“Ci sarà l'alba di un nuovo giorno anche per noi. Un'alba in cui ci sentiremo di nuovo bene e capiremo di non aver sbagliato percorso. Un'alba in cui ci sentiremo orgogliosi di quello che siamo riusciti a fare. Un'alba che arriverà anche grazie a chi, quando staremo per cadere, ci porgerà la mano. E anche grazie a chi non lo farà” (Braveheart)

"Non pretendiamo che le cose cambino se continuiamo a farle nello stesso modo. La crisi è la miglior cosa che possa accadere a persone e interi paesi perché è proprio la crisi a portare il progresso. La creatività nasce dall'ansia, come il giorno nasce dalla notte oscura. E' nella crisi che nasce l'inventiva, le scoperte e le grandi strategie. Chi supera la crisi supera se stesso senza essere superato. Chi attribuisce le sue sconfitte e i suoi errori alla crisi, violenta il proprio talento e rispetta più i problemi che le soluzioni. La vera crisi è la crisi dell'incompetenza. Lo sbaglio delle persone e dei paesi è la pigrizia nel trovare soluzioni. Senza crisi non ci sono sfide, senza sfide la vita è una routine, una lenta agonia. Senza crisi non ci sono i meriti. E' nella crisi che il meglio di ognuno di noi affiora perché senza crisi qualsiasi vento è una carezza. Parlare di crisi è creare movimento; adagiarsi su di essa vuol dire esaltare il conformismo. Invece di questo, lavoriamo duro! L'unica crisi minacciosa è la tragedia di non voler lottare per superarla" (Albert Einstein 1879-1955)
Questo Blog nasce con il preciso intento di far sentire la propria voce ed esprimere il proprio pensiero liberamente e democraticamente.

...la flessibilità è una caratteristica meritevole, la precarietà è uno stato di sofferenza...
"Esorto tutti ad una presa di coscienza, esorto tutti a non subire un trattamento ignomignoso. Invito tutti a non subire gli eventi ma partecipare agli stessi. Bisogna portare ogni vicenda, ogni torto, ogni intento dilatorio dinanzi alle sedi giudiziarie ed in tutti i gradi del giudizio. Bisogna essere uniti e partecipi."
Google
 

STABILIZZAZIONE DEL RUOLO UFFICIALI DELLE FORZE ARMATE

La Comunità Europea con Direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, ha stabilito il diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato per tutti i lavoratori a tempo determinato del settore privato e pubblico (tanto per chi soggiace a diritto pubblico quanto per chi viene sottoposto a diritto privato) una volta che venissero maturati determinati requisiti.

L’ITALIA, in applicazione della riportata Direttiva 1999/70/CE ha emanato il Decreto Legislativo 6 settembre 2001, n. 368, che garantisce, tra le altre cose, il diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato a tutti i dipendenti a tempo determinato, una volta che vengano superati i trentasei mesi di servizio con proroga.

Le sentenze della Corte di Giustizia Europea Ruoli C-212/04, C-53/04, C-180/04, tra luglio e settembre 2006, hanno ribadito il diritto alla trasformazione del rapporto a tempo indeterminato per tutta la compagine dei dipendenti pubblici (confermando il contenuto di cui alla Direttiva 1999/70/CE), ovvero anche il diritto al risarcimento per equivalente.

Di conseguenza, lo Stato Italiano, in deroga all’art.36, c.5, D.Lgs. n.165/01, il 27.12.2006, con Legge 296/06 (Finanziaria 2007) ha disposto (art. 1 cc.417, 420, 519, 523, 526), la stabilizzazione (id est: trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato, a tempo indeterminato) di tutto il personale della Pubblica Amministrazione assunto a tempo determinato per un periodo superiore ai 36 mesi, a partire da quello in servizio al 01.01.2007; infatti sarebbe risultato eccessivamente oneroso per le finanze statali procedere alla concessione di un immediato “risarcimento per equivalente” a tutto il personale in possesso del citato requisito.

La “Stabilizzazione” è semplicemente una sanatoria, conseguente a contingenti decisioni prese in ambito europeo.

Per inciso, durante l'anno 2009, il Sig. Y. G., un ufficiale ausiliario del Corpo delle Capitanerie di porto (congedato durante l’anno 2007), è stato stabilizzato nella P.A. proprio in virtù del triennio di servizio maturato nel Corpo delle Capitanerie di porto

Si vuole infatti precisare che il comma 519, articolo unico della legge finanziaria 2007, ha disposto una procedura di assunzione straordinaria di personale della Pubblica Amministrazione, parallela, anche se diversa, a quella relativa alle ordinarie assunzioni.

Secondo la "Difesa" il comma 519, articolo 1 della legge n. 296/06 prevede la stabilizzazione del personale del pubblico impiego in ragione del 20% del fondo di cui al comma 96, art.3, Legge n. 311/04.

Il riportato "fondo" afferisce la disponibilità nei riguardi delle assunzioni in deroga al c.d. blocco del "turn over" stabilito con il comma 95, art. 3, Legge n. 311/04.

