con la normativa sulla professionalizzazione (di cui alla L. 331/00, D.Lgs. 215/01, e L. 226/04), comunque il Ruolo Ufficiali del Corpo delle Capitanerie di porto ne sarebbe escluso, stante la mera considerazione che l'ultimo decreto sull'organica del detto ruolo datato 9.11.2004 risulta adottato ai sensi e per gli effetti del combinato del disposto normativo di cui all'art. 1 e 60 del D.Lgs. 490/97, attinente il "Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali, a norma dell'articolo 1, comma 97, della legge 23 dicembre 1996, n. 662", pertanto altra destinata normativa del tutto inconferente con la Professionalizzazione delle FFAA.

Né la normativa sulla professionalizzazione prevede alcunché per il Ruolo Ufficiali del Corpo delle Capitanerie di porto; anzi a ben vedere la gestione del detto personale viene ex lege esclusa dallo stesso dettato normativo (cfr: art.3, c. 1, lett. a, L. 331/00, art. 1, c.1 D.Lgs. 215/01, art. 27, 28 L .226/04).

La prova di tanto si ha nel D.P.R. 6 settembre 2005, recante "autorizzazione ad assunzioni di personale nelle pubbliche amministrazioni, a norma dell'articolo 1, commi 95, 96 e 97 della legge 30 dicembre 2004, n. 311".

Infatti in tale anno aldilà delle 210 assunzioni di ufficiali delle FFAA connesse con la professionalizzazione si sono assunti circa 450 ufficiali delle FFAA, con i fondi per le assunzioni in deroga.

Se effettivamente fosse come sostenuto dalla Difesa, ovverosia che a far data dal 1.01.2006 tutte le assunzioni del ruolo ufficiali fossero connesse con la normativa di cui alla L. 331/00, D.Lgs. 215/01, L. 226/04, ci si domanda come potrebbe mai essere che proprio la stessa normativa sulla professionalizzazione disponga per l'anno 2005 l'assunzione di personale che, secondo la Difesa, solo a far data dall'anno successivo avrebbe dovuto "rientrare" tra le assunzioni connesse con la professionalizzazione; ovvero anche, come sia stato possibile per il ruolo ufficiali delle FFAA attingere lo stesso anno (2005) tanto ai fondi sulla professionalizzazione tanto a quelli sulla stabilizzazione, se non in virtù di un "diversa" destinazione delle risorse!

Infatti, ammesso e non concesso – perchè è circostanza impossibile, né mai provata –, poi, che a partire dal 2006 le risorse già previste specificamente per la professionalizzazione (di cui alla L. 331/00, D.Lgs. 215/01, e L. 226/04), siano state utilizzate anche per l'assunzione del Ruolo Ufficiali delle FFAA, questo non dovrebbe significare che in quel momento le Forze armate sono state "sottratte al blocco delle assunzioni ed alla relativa deroga di cui al comma 96.

Si tratterebbe, come è evidente, di differenti risorse economiche, a cui le Forze Armate (in particolare il Ruolo Ufficiali) hanno avuto accesso alternativamente, in relazione alle proprie esigenze concrete ed alle concrete disponibilità dei relativi fondi, tutti in astratto accessibili.

Ma si ribadisce che la circostanza è del tutto irrealistica stante il fatto che le risorse messe a disposizione dalla professionalizzazione (di cui alla L. 331/00, D.Lgs. 215/01, e L. 226/04) hanno interessato il solo personale "non direttivo" delle FFAA, del quale notoriamente non fa parte il Ruolo Ufficiali; eccezion fatta per il personale assunto per la formazione, mai l'assunzione di alcun ufficiale delle Forze armate è stata garantita da alcun fondo sulla professionalizzazione, né è possibile riscontrare una simile affermazione nella normativa di che trattasi.

Ora, se già nel 2005, come del resto anche nel 2006 e addirittura nello stesso 2007 le FF.AA. sono state autorizzate ad accedere al detto fondo - per giunta proprio per le assunzioni che si vorrebbe far ricadere nella professionalizzazione, quelle che sarebbero dovute essere certamente escluse dal blocco e dal relativo fondo - non si vede per quale ragione le Forze armate non abbiano proceduto a richiedere l'autorizzazione all'accesso al fondo de quo anche per la richiesta di stabilizzazione dei propri "ufficiali precari", peraltro per far fronte a nuove ed autonome esigenze (quelle relative appunto alla stabilizzazione dei dipendenti precari), totalmente diverse, se non addirittura diametralmente opposte, a quelle sottese alla professionalizzazione.

Peraltro, si aggiunga sommessamente che, anche a voler escludere l'accesso delle FF.AA. all'originario fondo di cui al comma 96 della finanziaria 2005, si deve tener presente che, nel momento in cui la finanziaria 2007 ha scorporato il 20% del suddetto fondo, ha bloccato tale quota, mutandone la destinazione. In altri termini, quel 20% non fa più parte del fondo originario, ma costituisce un nuovo fondo, con una nuova destinazione, accessibile soltanto per finanziare le stabilizzazioni di cui al comma 519 della finanziaria 2007. Di conseguenza l'originaria destinazione del primo fondo (le assunzioni urgenti in deroga al blocco del turn over) diventa oggi del tutto irrilevante con riferimento a quel 20% che oggi costituisce un fondo nuovo, autonomo e diverso.

Con specifico riferimento agli Ufficiali, la "Difesa" afferma che le assunzioni a tempo indeterminato (rectius in S.P.E.) degli Ufficiali non potrebbero accedere al fondo di cui al comma 519, in quanto si tratterebbe di assunzioni "funzionali" alla riforma della professionalizzazione, che dunque andrebbero effettuate solo con i fondi propri della professionalizzazione, e non con i fondi del comma 519.