Tale divieto generalizzato di assunzioni di personale a tempo indeterminato imposto alle pubbliche amministrazioni per il triennio 2005-2007 dal comma 95 dell'articolo unico della finanziaria 2005 (legge 30 dicembre 2004, n. 311), non riguarderebbe il personale dipendente delle Forze armate, e ciò in quanto la detta norma precisa che sono fatte salve le assunzioni connesse con la professionalizzazione delle Forze armate di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 331, al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, ed alla legge 23 agosto 2004, n. 226.

Conseguentemente, le Forze Armate non potrebbero accedere allo speciale fondo, istituito dal successivo comma 96 per finanziare, in deroga al divieto di cui al suddetto comma 95, quelle assunzioni che si rendessero necessarie per fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza ed urgenza; pertanto i dipendenti precari delle Forze Armate non potrebbero beneficiare delle stabilizzazioni di cui al comma 519 dell'articolo unico della finanziaria 2007 (L. n. 296/2006), in quanto tale disposizione, per istituire il necessario nuovo fondo per finanziare tali stabilizzazioni, scorpora il 20% del fondo di cui al citato comma 96 della finanziaria 2005.

A ben guardare, il comma 519, articolo 1 della legge n. 296/06 prevede la c.d. stabilizzazione del personale del pubblico impiego statuendo apposito fondo, corrispondente ad una quota (20%) delle risorse di cui al precedente comma 513, e non già al c. 96, art. 3, L. 311/04 tout court; in particolare, si sottolinea che il comma 513 rifinanzia il fondo di cui al c. 96.

Ma già il comma 96 art.3, L.311/04 consisteva in un rifinanziamento del precedente fondo c.d. "in deroga al blocco delle assunzioni" stabilito dall'art. 3, comma 54, della legge n. 350 del 2003.

Il comma 55 della sessa legge stabiliva, poi, che le deroghe di cui al precedente comma – quindi le richieste di assunzione in deroga al "blocco" - erano autorizzate secondo la procedura di cui all’articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni; e che nell’ambito delle procedure di autorizzazione delle assunzioni è prioritariamente considerata l’immissione in servizio degli addetti a compiti connessi alla sicurezza pubblica, al rispetto degli impegni internazionali, alla difesa nazionale, al soccorso tecnico urgente, alla prevenzione e vigilanza antincendi e alla protezione civile; con ciò autorizzando anche le Forze Armate (in particolare il Ruolo Ufficiali) all'accesso al fondo di che trattasi, come infatti è avvenuto.

A fortiori si sottolinea che in tutti i provvedimenti di Autorizzazione all'assunzione del personale nelle pubbliche amministrazioni in deroga al c.d. "blocco", per gli anni 2004-5-6 e proprio per lo stesso anno di riferimento della stabilizzazione – 2007 - (cfr: D.P.R. 25 agosto 2004, D.P.R. 6 settembre 2005, D.P.R. 28 aprile 2006, D.P.R. 29 novembre 2007), è previsto il beneficio di una parte del fondo di che trattasi in favore del personale delle FFAA.

Nonostante tanto, la "Difesa", in maniera alquanto contraddittoria, sostiene le FFAA essere sottratte al beneficio di cui alla spartizione del fondo in parola.

Invero le Forze Armate, non sono esonerate in toto dal suddetto blocco generalizzato delle assunzioni, né, di conseguenza, ad esse è precluso l'accesso al fondo di cui al comma 96 art. 1 L. 311/04.


Assunzioni connesse con la professionalizzazione

La norma infatti non fa salve tutte le assunzioni delle Forze armate, ma soltanto quelle finanziate dalla legge 14 novembre 2000, n. 331, dal decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e dalla legge 23 agosto 2004, n. 226, ovverosia:

· per quel che attiene le FFAA, le assunzioni relative ai ruoli non direttivi e quelle del personale destinato all'inquadramento, alla formazione ed all'addestramento dell'organico da professionalizzare;

· per quel che attiene il Corpo delle Capitanerie di porto, le sole assunzioni delle categorie del ruolo truppa;

tanto, a mente della L. 331/00 e dell'art. 23, c. 3, e dell'art. 28, c. 1, L. 226/04, (come, peraltro confermato dallo stesso D.P.R.6 settembre 2005).

Infatti, la normativa relativa alla professionalizzazione di cui alla Legge 331/00, D.Lgs. 215/01, e L. 226/04, prevede (in coerenza con gli oneri di cui alla tabella "A" della L. 331/00, e a decorrere dall'anno 2007, dalle tabelle "C" ed "E" di cui alla L. 226/04), per quel che attiene le Forze Armate (ad esclusione del corpo delle Capitanerie di porto):

· l'aumento di 10.450 unità del ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente,

· il reclutamento di 30.506 volontari del medesimo ruolo in ferma prefissata,

· il mantenimento in servizio di circa 31.500 volontari di truppa in ferma breve,

Di più stabilisce che al fine di compensare il personale in formazione è computato un contingente di volontari in ferma prefissata di un anno determinato annualmente nelle misure di seguito indicate:

· 4.021 unità nell'anno 2005;

· 821 unità, in ciascuno degli anni dal 2006 al 2011;

· 749 unità, in ciascuno degli anni dal 2012 al 2020.

Infine dispone, al fine di inquadrare, formare e addestrare i volontari in ferma prefissata di un anno, un contingente di personale militare determinato annualmente nelle misure di seguito indicate:

· nell'anno 2005: 210 ufficiali, 350 marescialli, 350 sergenti, 1.743 volontari in servizio permanente;

· negli anni dal 2006 al 2007: 120 ufficiali, 200 marescialli, 200 sergenti, 996 volontari in servizio permanente;

· negli anni dal 2008 al 2020: 90 ufficiali, 150 marescialli, 150 sergenti, 747 volontari in servizio permanente.

Per quel che riguarda il Corpo delle Capitanerei di porto l'assunzione ed il mantenimento in servizio di:

· 3.500 volontari di truppa in servizio permanente del Corpo delle Capitanerie di porto,

· 1.775 volontari in ferma ovvero in rafferma del Corpo delle Capitanerie di porto,

In più al fine di compensare il personale in formazione non impiegabile in attività operative stabilisce un contingente di volontari in ferma prefissata di un anno nelle misure di seguito indicate:

· 200 unità nell'anno 2005;

· 235 unità negli anni 2006 e 2007;

· 5 unità in ciascuno degli anni dal 2008 al 2015.

Sotto tale segno la normativa sulla professionalizzazione delle Forze Armate prevede precisi fondi per l'attuazione del disposto normativo stesso (infatti, ai sensi dell'art. 81 della Costituzione Italiana, ogni legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte).

Da tanto, si precisa che gli unici oneri e relativi fondi previsti dalla detta normativa per l'assunzione del personale da professionalizzare si rinvengono nella Tabella "A" di cui alla legge 331/00 e alle Tabelle "C" ed "E" di cui alla L. 226/04; ovverosia 500.000.000 euro per le FFAA e 70.000.000 per il ruolo truppa delle Capitanerie di porto.

Tanto a fronte di una spesa pari a 9.000.000.000, per mantenere il personale delle Forze armate (escluso il Corpo CP), e di 500.000.000 per quello del Corpo delle Capitanerie.

Per quanto sopra citato, risulta di tutta evidenza che le uniche assunzioni del ruolo ufficiali connesse con la professionalizzazione delle FFAA di cui alle leggi 331/00, D.Lgs. 215/01, L. 226/04 attengono i seguenti contingenti:

a) nell'anno 2005, 210 ufficiali;

b) negli anni dal 2006 al 2007, 120 ufficiali;

c) negli anni dal 2008 al 2020, 90 ufficiali.

Per le restanti assunzioni di ufficiali delle FFAA, invece, si utilizzano gli ordinari stanziamenti inscritti nei fondi strutturali del Dicastero della Difesa, che, logicamente nulla hanno a che fare con i fondi e quindi con le assunzioni di cui alla L. 331/00, D.Lgs. 215/01, L. 226/04.

Per quel che attiene il Corpo delle Capitanerie, invece, alcuna componente del ruolo ufficiali è legata alla formazione del personale da professionalizzare; infatti il reclutamento degli ufficiali del "Corpo" interviene grazie agli ordinari stanziamenti del Dicastero delle Infrastrutture e dei trasporti.

Risulta, poi, del tutto inconferente con le assunzioni connesse con la professionalizzazione (di cui alla L. 331/00, D.Lgs. 215/01, e L. 226/04) l'inclusione, a partire dal 01.01.2006, delle dotazioni organiche del Ruolo Ufficiali delle FFAA nel decreto di cui all'art.2, c.3 del D.Lgs. 215/04.

Infatti la Legge 2 Dicembre 2004, n.299 (non già il D.lgs. 215/01) stabilisce da un lato, le dotazioni organiche del ruolo ufficiali, dall'altro, che il reclutamento del ruolo ufficiali è regolamentato secondo le disposizioni di cui all'art.60 e seg. del D.Lgs. 490/97, fino all'anno 2009, con ciò vanificando ogni tentativo di ricondurre in toto l'assunzione del personale del ruolo ufficiali delle FFAA o la determinazione organica dello stesso alla normativa sulla professionalizzazione di cui alla L.331/00, al D.Lgs. 215/01, e alla L. 226/04.

Ammesso e non concesso, poi, che la circostanza possa definirsi dirimente della connessione delle assunzioni del Ruolo Ufficiali delle FFAA con la normativa sulla professionalizzazione (di cui alla L. 331/00, D.Lgs. 215/01, e L. 226/04), comunque il Ruolo Ufficiali del Corpo delle Capitanerie di porto ne sarebbe escluso, stante la mera considerazione che l'ultimo decreto sull'organica del detto ruolo datato 9.11.2004 risulta adottato ai sensi e per gli effetti del combinato del disposto normativo di cui all'art. 1 e 60 del D.Lgs. 490/97, attinente il "Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali, a norma dell'articolo 1, comma 97, della legge 23 dicembre 1996, n. 662", pertanto altra destinata normativa del tutto inconferente con la Professionalizzazione delle FFAA.