Tuttavia, neanche tale assunto pare condivisibile. Innanzi tutto lascia perplessi il fatto che le assunzioni a tempo indeterminato degli ufficiali delle FFAA possano essere considerate istituto giuridico connesso alla riforma della professionalizzazione, visto che già all'epoca dei fatti (1 gennaio 2007) la riforma era compiuta, in quanto legata alla contingenza dell'abolizione del servizio di leva e alla riduzione dell'organico delle FFAA a 190.000 unità, dunque fisiologicamente temporanea, pensata e realizzata per la "graduale sostituzione leva con militari di professione" (si vedano in tal senso le norme istitutive di tale riforma: legge 14 novembre 2000, n. 331, decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, legge 23 agosto 2004, n. 226).

Inoltre, anche a volere riscontrare tale rapporto funzionale, ciò non toglie che le stesse assunzioni possano essere considerate altrettanto necessarie (al pari degli omologhi colleghi dell'Arma dei Carabinieri) pure con riferimento alla stabilizzazione dei precari, e ciò proprio in base alla ratio sottesa al comma 519.

D'altronde, non bisogna dimenticare che il comma 519 disciplina non le assunzioni tout court, bensì solo quelle mirate, appunto, alla stabilizzazione dei precari. In altri termini, se l'Ufficiale "militare di professione" è pure precario, non si vede per quale ragione non possa accedere alla stabilizzazione ex art. 519.

Peraltro è solo il caso, brevemente di accennare che il c. 95, L. 311/04, non fa salve solamente le assunzioni connesse con la professionalizzazione delle FFAA di cui alle leggi L. 331/00, D.Lgs. 215/01, L. 226/04, ma pure quelle connesse con la professionalizzazione dell'Arma dei carabinieri di cui all'articolo 3, comma 70, della legge 24 dicembre 2003, n.350.

Queste ultime assunzioni, in particolare, intervengono a completamento del programma di sostituzione dei carabinieri ausiliari (di cui all’art. 21 della legge 28 dicembre 2001, n.448 e dell’articolo 34, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289), che dispone che in relazione alla necessità di procedere alla progressiva sostituzione dei carabinieri ausiliari in deroga a quanto stabilito dall’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, è attivato un arruolamento di contingenti annui di carabinieri in ferma quadriennale.

Il successivo c. 96 art. 1 della L. 311/04 ha disposto, in deroga al divieto di cui al comma 95, per le amministrazioni ivi previste, apposito fondo per le assunzioni che si rendessero necessarie per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, asservendo l'autorizzazione alle modalità di cui all’articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n.449, e successive modificazioni.

Ha, infine, statuito al c.96 che nell’ambito delle procedure e nei limiti di autorizzazione all’assunzione di cui al comma 97 è prioritariamente considerata l’immissione in servizio, in particolare, del personale necessario per assicurare il rispetto degli impegni internazionali e il controllo dei confini dello Stato, e degli addetti alla difesa nazionale.

Con ciò, pertanto, da un lato, ha escluso l'accesso al fondo di che trattasi al ruolo truppa tanto delle tre FFAA quanto dell'Arma dei Carabinieri, in quanto dotati di specifico fondo per le assunzioni connesse con la professionalizzazione dello stesso ruolo; dall'altro, ha riservato al personale del Ruolo Ufficiali sia delle FFAA che dell'Arma il beneficio di cui al c. 96, art. 1, L. 311/04.

Invero la finanziaria 2007 ha voluto estendere le risorse destinate alla stabilizzazione scorporando, in aggiunta, anche una porzione del già citato fondo, distinto ed autonomo istituito proprio per la riforma della professionalizzazione.

Di conseguenza, l'accesso al fondo ex comma 96 non può essere precluso in modo generalizzato alle Forze armate, ma al contrario costituisce una risorsa finanziaria a cui anche le FF.AA. (ed in particolare il ruolo ufficiali) possono accedere.

Ciò è comprovato anche dal successivo comma 97, che prevede, proprio con riferimento alle suddette autorizzazioni in deroga al c.d. blocco del turn over, che sia "prioritariamente considerata l'immissione in servizio degli addetti a compiti di sicurezza pubblica e di difesa nazionale" - peraltro ripercorrendo quanto già disciplinato dal riportato comma 55, articolo 3, L. 350/03 -.

Nel merito è solo il caso di accennare l'evidenza della frase che coinvolge le FFAA, e non già i soli corpi di polizia ad ordinamento militare (Arma dei Carabinieri e corpo della Guardia di Finanza); infatti, qualora il legislatore avesse voluto intendere gli appartenenti alle sole forze di polizia (tanto ad ordinamento civile quanto militare), gli sarebbe bastato citare gli addetti a compiti di sicurezza pubblica; tutto ciò, come è noto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 57 del C.P.P.

Il legislatore ha, comunque, messo a disposizione ulteriori risorse (di cui all'art. 1, c. 417, 419, L. 296/07); a fortiori nella circolare del 24 marzo 2007 del Ministro per le Riforme e le Innovazioni nelle Pubbliche amministrazioni, si legge che le amministrazioni pubbliche non citate espressamente nel comma 519, in quanto sottoposte a specifiche disposizioni in materia di assunzioni ... adeguano i propri ordinamenti a quanto previsto dal medesimo comma 519 in termini di requisiti e modalità di assunzione, tenendo conto delle relative peculiarità e nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio.

Di più si sottolinea che la procedura di cui alla stabilizzazione del personale precario della pubblica amministrazione, prevede altresì (cfr: c. 526, art.1, L. 296/06) che tale procedimento si debba necessariamente estendere ai successivi due anni (2008, 2009); in questo caso, però le assunzioni devono essere garantite dai fondi strutturali del singolo Dicastero, come testimoniato dallo stesso D.p.c.m. 06.08.2008, che ha stabilito le assunzioni a tempo indeterminato di che trattasi con i fondi del singolo Ministero; con ciò legittimando l'ultroneità di riferimento al fondo di cui all'art. 1, c. 96, L. 311/04.