Né la normativa sulla professionalizzazione prevede alcunché per il Ruolo Ufficiali del Corpo delle Capitanerie di porto; anzi a ben vedere la gestione del detto personale viene ex lege esclusa dallo stesso dettato normativo (cfr: art.3, c. 1, lett. a, L. 331/00, art. 1, c.1 D.Lgs. 215/01, art. 27, 28 L .226/04).

La prova di tanto si ha nel D.P.R. 6 settembre 2005, recante "autorizzazione ad assunzioni di personale nelle pubbliche amministrazioni, a norma dell'articolo 1, commi 95, 96 e 97 della legge 30 dicembre 2004, n. 311".

Infatti in tale anno aldilà delle 210 assunzioni di ufficiali delle FFAA connesse con la professionalizzazione si sono assunti circa 450 ufficiali delle FFAA, con i fondi per le assunzioni in deroga.

Se effettivamente fosse come sostenuto dalla Difesa, ovverosia che a far data dal 1.01.2006 tutte le assunzioni del ruolo ufficiali fossero connesse con la normativa di cui alla L. 331/00, D.Lgs. 215/01, L. 226/04, ci si domanda come potrebbe mai essere che proprio la stessa normativa sulla professionalizzazione disponga per l'anno 2005 l'assunzione di personale che, secondo la Difesa, solo a far data dall'anno successivo avrebbe dovuto "rientrare" tra le assunzioni connesse con la professionalizzazione; ovvero anche, come sia stato possibile per il ruolo ufficiali delle FFAA attingere lo stesso anno (2005) tanto ai fondi sulla professionalizzazione tanto a quelli sulla stabilizzazione, se non in virtù di un "diversa" destinazione delle risorse!

Infatti, ammesso e non concesso – perchè è circostanza impossibile, né mai provata –, poi, che a partire dal 2006 le risorse già previste specificamente per la professionalizzazione (di cui alla L. 331/00, D.Lgs. 215/01, e L. 226/04), siano state utilizzate anche per l'assunzione del Ruolo Ufficiali delle FFAA, questo non dovrebbe significare che in quel momento le Forze armate sono state "sottratte al blocco delle assunzioni ed alla relativa deroga di cui al comma 96.

Si tratterebbe, come è evidente, di differenti risorse economiche, a cui le Forze Armate (in particolare il Ruolo Ufficiali) hanno avuto accesso alternativamente, in relazione alle proprie esigenze concrete ed alle concrete disponibilità dei relativi fondi, tutti in astratto accessibili.

Ma si ribadisce che la circostanza è del tutto irrealistica stante il fatto che le risorse messe a disposizione dalla professionalizzazione (di cui alla L. 331/00, D.Lgs. 215/01, e L. 226/04) hanno interessato il solo personale "non direttivo" delle FFAA, del quale notoriamente non fa parte il Ruolo Ufficiali; eccezion fatta per il personale assunto per la formazione, mai l'assunzione di alcun ufficiale delle Forze armate è stata garantita da alcun fondo sulla professionalizzazione, né è possibile riscontrare una simile affermazione nella normativa di che trattasi.

Ora, se già nel 2005, come del resto anche nel 2006 e addirittura nello stesso 2007 le FF.AA. sono state autorizzate ad accedere al detto fondo - per giunta proprio per le assunzioni che si vorrebbe far ricadere nella professionalizzazione, quelle che sarebbero dovute essere certamente escluse dal blocco e dal relativo fondo - non si vede per quale ragione le Forze armate non abbiano proceduto a richiedere l'autorizzazione all'accesso al fondo de quo anche per la richiesta di stabilizzazione dei propri "ufficiali precari", peraltro per far fronte a nuove ed autonome esigenze (quelle relative appunto alla stabilizzazione dei dipendenti precari), totalmente diverse, se non addirittura diametralmente opposte, a quelle sottese alla professionalizzazione.

Peraltro, si aggiunga sommessamente che, anche a voler escludere l'accesso delle FF.AA. all'originario fondo di cui al comma 96 della finanziaria 2005, si deve tener presente che, nel momento in cui la finanziaria 2007 ha scorporato il 20% del suddetto fondo, ha bloccato tale quota, mutandone la destinazione. In altri termini, quel 20% non fa più parte del fondo originario, ma costituisce un nuovo fondo, con una nuova destinazione, accessibile soltanto per finanziare le stabilizzazioni di cui al comma 519 della finanziaria 2007. Di conseguenza l'originaria destinazione del primo fondo (le assunzioni urgenti in deroga al blocco del turn over) diventa oggi del tutto irrilevante con riferimento a quel 20% che oggi costituisce un fondo nuovo, autonomo e diverso.

Con specifico riferimento agli Ufficiali, la "Difesa" afferma che le assunzioni a tempo indeterminato (rectius in S.P.E.) degli Ufficiali non potrebbero accedere al fondo di cui al comma 519, in quanto si tratterebbe di assunzioni "funzionali" alla riforma della professionalizzazione, che dunque andrebbero effettuate solo con i fondi propri della professionalizzazione, e non con i fondi del comma 519.