In tal senso è solo il caso di ricordare quanto espresso nel parere del Capo Ufficio Legislativo del Ministero per le Riforme e le Innovazioni nella Pubblica Amministrazione, Avv. Danilo DEL GAIZO, datato 05.12.2006 si legge: "...per le assunzioni in deroga autorizzate sempre per l'anno 2007 è, infine, considerata prioritaria l'immissione in servizio, tra gli altri, degli addetti al personale della difesa nazionale.

mercoledì 30 aprile 2008

Bari: resoconto incontro/dibattito

Ieri 29 aprile 2008, nella sede regionale del PDL di Bari, si è riunito il Comitato dei Precari delle Forze Armate, alla presenza del Segretario Provinciale del SUPU di Taranto, l’Avv. Longone.
Sono stati trattati i seguenti punti:
1) Stabilizzazione;
2) Premio di Fine Ferma;
3) TFS/TFR/liquidazione/indennità di buonuscita;
4) Indennità di disoccupazione;
5) Ufficializzazione del Comitato.

Stabilizzazione. Stiamo provvedendo a redigere una sanatoria, che permetta a tutti gli Ufficiali Ausiliari delle Forze Armate di rientrare in servizio, scaglionati nel tempo, e successivamente transitare in servizio permanente, da presentare, personalmente, al nuovo Ministro della Difesa.

Premio di Fine Ferma. Alla luce di quanto comunicato da PERSOMIL, il suddetto premio spetta per il solo periodo ferma ulteriore di 12 mesi. Dobbiamo tutti e dico tutti, impugnare tale provvedimento dinanzi le autorità competenti per ottenere il riconoscimento di tale diritto per i primi 30 mesi. Nell’occasione si comunica agli interessati che la Segreteria Provinciale del SUPU di Taranto, nella persona dell’Avv. Longone è a vostra completa disposizione per le delucidazioni del caso.

TFS/TFR/liquidazione/indennità di buonuscita. Alla data odierna non ci risultano colleghi che abbiamo percepito tale indennità. Pertanto invitiamo tutti a voler comunicare tempestivamente l’avvenuta corresponsione. Sia ben chiaro a tutti che, anche in questo caso, se l’INPDAP dovesse liquidarci l’indennità per il solo periodo di ulteriore ferma di 12 mesi, dobbiamo impugnare il diniego dinanzi le autorità competenti per ottenere il riconoscimento di tale diritto per i primi 30 mesi.

Indennità di disoccupazione. Il patronato di Bari si è già attivato per affrontare la mancata disciplina di tale sussidio per la nostra categoria. E’ stato fissato un incontro per il giorno 16 maggio 2008 con la Sede Nazionale del CNA di Roma. Vi terremo informati.

Ufficializzazione del Comitato. Al fine di fornire all'impegno che in tutti questi mesi il Comitato ha manifestato in tutte le sedi istituzionali e politiche, il peso necessario per l'ottenimento di risultati concreti, abbiamo confermato che è indispensabile fornire allo stesso una veste ufficiale così come disciplinato dalla vigente normativa. Pertanto, il Comitato spontaneo dei Precari delle Forze Armate, intende costituirsi in associazione di promozione sociale, per raggiungere gli obiettivi prefissati.
Per fare ciò è necessario acquisire consensi da tutti coloro che sono coinvolti direttamente da questa forma di precariato.
Un organismo diviene più forte se a sostenerlo vi è una adesione di tutti coloro che in qualche modo sono stati pregiudicati nei propri diritti.
Gli interessati sono invitati pertanto a voler fornire il proprio consenso, all'indirizzo di posta elettronica del Comitato (precariffaa@gmail.com), indicando i propri dati anagrafici, grado, corso e Forza Armata di appartenenza, ma soprattutto i recapiti telefonici.

23 commenti:

lucabigon ha detto...

Salve a tutti, io ho ricevuto il TFS con assegno la settimana scorsa per l'ultimo anno di servizio: circa 1300 €. Nel frattempo avevo già scritto all'ufficio trattamento pensionistico della Marina allegando le fotocopie delle buste paga e chiedendo che ricalcolassero l'importo in modo da pagare per tutto il periodo di servizio o, in mancanza, che esplicitassero le ragioni di diritto alla base della loro decisione. Dopo più di un mese aspetto ancora una risposta (non mi è arrivata neanche la ricevuta della raccomandata A.R.). Vedremo.

aufp/auc cp ha detto...

a me hanno scritto che lo pagheranno solamente per l'anno di rafferma anche se per il momento non ho ancora ricevuto niente.
Anche io ho scritto all'Ufficio trattamente pensionistico della Marina e all'Inpdap chiedendo che ricalcolassero l'importo in modo da pagare per tutto il periodo di servizio. Ho allegato tutte le buste paga.
Ho scritto il 14 marzo ed ancora non ho ricevuto nessuna risposta.

VI AUFP ha detto...

Io ho appena ricevuto la letteera di maricommi che mi nega tale premio... lunedi spediro copia della lettera al supu di taranto.. cosa devo fare poi?Contattare direttamente l'avvocato longone? e se si come faccio?

Unknown ha detto...

Ricevuto il diniego totaleo parziale avete 60 gg per proporre ricorso al fine di vedere riconosciuti i vs diritti.
Ricordo ancora una volta che per inviare le COPIE delle lettere al supu taranto è necessario essere iscritti o simpatizzanti. Le COPIE non vanno inviate con raccomandata, ma con POSTA PRIORITARIA!
Il comitato ha stipulato convenzione con i legali del supu taranto (riservata agli iscritti e simpatizzanti supu ed aderenti al comitato).

187°ammcom EI ha detto...

Ragazzi sul sito del SUPU, c'è un bellissimo articolo del Signor Generale Pappalardo, nel quale ritrovo una parte della mia vita!
L'umiliazione quando risultai idoneo non vincitore nel concorso per carabiniere effettivo, scavalcato da qualche altro poveraccio come me, la delusione a casa, ma più di tutto la perdita della dignità, quando ci si trova a scendere a compromessi con la proparia coscienza e andare a chiedere una raccomandazione!Umiliante e meschino!
Da Ufficiale le cose non sono cambiate, anzi!meglio non commentare!
Quanti bocconi amari ho dovuto mandar giù, come voi di tutti del resto!
La cosa che mi fà più rabbia è vedere gli occhi dei miei genitori che a 30 anni vorrebbero vedermi con un lavoro e sposato!
E' tutto così maledettamente ingiusto, ma pensando a me stesso non posso comunque non pensare a quanti di voi hanno anche moglie e figli, a voi và la mia totale solidarietà, e se dovesse accadere il miracolo "stabilizzazione" spero siate i primi ad entrare!
Lo dico col cuore!Mai come in questo momento serve il contributo di tutti!Le adesioni al comitato sono un modo per far sentire la nostra voce, piccolissima, ma meglio provarci che avere in futuro il rinpianto di non averlo fatto!

VI AUFP ha detto...

si ma come si fa a contattare l'avvocato longone?

Unknown ha detto...

Potete contattare via mail l'avv.Longone al seguente indirizzo: suputaranto@gmail.com.
Vi saranno date tutte le delucidazioni del caso.

Ufficialedavide ha detto...

ho ricevuto e incassato l'assegno del Premio di fine ferma. periodo dell'ultimo anno di rafferma...saluti stv congedato 1° corso AUFP se volete copia la mia mail è galatime.017800@inwind.it saluti

VI aufp cm ha detto...

salve a tutti, anche io ho parlato con il nucleo inpdap di maristat e mi hanno confermato che non solo il premio di fine ferma, ma anche il TFR verrà corrisposto solo a coloro che hanno avuto la rafferma di 1 anno.
non ci resta che affidarci ai legali
saluti

Anonimo ha detto...

gualcuno ha notizie di come è andata al consiglio di stato ??????
scusate avete notizie anche del tfr??????

Anonimo ha detto...

ragazzi se va male anche stavolta al consiglio di stato io purtroppo rinuncio e cerco altrove mi sono scocciato di aspettare qualcosa che sembri non arrivi mai.
tempo fa avevamo proposto un'azione incisiva ( sciopero della fame, chiedere l'elemosina fuori palazzo madama etc...) ma purtroppo c'è stata gente vigliacca che pur di non rimetterci la propria faccia (ma solo quella degli altri) ha fatto sfumare tutto permettendo che ci trattassero in questo modo cioè buttandoci via con un calcio nel culo e negandoci tutto ripeto tutto dalla stabilizzazione ai vari premi di fine ferma etc...mi dispiace ammetterlo ma sembra proprio che hanno vinto loro..........

STV Santa Rosa ha detto...

Oltre i soldi che ci ha mandato maricommi, ci spetta il tfr! Per il solo anno di rafferma a quanto ammonterebbe la cifra?! Chi deve corrispondercela?!

aufp/auc cp ha detto...

nella camera di consiglio di oggi il Consiglio di Stato ha ritenuto, che nel caso di specie non sussistano le condizioni per pronunciarsi sull’istanza di sospensiva proposta dal Ministero della Difesa ed ha perciò rinviato ad una prossima udienza di merito , da fissarsi, su nostra istanza una volta che avremo proposto e depositato il nostro appello in quanto i due gravami vanno trattati congiuntamente

VI aufp cm ha detto...

il tfr dovrebbe essere corrisposto dall'inpdap, ma essi lo fanno solo nei limiti dei documenti e dei contributi che la nostra amministrazione invia loro. La limitazione del TFR ai soli (eventuali) 12 mesi di rafferma porpugnata da questa BALORDA interpretazione di Persomil non ha alcun fondamento valido, è una vergogna e ci discrimina da tutti gli altri lavoratori di italia.

superprecario ha detto...

intanto qualcuno inzia a pensare alla corte dei diritti dell'uomo di strasburgo ecco alcune dritte:
http://www.dirittiuomo.it/
Questo sito è segnalato dall'Organismo Unitario dell'Avvocatura Italiana www.oua.it



La Consulta per la Giustizia Europea dei Diritti dell'Uomo si è costituita il 13 giugno 1986, con lo scopo di far conoscere alle Associazioni culturali e sindacali degli Avvocati e dei Magistrati gli strumenti di tutela dei Diritti dell'Uomo, garantiti da norme internazionali:
in particolare le norme di procedura per presentare i ricorsi individuali alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, presso il Consiglio d’Europa a Strasburgo, al fine di denunciare le violazioni alla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, eventualmente commesse dallo Stato italiano.
La Consulta per la Giustizia Europea dei Diritti dell'Uomo ha sede in Italia, (00193) Roma, Piazza Cavour, Palazzo di Giustizia, presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma.