Tuttavia, neanche tale assunto pare condivisibile. Innanzi tutto lascia perplessi il fatto che le assunzioni a tempo indeterminato degli ufficiali delle FFAA possano essere considerate istituto giuridico connesso alla riforma della professionalizzazione, visto che già all'epoca dei fatti (1 gennaio 2007) la riforma era compiuta, in quanto legata alla contingenza dell'abolizione del servizio di leva e alla riduzione dell'organico delle FFAA a 190.000 unità, dunque fisiologicamente temporanea, pensata e realizzata per la "graduale sostituzione leva con militari di professione" (si vedano in tal senso le norme istitutive di tale riforma: legge 14 novembre 2000, n. 331, decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, legge 23 agosto 2004, n. 226).

Inoltre, anche a volere riscontrare tale rapporto funzionale, ciò non toglie che le stesse assunzioni possano essere considerate altrettanto necessarie (al pari degli omologhi colleghi dell'Arma dei Carabinieri) pure con riferimento alla stabilizzazione dei precari, e ciò proprio in base alla ratio sottesa al comma 519.

D'altronde, non bisogna dimenticare che il comma 519 disciplina non le assunzioni tout court, bensì solo quelle mirate, appunto, alla stabilizzazione dei precari. In altri termini, se l'Ufficiale "militare di professione" è pure precario, non si vede per quale ragione non possa accedere alla stabilizzazione ex art. 519.

Peraltro è solo il caso, brevemente di accennare che il c. 95, L. 311/04, non fa salve solamente le assunzioni connesse con la professionalizzazione delle FFAA di cui alle leggi L. 331/00, D.Lgs. 215/01, L. 226/04, ma pure quelle connesse con la professionalizzazione dell'Arma dei carabinieri di cui all'articolo 3, comma 70, della legge 24 dicembre 2003, n.350.

Queste ultime assunzioni, in particolare, intervengono a completamento del programma di sostituzione dei carabinieri ausiliari (di cui all’art. 21 della legge 28 dicembre 2001, n.448 e dell’articolo 34, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289), che dispone che in relazione alla necessità di procedere alla progressiva sostituzione dei carabinieri ausiliari in deroga a quanto stabilito dall’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, è attivato un arruolamento di contingenti annui di carabinieri in ferma quadriennale.

Il successivo c. 96 art. 1 della L. 311/04 ha disposto, in deroga al divieto di cui al comma 95, per le amministrazioni ivi previste, apposito fondo per le assunzioni che si rendessero necessarie per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, asservendo l'autorizzazione alle modalità di cui all’articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n.449, e successive modificazioni.

Ha, infine, statuito al c.96 che nell’ambito delle procedure e nei limiti di autorizzazione all’assunzione di cui al comma 97 è prioritariamente considerata l’immissione in servizio, in particolare, del personale necessario per assicurare il rispetto degli impegni internazionali e il controllo dei confini dello Stato, e degli addetti alla difesa nazionale.

Con ciò, pertanto, da un lato, ha escluso l'accesso al fondo di che trattasi al ruolo truppa tanto delle tre FFAA quanto dell'Arma dei Carabinieri, in quanto dotati di specifico fondo per le assunzioni connesse con la professionalizzazione dello stesso ruolo; dall'altro, ha riservato al personale del Ruolo Ufficiali sia delle FFAA che dell'Arma il beneficio di cui al c. 96, art. 1, L. 311/04.

Invero la finanziaria 2007 ha voluto estendere le risorse destinate alla stabilizzazione scorporando, in aggiunta, anche una porzione del già citato fondo, distinto ed autonomo istituito proprio per la riforma della professionalizzazione.

Di conseguenza, l'accesso al fondo ex comma 96 non può essere precluso in modo generalizzato alle Forze armate, ma al contrario costituisce una risorsa finanziaria a cui anche le FF.AA. (ed in particolare il ruolo ufficiali) possono accedere.

Ciò è comprovato anche dal successivo comma 97, che prevede, proprio con riferimento alle suddette autorizzazioni in deroga al c.d. blocco del turn over, che sia "prioritariamente considerata l'immissione in servizio degli addetti a compiti di sicurezza pubblica e di difesa nazionale" - peraltro ripercorrendo quanto già disciplinato dal riportato comma 55, articolo 3, L. 350/03 -.

Nel merito è solo il caso di accennare l'evidenza della frase che coinvolge le FFAA, e non già i soli corpi di polizia ad ordinamento militare (Arma dei Carabinieri e corpo della Guardia di Finanza); infatti, qualora il legislatore avesse voluto intendere gli appartenenti alle sole forze di polizia (tanto ad ordinamento civile quanto militare), gli sarebbe bastato citare gli addetti a compiti di sicurezza pubblica; tutto ciò, come è noto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 57 del C.P.P.

Il legislatore ha, comunque, messo a disposizione ulteriori risorse (di cui all'art. 1, c. 417, 419, L. 296/07); a fortiori nella circolare del 24 marzo 2007 del Ministro per le Riforme e le Innovazioni nelle Pubbliche amministrazioni, si legge che le amministrazioni pubbliche non citate espressamente nel comma 519, in quanto sottoposte a specifiche disposizioni in materia di assunzioni ... adeguano i propri ordinamenti a quanto previsto dal medesimo comma 519 in termini di requisiti e modalità di assunzione, tenendo conto delle relative peculiarità e nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio.