ELENCO DELLE ASSOCIAZIONI ADERENTI ALLA CONSULTA:

SINDACATO ROMANO AVVOCATI E PROCURATORI
CAMERA PENALE DI ROMA
UNIONE FORENSE PER LA TUTELA DEI DIRITTI DELL'UOMO
ASSOCIAZIONE ITALIANA GIOVANI AVVOCATI (A.I.G.A.)
UNIONE GIURISTI CATTOLICI ITALIANI
UNIONE DELLE CAMERE PENALI ITALIANE
ASSOCIAZIONE NAZIONALE FORENSE
UNIONE NAZIONALE DELLE CAMERE CIVILI
ASSOCIAZIONE GIURISTE ITALIANE (A.G.I.)
SOCIETA' ITALIANA DEGLI AVVOCATI AMMINISTRATIVISTI
UNIONE DEGLI AVVOCATI D'ITALIA (U.D.A.I.)
INIZIATIVA FORENSE
ASSOCIAZIONE NAZIONALE DIRITTO, INFORMATICA E TELEMATICA (ANDITEL)
UNIONE ITALIANA FORENSE (U.I.F)
ASSOCIAZIONE GIOVANILE FORENSE (A.GI.FOR)
ASS. ITALIANA DEGLI AVVOCATI PER LA FAMIGLIA E PER I MINORI (A.I.A.F.)
ASSOCIAZIONE PER LA TUTELA DELLE PROPRIETA' COLLETTIVE E DEI DIRITTI DI USO CIVICO (A.PRO.D.U.C.)
COMITATI DI AZIONE PER LA GIUSTIZIA
AVVOCATI IN RETE
JURA HOMINIS
ASSOCIAZIONE GIURISTI DEMOCRATICI DI ROMA
ISTITUTO REGIONALE DI STUDI SULLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (I.Re.S.P.A.)
AVVOCATI & AVVOCATI

http://www.coe.int/T/I/Corte_europea_dei_Diritti_dell'Uomo/
A. La Convenzione europea dei diritti dell’uomo del 1950

1. La Convenzione di salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali è stata elaborata nell’ambito del Consiglio d’Europa. Aperta alla firma a Roma il 4 novembre 1950, è entrata in vigore nel settembre del 1953. Nelle intenzioni dei suoi autori, si trattava di adottare le prime misure atte ad assicurare la garanzia collettiva di alcuni dei diritti previsti dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo del 1948.

2. La Convenzione da una parte enunciava una serie di diritti e libertà civili e politici e d’altra parte istituiva un sistema destinato a garantire il rispetto da parte degli Stati contraenti degli obblighi da essi assunti. Tre istituzioni condividevano la responsabilità di siffatto controllo: la Commissione europea dei Diritti dell’Uomo (istituita nel 1954), la Corte europea dei Diritti dell’Uomo (istituita nel 1959) e il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, composto dai ministri degli affari esteri degli Stati membri o dai loro rappresentanti.

3. Secondo la Convenzione del 1950, gli Stati contraenti e, nel caso in cui questi ultimi avessero accettato il diritto di ricorso individuale i ricorrenti individuali (individui, gruppi di individui o organizzazioni non governative), potevano inoltrare alla Commissione ricorsi contro gli Stati contraenti considerati responsabili di aver violato i diritti garantiti dalla Convenzione.

I ricorsi erano oggetto innanzitutto di un esame preliminare da parte della Commissione, che si pronunciava sulla loro ammissibilità (o ricevibilità), mettendosi in seguito a disposizione delle parti per tentare di ottenere una composizione amichevole. In caso di esito negativo, la Commissione redigeva un rapporto con cui accertava i fatti e esprimeva un parere sul merito del caso. Tale rapporto era trasmesso al Comitato dei Ministri.

4. Nel caso in cui lo Stato convenuto avesse accettato la giurisdizione obbligatoria della Corte, la Commissione e qualunque Stato contraente interessato disponevano di un termine di tre mesi, decorrente dalla trasmissione del rapporto al Comitato dei Ministri, per portare il caso innanzi alla Corte affinché questa si pronunciasse con una decisione definitiva e vincolante. Gli individui non erano legittimati ad adire la Corte.

Se un caso non veniva deferito alla Corte, il Comitato dei Ministri decideva se vi era stata o meno violazione della Convenzione e accordava alla vittima, se del caso, un’equa soddisfazione. Esso era parimenti responsabile della sorveglianza dell’esecuzione delle sentenze della Corte.

B. Evoluzione successiva

5. A partire dall’entrata in vigore della Convenzione sono stati adottati dodici protocolli aggiuntivi. I Protocolli n° 1, 4, 6 e 7 hanno aggiunto altri diritti e libertà a quelli già garantiti dalla Convenzione. Il Protocollo n° 2 ha conferito alla Corte il potere di dare pareri consultivi. Il Protocollo n° 9 ha introdotto per i ricorrenti individuali la possibilità di portare il loro caso di fronte alla Corte, a condizione che detto strumento fosse stato ratificato dallo Stato convenuto e che il ricorso fosse accettato da un comitato di filtraggio. Il Protocollo n° 11 ha ristrutturato il meccanismo di controllo (v. infra). Gli altri protocolli riguardavano l’organizzazione delle istituzioni predisposte dalla Convenzione e la procedura innanzi ad esse.

6. A partire dal 1980, il crescente aumento del numero di casi portati innanzi agli organi della Convenzione rese sempre più arduo il compito di mantenere la durata delle procedure entro limiti accettabili. Il problema si aggravó con l’adesione di nuovi Stati contraenti a partire dal 1990. Laddove nel 1981 la Commissione aveva iscritto a ruolo 404 casi, essa ne registrava 4750 nel 1997. D’altra parte, il numero di dossier provvisori o non registrati aperti dalla Commissione nel corso dello stesso anno 1997 era salito a più di 12.000. Le cifre relative alla Corte riflettevano una situazione analoga : 7 casi deferiti nel 1981, 119 nel 1997.