Di più si sottolinea che la procedura di cui alla stabilizzazione del personale precario della pubblica amministrazione, prevede altresì (cfr: c. 526, art.1, L. 296/06) che tale procedimento si debba necessariamente estendere ai successivi due anni (2008, 2009); in questo caso, però le assunzioni devono essere garantite dai fondi strutturali del singolo Dicastero, come testimoniato dallo stesso D.p.c.m. 06.08.2008, che ha stabilito le assunzioni a tempo indeterminato di che trattasi con i fondi del singolo Ministero; con ciò legittimando l'ultroneità di riferimento al fondo di cui all'art. 1, c. 96, L. 311/04.

In tal senso è solo il caso di ricordare quanto espresso nel parere del Capo Ufficio Legislativo del Ministero per le Riforme e le Innovazioni nella Pubblica Amministrazione, Avv. Danilo DEL GAIZO, datato 05.12.2006 si legge: "...per le assunzioni in deroga autorizzate sempre per l'anno 2007 è, infine, considerata prioritaria l'immissione in servizio, tra gli altri, degli addetti al personale della difesa nazionale.

martedì 15 giugno 2010

Le decisioni della Giunta Comune di Cremona del 10 giugno 2010.

Indetti concorsi per assumere 37 dipendenti-indicazioni a Saba per gli " auliliari del traffico"- ed altri provvedimenti

Le decisioni della Giunta Comune di Cremona del 10 giugno 2010.
Indetti concorsi per assumere 37 dipendenti-indicazioni a Saba per gli " auliliari del traffico"- ed altri provvedimenti.
Atto di programmazione triennale del fabbisogno di personale del Comune di Cremona e definizione del piano riguardante l’anno 2010 che avrà attuazione a decorrere dal 1° gennaio 2011. Conseguente adeguamento della dotazione organica del personale.
E’ stato approvato l’atto di programmazione triennale di fabbisogno di personale. La programmazione dovrà realizzare le procedure di seguito indicate (fatta salva l’applicazione delle norme che saranno vigenti al momento dell’attivazione della delibera): copertura di posti mediante concorsi pubblici tra i quali anche quelli per il posto di Dirigente del Settore Politiche Sociali e per il posto di Dirigente del Settore Economico Finanziario; assunzione di unità di personale di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68 (categorie protette); copertura di posti mediante concorsi pubblici riservando il 40% dei posti per il personale precario in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente (Legge 102/2009 art. 17, comma 10); assunzione diretta di personale appartenente a qualifiche di cui all’art. 16 della Legge 56/87, consentita dalla normativa vigente (Legge 102/2009 art. 17, comma 12). Viene così adeguata la dotazione organica in vigore dell’Ente dando atto che dal 1° luglio 2010 il posto di Dirigente corrispondente al Settore Avvocatura sarà soppresso.

Il presente provvedimento avrà decorrenza immediata con la precisazione che i posti di qualifica dirigenziale previsti nella dotazione organica diminuiranno da 17 a 16 con decorrenza 1° luglio 2010. Dall’analisi delle azioni sopra descritte ed in particolare con riferimento al piano occupazionale si evidenzia che la spesa di personale derivante dal suddetto processo non comporta aumenti per le seguenti motivazioni: l’impatto economico conseguente a tale decisione è compatibile con le norme di contenimento della dinamica retributiva e occupazionale tant’è vero che la dotazione organica così rideterminata, pur nell’invarianza numerica dell’organico, evidenzia una sensibile diminuzione del costo totale complessivo. Inoltre le assunzioni programmate sono numericamente inferiori rispetto alle cessazioni accertate nel triennio 2009/2011, ciò con riferimento a quelle unità di personale che rappresentano un “nuovo costo”; la spesa di personale riferita ai due posti dirigenziali è già sostenuta dall’Ente in quanto quello di dirigente del Settore Economico Finanziario è attualmente coperto con rapporto di lavoro a tempo determinato mentre quello di Dirigente del Settore Politiche Sociali potrà godere del finanziamento della posizione dirigenziale Avvocatura che sarà soppressa dal 1° luglio 2010; le procedure di accesso dall’esterno di 37 unità a tempo indeterminato non comportano incrementi di spesa in quanto corrispondenti ai posti già attualmente occupati da personale a tempo determinato. Successivamente all’adozione del presente provvedimento si procederà, nel corso dell’anno 2010, all’avvio delle fasi procedurali inerenti il Piano occupazionale.
Questa Amministrazione ha ritenuto di adottare un nuovo schema organizzativo dell’Ente compiendo scelte organizzative che tengono conto del nuovo modello politico-gestionale successivo all’insediamento del mandato amministrativo 2009 - 2014. La Giunta Comunale ha esaminato, il 27 maggio scorso, l’analitica relazione in materia di programmazione del fabbisogno di personale ed ai piani per la stabilizzazione del personale precario, redatta dal Dirigente del Settore Personale e Sviluppo Organizzativo d’intesa con la Direzione Generale dell’Ente, ed ha espresso precisi indirizzi e direttive già condivise in sede di consultazione con le Organizzazioni Sindacali rappresentative e la RSU, in seduta 15 maggio 2010, così come previsto dall’art. 7 del CCN. 14.4.1999. Compiuto questo percorso, considerate le nuove dinamiche in ordine alle politiche organizzative e del lavoro ed in considerazione delle condizioni strutturali dell’Ente, vincolato, per l’anno 2010, alle sanzioni previste per legge conseguenti al mancato rispetto del patto di stabilità interno per l’anno 2009, si è ritenuto di compiere un processo ricognitivo dell’atto di programmazione del fabbisogno di personale che tenga conto dei seguenti impegni assunti: procedere all’effettuazione di concorsi pubblici con una quota di riserva pari al 40% a favore del personale precario dell’ente in possesso dei requisiti previsti dall’art. 17, commi 10 e 12, della Legge 102/2009; dar corso alle procedure concorsuali per l’assunzione, dall’anno 2011, dei vincitori dei concorsi per Dirigente del Settore Politiche Sociali e Dirigente del Settore Economico Finanziario, funzioni di vertice ritenute, nella fattispecie, di particolare valenza per l’organizzazione dell’Ente; procedere, nell’anno in corso, solamente alle assunzioni consentite per gli enti vincolati dalle sanzioni per il mancato rispetto del patto di stabilità ovvero quelle riservate alla legge 12 marzo 1999 n. 68, di cui alla convenzione con l’Ufficio Provinciale del Lavoro di Cremona; rinviare all’anno 2011 ogni ulteriore assunzione derivante dal piano di fabbisogno approvato.

La procedura di adeguamento della dotazione organica è necessaria, tenuto conto che l’analisi condotta mostra una ampia disponibilità d’organico vacante ma non adeguata rispetto alla coincidenza tra i profili a disposizione e quelli oggetto della programmazione del fabbisogno in approvazione. L’adeguamento consentirà di disporre di uno strumento organizzativo idoneo alla realizzazione del percorso occupazionale sopra descritto. Con tali provvedimenti si adempie alle disposizioni di cui al Testo Unico sull’ordinamento degli Enti locali che, all’art. 91 commi 1 e 2, stabilisce che gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68, e programmano, altresì, le proprie politiche di assunzione adeguandosi ai principi di riduzione della spesa di personale stabiliti dalla normativa stessa.

Apertura delle procedure concorsuali/selettive per la copertura di complessivi n. 37 posti appartenenti a vari profili professionali.
Via libera della Giunta all’avvio delle procedure concorsuali/selettive per la copertura di complessivi 37 posti appartenenti a vari profili professionali, di seguito specificate:

concorsi pubblici per titoli ed esami:

n. 1 posto di Funzionario Dietista (categoria D3)

n. 1 posto di Assistente Sociale (categoria D1)

n. 1 posto di Istruttore Direttivo (categoria D1), prioritariamente riservato al personale di cui all’art. 17, comma 10, della legge 102/2009 (personale precario dell’Ente in possesso dei requisiti di cui all’art. 1, commi 519 e 558 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 nonché dell’art. 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007 n. 244).

n. 26 posti di Istruttore (categoria C1), di cui 11 prioritariamente riservati al personale di cui all’art. 17, comma 10, della legge 102/2009 (personale precario dell’Ente in possesso dei requisiti di cui all’art. 1, commi 519 e 558 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 nonché dell’art. 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007 n. 244), 2 prioritariamente riservati al personale interno di cui all’art. 24 del D.lgs 150/2009 (personale in servizio presso l’Ente a tempo indeterminato) e 3 prioritariamente riservati ai sensi del D.lgs 215/01, art. 18, comma 6 e art. 26, comma 5 bis (volontari/ufficiali in ferma delle tre Forze Armate).

selezione interamente riservata al personale precario dell’Ente:

n. 8 posti di Operatore d’Ufficio (categoria B1).
da espletarsi con colloquio, secondo i contenuti di cui all’art. 17, comma 12, della legge 102/2009.

Potrà usufruire della riserva il personale precario che ha partecipato alla selezione - bandita dal Comune di Cremona in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 120 del 16 maggio 2007 e ai sensi dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 - per l’assunzione, a tempo determinato, di personale appartenente a vari profili professionali, riservata a soggetti con rapporto di lavoro autonomo o parasubordinato presso l’Ente, sostenendo il relativo colloquio professionale. Per valorizzare l’esperienza professionale maturata presso l’Ente dai lavoratori precari, i bandi di concorso prevederanno, nella sezione dedicata ai “titoli di servizio”, l’attribuzione di un punteggio diversificato (ovvero valorizzato) rispetto a quello previsto dal regolamento per la disciplina dei concorsi dell’accesso agli impieghi e delle procedure selettive. Inoltre, per l’accesso alla figura professionale di Funzionario Dietista (cat. D3), il possesso, da parte dei candidati, del titolo di studio previsto dal vigente Regolamento per la disciplina dei concorsi dell’accesso agli impieghi e delle procedure selettive, con la seguente integrazione”…ovvero Diploma di Laurea in Scienze e Tecnologie Alimentari”.