Questo carico di lavoro crescente dette luogo ad un lungo dibattito sulla necessità di riformare il meccanismo di controllo creato dalla Convenzione, culminato nell’adozione del Protocollo n. 11 alla Convenzione. Lo scopo era di semplificare la struttura al fine di abbreviare la durata delle procedure e di rafforzare al tempo stesso il carattere giudiziario del sistema, rendendolo completamente obbligatorio e abolendo il ruolo decisorio del Comitato dei Ministri (vedere qui di seguito).

Entrato in vigore il 1° novembre 1998, questo Protocollo prevedeva un periodo transitorio di un anno (fino al 31 ottobre 1999), durante il quale la Commissione doveva continuare ad occuparsi dei casi che essa aveva dichiarato ricevibili prima di questa data.

7. Nel corso dei tre anni successivi all’entrata in vigore del Protocollo n. 11, il carico di lavoro della Corte ha conosciuto un aumento senza precedenti. Il numero di ricorsi registrati è passato da 5979 nel 1998 a 13 858 nel 2001, che corrisponde ad un aumento di circa 130%. Le preoccupazioni riguardo la capacità della Corte di occuparsi del volume crescente di ricorsi hanno generato delle richieste di risorse supplementari e speculazioni sulla necessità di una nuova riforma.

Durante la Conferenza ministeriale sui diritti dell’uomo tenutasi Roma il 3 e 4 novembre 2000 in occasione del 50esimo anniversario dell’apertura alla firma della Convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa venne invitato, tramite una risoluzione, ad “avviare, nel più breve tempo possibile, una riflessione approfondita sulle diverse possibilità e opzioni allo scopo di garantire l’efficacia della Corte, tenendo conto della nuova situazione (...)”.

Per dar seguito a tale risoluzione, il Comitato dei Ministri ha creato, nel febbraio 2001, un Gruppo di valutazione, che ha emesso il suo rapporto nel settembre del 2001. Esso raccomanda l’elaborazione di un progetto di Protocollo alla Convenzione che conferisca alla Corte il potere di rifiutare l’esame in dettaglio di ricorsi che non pongano alcuna questione sostanziale quanto alla Convenzione, cosicome la realizzazione di uno studio che stabilisca se sia o meno attuabile la creazione di una nuova e distinta divisione che si occupi dell’esame preliminare dei ricorsi. L’8 novembre 2001 il Comitato dei Ministri ha dato l’incarico ai Delegati dei Ministri di procedere d’urgenza all’esame di tutte le raccomandazioni contenute nel rapporto, incluse quelle riguardanti le misure che comportano la modifica della Convenzione.


II. LA NUOVA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO
A. Organizzazione della Corte

8. La Corte europea dei Diritti dell’Uomo istituita dalla Convenzione, cosí come modificata, è composta da un numero di giudici pari a quello degli Stati contraenti (questi ultimi sono attualmente quarantuno1). Non vi è alcuna restrizione quanto al numero di giudici aventi la stessa nazionalità. I giudici sono eletti, ogni volta per sei anni, dall’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa. Tuttavia, il mandato di una metà dei giudici eletti in occasione delle prime elezioni scadrà dopo tre anni, in modo che il rinnovo dei mandati della metà dei giudici abbia luogo ogni tre anni.

I giudici siedono nella Corte a titolo individuale e non rappresentano nessuno Stato. Non possono esercitare alcuna attività incompatibile con i loro doveri di indipendenza e imparzialità o con la disponibilità richiesta da un’attività esercitata a tempo pieno. Il mandato dei giudici scade allorquando raggiungono l’età di settanta anni.

La Corte plenaria elegge il suo presidente, due vice-presidenti e due presidenti di sezione per un periodo di tre anni.

9. Secondo il suo regolamento, la Corte si suddivide in quattro sezioni, la cui composizione, fissata per tre anni, deve essere equilibrata tanto dal punto di vista geografico che dal punto di vista di una rappresentazione proporzionata di ambedue i sessi e deve tener conto dei diversi sistemi giuridici esistenti nelle Parti contraenti. Due sezioni sono presiedute dai vice-presidenti della Corte, mentre le altre sezioni sono presiedute da dei presidenti di sezione eletti dalla Corte. I presidenti di sezione sono assistiti, e se del caso sostituiti, dai vice-presidenti di sezione.

10. Dei comitati di tre giudici sono costituiti per un periodo di dodici mesi in seno a ciascuna sezione. Essi rappresentano un elemento importante della nuova struttura poiché svolgono gran parte della funzione di filtraggio che prima era svolta dalla Commissione.

11. Delle camere di sette membri sono costituite in seno a ciascuna sezione, secondo un sistema di rotazione. Il presidente della sezione e il giudice eletto in relazione allo Stato in causa ne fanno parte di diritto. Quando il giudice eletto in relazione allo Stato in causa non è membro della sezione, egli partecipa in qualità di membro di diritto della camera. I membri della sezione che non partecipano ad una data seduta della camera siedono in qualità di supplenti.

12. La Grande Camera della Corte è costituita da diciassette giudici. Vi siedono di diritto il presidente e i vice-presidenti della Corte e i presidenti di sezione.

B. Procedura innanzi alla Corte

1. Premessa

13. Ogni Stato contraente (nel caso di un ricorso inter-statale) o individuo che si ritenga vittima di una violazione della Convenzione (nel caso di un ricorso individuale) può inoltrare direttamente alla Corte di Strasburgo un ricorso che lamenti una violazione da parte di uno Stato contraente di uno dei diritti garantiti dalla Convenzione. Una nota destinata ai ricorrenti e il formulario di ricorso possono essere ottenuti presso la cancelleria.

14. La procedura innanzi alla nuova Corte europea dei Diritti dell’Uomo è contraddittoria e pubblica. Le udienze sono pubbliche, a meno che la camera/Grande Camera non decidano diversamente in virtù di circostanze eccezionali. Le memorie e gli altri documenti depositati presso la cancelleria della Corte dalle parti sono accessibili al pubblico.