Gli uffici del Settore Personale hanno proceduto alla verifica di eventuali richieste di mobilità tra Enti per i profili messi a concorso, depositate in banca dati, con riscontro negativo. Gli uffici daranno corso - per le sole procedure concorsuali pubbliche - all’espletamento delle incombenze previste dall’art. 34 bis del Decreto Legislativo 165/01, integrato e modificato, in materia di mobilità del personale delle Pubbliche Amministrazioni; nelle more di tale verifica procederanno alla predisposizione dei bandi di concorso ed alla pubblicizzazione degli stessi sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Speciale Concorsi ed Esami nonché con modalità che non comportano oneri per il Comune.

Atto di indirizzo relativo all’istituzione di nuove figure di “ausiliario del traffico” appartenenti al personale ispettivo dipendente della ditta SABA ITALIA S.p.A.
La Giunta Comunale ha formulato i seguenti indirizzi per l’istituzione di nuove figure di “ausiliario del traffico” appartenenti al personale ispettivo, comunque inquadrato sotto il profilo contrattuale, dipendente dalla ditta SABA ITALIA S.p.A. esercente la gestione di aree di sosta per la cui fruizione è imposto il pagamento di una somma di denaro: stipula di convenzione con SABA ITALIA S.p.A.; organizzazione di un corso di formazione per l’acquisizione delle competenze richieste dalla legge per l’accertamento di sanzioni amministrative in tema di sosta con particolare riguardo alle violazioni agli articoli 7 comma 15 e 157 – commi 5, 6 e 8 del Codice della Strada commesse in aree comunali, che dal Comune sono state specificatamente destinate al parcheggio o alla sosta sulla carreggiata e per la cui fruizione è imposto il pagamento di una somma di denaro; oneri economici a carico della ditta SABA ITALIA S.p.A. per la realizzazione del corso di formazione di 20 ore.

Il Comune di Cremona metterà a disposizione la struttura di formazione del Comando di Polizia Municipale. Il corso sarà di 20 ore e sarà tenuto dai formatori della Polizia Locale accreditati presso l’Istituto Regionale di Formazione della Regione Lombardia e verterà sulle seguenti materie: norme sulla disciplina della sosta con particolare riguardo agli articoli 7, 157 e 158 del Codice della Strada; compiti in materia di prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di sosta; nozioni sul procedimento sanzionatorio amministrativo; esercitazioni pratiche sull’uso e la compilazione degli atti tipici per l’accertamento delle violazioni. I costi relativi alla formazione del personale saranno a totale carico della ditta di SABA ITALIA S.p.A., mentre la redazione dello schema di convenzione sarà a carico del Comando di Polizia Locale di Cremona.

La ditta SABA ITALIA S.p.A. ha chiesto al Comando di Polizia Municipale la disponibilità alla realizzazione di un corso di formazione per ausiliari del traffico limitatamente al personale ispettivo. L’istituzione di questo nuove figure di ausiliari, peraltro prevista dalla legge 127 del 15/05/1997, consente al personale ispettivo della ditta SABA ITALIA S.p.A. di svolgere con maggiore efficacia l’attività di controllo e sanzionatoria nelle aree specificatamente destinate al parcheggio o alla sosta sulla carreggiata e per la cui fruizione è imposto il pagamento di una somma di denaro, sollevando da questo compito la Polizia Locale il cui personale potrebbe essere utilizzato per dare risposte ancora più efficaci in tema di sicurezza urbana.

3 commenti:

VI AUFP ha detto...

non ho capito dove sia il bando...sul sito del comune di cremona niente

COMMISSARIO ha detto...

Ragazzi ma ci siamo svegliati una volta per tutte? E' inutile continuare a sperare in fantomatiche concessioni del governo centrale. Ma ci rendiamo conto? Oramai ci siamo congedati da oltre tre anni e le occasioni per assumerci, se il governo centrale avesse davvero voluto venirci incontro, ci sono state... la verità è che non ha voluto. Se c'è qualcuno, o più di uno, del comitato che mantiene i contatti con il ministero della difesa è bene che apra gli occhi e si renda conto che lo (ci) stanno solo prendendo semplicemente in giro. Bisogna cambiare mentalità e approccio. Dato che siamo, spero, rimasti apolitici (e come potremmo non rimanere tail) oramai dobbiamo prendere atto che le promesse ci arrivano solo in campagna elettorale per poi evaporare così come arrivate.
Cambiamo strategia! Infiliamoci nelle crepe dell'equilibrio politico (sempre meno equilibrato di recente) per contrastare coloro (o colui) che alle parole non vuole far seguire i fatti. Il rapporto politico è un rapporto conflittuale. E nel conflitto della politica non dobbiamo cercare l'alleanza. Dobbiamo cercare lo scontro, alleandoci con chicchessia.

Adolf ha detto...

Intanto è uscito il X AUFP ...

----------------------

STV (sempre più chiaro) Adolf