15. I ricorrenti individuali possono presentare da soli i ricorsi, ma la rappresentanza da parte di un avvocato è raccomandata e in ogni caso è richiesta per le udienze o una volta che il ricorso è stato dichiarato ricevibile. Il Consiglio d’Europa ha predisposto un sistema di assistenza giudiziaria per i ricorrenti le cui risorse finanziarie siano insufficienti.

16. Le lingue ufficiali della Corte sono il francese e l’inglese, ma i ricorsi possono essere presentati in una delle altre lingue ufficiali degli Stati contraenti. Tuttavia, una volta che il ricorso sia stato dichiarato ricevibile, l’uso di una delle lingue ufficiali della Corte diviene obbligatorio, a meno che il presidente della camera/Grande Camera non dia l’autorizzazione di continuare ad impiegare la lingua in cui è redatto il ricorso.

2. Procedura relativa alla ricevibilità

17. Ogni ricorso individuale viene attribuito ad una sezione, il cui presidente designa un relatore. Dopo un esame preliminare del caso, il relatore decide se questo debba essere esaminato da un comitato di tre membri oppure da una camera.

18. Un comitato può, all’unanimità, dichiarare un ricorso irricevibile o cancellarlo dal ruolo della Corte allorquando siffatta decisione possa essere presa senza che vi sia la necessità di procedere ad un esame più approfondito.

19. Oltre i casi che che sono assegnati alle camere direttamente dai relatori, queste esaminano anche i ricorsi individuali che un comitato di tre membri non abbia ritenuto di dover dichiarare irricevibili cosí come i ricorsi presentati dagli Stati contraenti. Esse sono competenti a pronunciarsi sia sulla ricevibilità che sul merito dei ricorsi, di norma con decisioni distinte ma se necessario con un’unica decisione.

20. In qualunque stadio le camere possono rimettere un caso alla Grande Camera quando il caso solleva una grave questione relativa all’interpretazione della Convenzione oppure quando la soluzione di un dato problema può portare ad una contraddizione con una sentenza resa anteriormente dalla Corte, a meno che una delle parti non vi si opponga entro il termine di un mese decorrente dalla notifica dell’intenzione della camera di rimettere il caso alla Grande Camera.

21. Il primo stadio della procedura è di norma scritto, anche se la camera può decidere di tenere un’udienza, nel qual caso essa procede anche all’esame del merito.

22. Prese alla maggioranza, le decisioni della camera sulla ricevibilità debbono essere motivate e rese pubbliche.

3. Procedura relativa al merito

23. Una volta che la camera abbia dichiarato il ricorso ricevibile, essa può invitare le parti a presentare delle prove complementari e delle osservazioni scritte, compreso, per quel che concerne la parte ricorrente, un’eventuale richiesta di “equa soddisfazione”, nonché a partecipare ad un’udienza pubblica sul merito del caso.

24. Il presidente della camera può, nell’interesse di una buona amministrazione della giustizia, invitare o autorizzare qualunque Stato contraente non parte alla procedura, o qualunque persona interessata diversa dal ricorrente, a sottomettere delle osservazioni scritte o, in circostanze eccezionali, a partecipare all'udienza. Lo Stato contraente un cui cittadino sia parte ricorrente nel caso può invece intervenire di diritto.

25. Durante la procedura relativa al merito, dei negoziati finalizzati alla conclusione di un bonario componimento (regolamento amichevole) possono essere condotti con la mediazione del cancelliere. Tali negoziati sono riservati.

4. Le sentenze

26. Le camere si pronunciano a maggioranza. Ogni giudice che abbia partecipato all’esame del caso ha diritto di allegare alla sentenza sia l’esposizione di una sua eventuale opinione distinta - concordante o dissenziente - sia una semplice dichiarazione di dissenso.

27. Entro un termine di tre mesi dalla data della pronunzia della sentenza resa da una camera, ogni parte può richiedere che il caso sia rinviato innanzi alla Grande Camera se esso solleva una grave questione relativa all’interpretazione o all’applicazione della Convenzione o dei Protocolli, oppure un’importante questione di carattere generale. Tali richieste sono esaminate da un collegio di cinque giudici della Grande Camera, composto dal presidente della Corte e dai presidenti di sezione, ad eccezione del presidente della sezione in seno alla quale è stata formata la camera che ha reso la sentenza, e infine da un altro giudice scelto, secondo un sistema di rotazione, tra quelli che non hanno fatto parte della camera che ha emesso la sentenza di cui si richiede il rinvio alla Grande Camera.

28. Una sentenza di camera diviene definitiva una volta scaduto il termine di tre mesi senza che nessuna delle parti abbia richiesto il rinvio alla Grande Camera, oppure anche prima di detta scadenza nel caso in cui le parti dichiarino espressamente di non avere l’intenzione di richiedere il rinvio alla Grande Camera, o infine se il collegio di cinque giudici rigetta la richiesta di rinvio.

29. Se il collegio accetta la richiesta, la Grande Camera decide sul caso a maggioranza e con sentenza definitiva.

30. Tutte le sentenze definitive della Corte sono vincolanti per gli Stati convenuti interessati.

31. Il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa è responsabile del controllo dell’esecuzione di dette sentenze. Esso è quindi incaricato di verificare che gli Stati che sono stati condannati per aver violato la Convenzione abbiano preso le misure necessarie per adempiere gli obblighi specifici o generali che risultano dalle sentenze della Corte.

5. I pareri consultivi

32. La Corte può, su richiesta del Comitato dei Ministri, dare pareri consultivi su delle questioni giuridiche riguardanti l’interpretazione della Convenzione e dei Protocolli.

La decisione del Comitato dei Ministri di richiedere un parere alla Corte è presa a maggioranza.

33. Le richieste di pareri consultivi sono esaminate dalla Grande Camera, i cui pareri sono adottati a maggioranza. Ogni giudice può allegarvi sia l’esposizione di una sua eventuale opinione distinta - concordante o dissenziente - sia una semplice dichiarazione di dissenso.

http://www.studiolegalegiovanniromano.it/corte_europea_diritti_uomo.html


"La Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali è stata elaborata nell'ambito del Consiglio d'Europa. Aperta alla firma a Roma il 4 novembre 1950, è entrata in vigore nel settembre del 1953. Nelle intenzioni dei suoi autori, si trattava di adottare le prime misure atte ad assicurare la garanzia collettiva di alcuni dei diritti previsti dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo del 1948."

Il sito della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, disponibile anche nella sua versione italiana, offre informazioni relative alla storia, alla struttura e al funzionamento della Corte. E' possibile inoltre accedere alle pagine, ma solo in lingua inglese, che ospitano le decisioni della Corte, i casi pendenti e i documenti base, come la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo.


Indirizzi e link di riferimento:

La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo
F - 67075 Strasbourg-Cedex
Tel: 33 (0)3 88 41 20 18
Fax: 33 (0)3 88 41 27 30
Web: http://www.echr.coe.int/
Email: webmaster@echr.coe.int

Sito in versione italiana della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo
http://www.coe.int/T/I/Corte_europea_dei_Diritti_dell'Uomo/

Sito della Consulta per la Giustizia Europea dei Diritti dell'Uomo
http://www.dirittiuomo.it/

superprecario ha detto...

per aufp/auc cp: hai una personale mail vorrei contattarti per avere maggiori informazioni sul tuo ricorso (essendo io nella stessa tua posizione)
grazie

jem79 ha detto...

EPOLIS Roma 06-05-2008
Sit-in. Incrociano le braccia 110 militari della Croce Rossa
PROTESTANO GLI AUTISTI-FERME LE AMBULANZE

Paolo Anastasio
paolo.anastasio@epolis.sm

■ Protesta ad oltranza proclamata ai 110 militari della Croce Rossa Italiana, autisti di ambulanza in convenzione con l'Ares 118, in servizio all'autoparco di via Pacinotti (Marconi). Quattro dimostranti si sono issati sui cornicioni dell'autoparco ieri mattina, per rivendicare il saldo di 7 mesi di straordinari e servizi notturni arretrati e il rinnovo del contratto,fermo al 2004. I dimostranti fanno sapere che sono garantiti i servizi di pronto soccorso e il trasporto dializzati. Sospeso il trasporto infermi.
«SIAMO MILITARI della Cri - ha dichiarato uno dei manifestanti in strada - un corpo ausiliario delle forze armate. Non dipendiamo dalla Difesa, ma fino al 2003 ci è stato riconosciuto il contratto delle forze armate. Siamo sottoposti al codice penale militare, ma dal 2004 la nostra dirigenza non ci rinnova
il contratto». Gli autisti della Cri in convenzione con l'Ares aggiungono che a Roma e provincia non vengono indennizzati gli straordinari, i notturni, i festivi e i super festivi da sette
mesi. Lo stipendio è di circa 1400 euro. E così, da ieri una decina di ambulanze su un totale di 15 gestite dagli autisti della Cri hanno interrotto il trasporto invalidi. Nell’autoparco di via Pacinotti lavorano 400 persone (150 dipendenti civili, 93 precari ex Ares 118 e 110 militari della Cri), ci sono 11 ambulanze con convenzione Ares più altre 10 che assicurano il servizio pronto soccorso assistenza disabili, trasporto infermi e altre attività. Il consigliere de La Destra Fabio Sabbatani Schiuma ha fatto un appello al sindaco Gianni Alemanno per regolarizzare la situazione. Fra le postazioni gestite dalla Cri, c'è una ambulanza fissa in piazza della Cancelleria e una al Car. In totale, 9 postazioni Bls(infermieri
ed equipaggio) e 5 Als(con medico a bordo). ■

jem79 ha detto...

Bhè vado a prendere il mio assegno (che tra l'altro è già speso per tappare qualche buco quà e là) visto che è arrivato ma lo hanno spedito a 3 ore e mezza da qui.
Non si capisce il perchè il M.Commi mi manda le lettere a casa ma l'asseggno lo ha inviato alla vecchissima residenza (dalla quale ho fatto il cambio anche quando ero in servizio)

STV Santa Rosa ha detto...

Comitato, sulla vostra casella mail, vi ho mandato, in allegato, copia della risposta datami da PERSOMIL, innerente il premio di fine ferma, che mi è arrivata stamane! Buona gionata!

STV Santa Rosa ha detto...

Jem79, l'assegno per che cosa te l'hanno mandato?

Anonimo ha detto...

tanto bello presentare ricorso...peccato io non abbia la possibilità di tirar fuori tt quegli euro..chiedo un prestito? e poi...se non vinciamo, come li restituisco? ho già perso piu' di 1500 per la stabilizzazione...
io sono veramente schifata dalla situazione...tutti prendono il tfr...anche se lavori come interinale 1 settimana!!!!!!
ma per chi abbiamo prestato servizio...come si puo' chiamarla ancora patria...

jem79 ha detto...

- SantaRosa
è per il famoso Premio di fine ferma (annuale) Legge 20 Settembre 1980 n° 574

Pari a 2.507,31 €

ovviamente senza l'aggiunta di alcun interesse.

Il conto dettagliato lo avevo fatto con un post in un altro Topic

STV Santa Rosa ha detto...

Jem io ho chiesto il calcolo degli interessi e mi hanno accreditato 2660 euro! Grazie e buona giornata!